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Articoli - Avvocato Gianluca Piccinni Roma

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Gara Pacs regionale, accolte le ns. tesi, annullata l'aggiudicazione: decisiva la violazione dei requisiti minimi su personale FTE, quantitativo fornitura, clausola sociale e limiti all’utilizzo del cloud (Tar Friuli, sent. 174/2026)

Il Tar, in accoglimento delle nostre difese a sostegno del secondo classificato nella gara di appalto per l'aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione del sistema PACS regionale, ha accolto tutti e 4 i nostri motivi di ricorso, annullando l'aggiudicazione definitiva.

Con la sentenza del 22/04/2026, il TAR Friuli Venezia Giulia affronta in modo particolarmente incisivo il tema del rispetto dei requisiti minimi nelle gare pubbliche, ribadendo la natura vincolante della lex specialis e l’automatismo espulsivo in caso di difformità.
Il Collegio ha annullato l’aggiudicazione, rilevando plurime violazioni dell’offerta dell’aggiudicataria:
– il mancato rispetto del numero minimo di dotazioni tecniche (masterizzatori);
– l’insufficienza strutturale del presidio on site rispetto al fabbisogno in termini di FTE;
– l’inadeguatezza del progetto di riassorbimento ai fini della clausola sociale;
– l’utilizzo non consentito del cloud per servizi non qualificabili come AI non mission critical.
La pronuncia assume rilievo sistematico in quanto chiarisce che il concetto di FTE attiene alla quantità effettiva di lavoro disponibile e non al mero numero di risorse nominali, nonché che la clausola sociale, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, integra un requisito essenziale dell’offerta, la cui violazione non è sanabile.

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "13. Rileva il Collegio che il primo motivo è fondato.
L’aggiudicazione disposta a favore del RTI Fujifilm risulta illegittima in quanto detto raggruppamento ha offerto un numero di robot masterizzatori inferiore al requisito minimo previsto dal combinato disposto del par. 10.3.8 e All. A) del capitolato, con violazione della clausola escludente di cui al par. 16 del disciplinare.
Il par. 10.3.8 del capitolato dispone che “Si intende incluso tra i servizi anche il servizio di produzione e stampa di CD/DVD paziente. Il Servizio prevede la centralizzazione della produzione di CD/DVD paziente in un unico sito per sede ospedaliera, tipicamente presso il CUP. (…) essendo un servizio, tutta la tecnologia di produzione CD è messa a disposizione come nuova entro il collaudo, mantenuta con tipologia full risk e ritirata a fine contratto”.
Il medesimo paragrafo ha prescritto il collegamento necessario tra il servizio offerto ed il dimensionamento regionale, stabilendo che “Il servizio dovrà includere la possibilità di erogare volumi di cd paziente nelle sedi indicate nell’ALLEGATO A: DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO PACS FVG” e “ci
si attende che l’architettura e la produzione massima siano quelle esposte in Allegato A”.
Nell’All. A) la seconda tabella