Il Tar Lazio Lazio ha accolto le ns. tesi a sostegno di un Comune che aveva annullato d'ufficio il permesso di costruire rilasciato a dei privati per l'esistenza di un servitù di elettrodotto. 

Leggasi testualmente nella sentenza: "Con il provvedimento n. 2 del 5.06.2020, oggetto del ricorso principale, l’amministrazione comunale, per come evincibile dal relativo impianto motivazionale, si è determinata ad annullare il permesso di costruire n. 7/2019 in quanto, ricevuta la notifica dell’impugnazione del titolo in questione ad istanza di Terna spa (ricorso n. 12495/2019 R.G.), si è avveduta di aver pretermesso quest’ultima società dal procedimento a valle del quale il titolo in parola è stato adottato. Siffatta pretermissione ha determinato il Comune ad annullare il permesso di costruire n. 7/2019 e ciò in ragione delle concrete e sostanziali ricadute che ne sarebbero discese in punto di esposizione a pericolo della salute e dell’incolumità pubblica, attesa la mancata considerazione delle prospettate interferenze dell’immobile da assentire con la fascia sia di “asservimento” – derivante dalla servitù di elettrodotto imposta con decreto prefettizio del 1935 - che di “rispetto”, da calcolarsi ai sensi del D.M. 29.05.2008, derivanti dalla presenza del limitrofo elettrodotto.

Siffatto annullamento è, dunque, stato disposto allo scopo di riattivare l’istruttoria sul procedimento amministrativo di primo grado, onde consentire a Terna di esprimersi in ordine alle possibili interferenze sopra indicate e, quindi, accertare funditus la sussistenza di tutti i presupposti per la realizzazione del proposito edificatorio proposto dai ricorrenti. Una volta ritirato il permesso in questione, l’istruttoria rieditata dal Comune, nel corso della quale sono avvenuti ben due sopralluoghi nel contraddittorio di tutte le parti interessate, pubbliche e private (9.08.2020 e 21.01.2020), ha avuto ad oggetto la sussistenza dei presupposti non già dell’autotutela – già esercitata, in considerazione del preteso valore sostanziale della pretermissione di Terna – bensì dello ius aedificandi dei ricorrenti. Ne consegue, quale immediato e diretto corollario, il valore meramente confermativo e non anche “confermativo” dell’annullamento meramente ribadito dal Comune con il provvedimento n. 3 del 6.04.2021, gravato con i motivi aggiunti. In parte qua, il provvedimento da ultimo adottato dall’ente locale è, dunque, privo di autonoma efficacia lesiva, essendo quest’ultima riconducibile, in via esclusiva, al ritiro del titolo edilizio già disposto con il provvedimento n. 2 del 5.06.2020, gravato con il ricorso originario che, pertanto, si appalesa procedibile. 3. Il ricorso principale è infondato. L’apprezzamento della complessiva infondatezza di tutte le censure cui il gravame in questione risulta affidato passa dalla necessaria ricognizione delle ragioni logicogiuridiche, sopra accennate, che hanno indotto l’amministrazione comunale di Lanuvio a ritirare il permesso di costruire rilasciato in favore dei ricorrenti. 3.1 Per come sopra evidenziato, l’ente locale, ricevuta la notifica del ricorso instaurato innanzi a questo Tribunale da parte Terna (n. 12495/2019 R.G.), si è avveduta di aver completamente pretermesso la società in questione dal procedimento amministrativo sfociato con il rilascio del permesso di costruire n. 7/2019.

Siffatta pretermissione, considerato il rango primario dei valori messi in gioco dalla vicinanza dell’erigendo fabbricato all’elettrodotto gestito da Terna, quali la salute e l’incolumità pubblica, ha indotto la p.a. ad annullare il titolo edilizio in questione, al fine di rinnovare il procedimento amministrativo di primo grado, così da accertare, nel pieno contraddittorio di tutte le parti interessate, la sussistenza dei presupposti per l’edificazione ad opera degli istanti. Siffatto provvedimento, così come congeniato, sfugge ai motivi di gravame proposti dai ricorrenti. 4. Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente, considerata la prevalenza delle misurazioni effettuate dall’ARPA Lazio sulla cd. fascia di rispetto da determinarsi a cura della società gerente l’elettrodotto, ha sostenuto l’irrilevanza dell’omessa partecipazione di quest’ultima in seno al procedimento conclusosi con l’adozione del titolo ritirato. Più precisamente, ad avviso dei ricorrenti, la determinazione della cd. fascia di rispetto di cui all’art. 4 comma 1 lett. h) l. n. 36/2001 avrebbe la funzionale di garantire, in un’ottica di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti, il raggiungimento dell'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8.07.2003, fissato in 3 Microtesla. Posto che l’ARPA Lazio, con misurazioni sui luoghi di causa, avrebbe accertato, in corrispondenza dell’edificio, emissioni inferiori all’obiettivo summenzionato, la determinazione di siffatta “fascia di rispetto” sarebbe del tutto superflua e, quindi, in ultima analisi, l’intervenuta pretermissione di Terna in seno al procedimento non avrebbe giustificato il ritiro del titolo edilizio. 4.1 Tale assunto è infondato, risentendo di una non corretta esegesi di tutta la normativa di rango primario e secondario di riferimento, quest’ultima predisposta, avuto specifico riguardo al D.M. 29.05.2008, dall’APAT, oggi ISPRA sentite le stesse ARPA, con l’approvazione del Ministero dell’Ambiente. Ciò se solo si considera quanto appresso.

5. La Legge Quadro del 22 febbraio 2001, n. 36 “Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" ha introdotto i concetti di limite di esposizione, di valore di attenzione e di obiettivo di qualità. I primi due rappresentano i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in situazione di esposizione acuta e di esposizione prolungata. L’obiettivo di qualità, invece, è stato introdotto al fine di garantire la progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti. L’art. 4 comma 1 lett. h) della l. n. 31/2006 ha previsto che “all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”, rinviando all’adozione di successive norme di rango regolamentare la predeterminazione dei “limiti di esposizione”, “valori di attenzione”, degli “obiettivi di qualità”, nonché, per quanto qui di interesse, l’individuazione non soltanto delle “tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico” ma anche dei “parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h)” (così è infatti dato leggere al comma 2 dell’art. 4 citata L. n. 36/2001 «I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»). I primi decreti applicativi della L. 36/2001 sono stati pubblicati nel 2003. Trattasi, innanzitutto, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, con cui sono stati definiti i valori numerici e i principi di valutazione per i riferimenti (limite di esposizione, valore di attenzione e obiettivo di qualità).5.1 Quanto sopra esposto consente di apprezzare la non sovrapponibilità - tra i rilievi estemporanei effettuati, pre e post annullamento del titolo, dall’ARPA ed il calcolo della cd. fascia di rispetto, realizzato dal gestore della linea elettrica mediante l’utilizzo di un software - e, quindi, per così dire “a tavolino” – che tenga conto di diverse variabili, tra cui le caratteristiche geometriche, meccaniche ed elettriche della linea oltre alla presenza di altri elettrodotti che ne modifichino il risultato. Peraltro, in sede di integrazione/modificazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti di cui al D.M. 29.05.2008 (cfr. doc. all. 2 alla memoria Terna del 5.04.2021), è stato precisato che l’obiettivo di qualità da utilizzare per l’individuazione delle fasce, fissato nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 nel valore di 3 μT (Microtesla), «[…] è il risultato di un calcolo previsionale e non deriva da misurazioni dirette dell’induzione magnetica» (cfr. disposizioni integrative/modificative ISPRA, pag. 4 nota 2). In altri e più semplicistici termini, il calcolo della fascia di rispetto degli elettrodotti, da effettuare “a tavolino” a cura del gestore dell’elettrodotto secondo la metodologia di calcolo di cui al D.M. 29.5.2008, è cosa diversa dalla misurazione puntuale del campo elettrico e magnetico, svolta dall’ARPA. Quanto sopra esposto consente di ritenere, per come correttamente dedotto dalle parti resistenti, che le verifiche operate dall’Agenzia regionale del Lazio in occasione del sopralluogo dell’11.12.2019 (così come dei successivi accessi del 9.07.2020 e del 21.01.2021), attestanti il rispetto dell’obiettivo di qualità di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 8.07.2003, traducendosi in estemporanee misurazioni dirette dell’induzione magnetica, non siano sovrapponibili, per presupposti applicativi e metodologie operative, al calcolo della cd. fascia di rispetto, quest’ultima rientrante nelle competenze di Terna. Ciò è stato confermato dalla stessa ARPA Lazio secondo cui “le misure effettuate non sono utili ai fini del calcolo della Fascia di Rispetto degli Elettrodotti che per Legge è un compito spettante al Gestore/Proprietario degli stessi” (così verbale del 25.01.2021, n. 2027, in fatti).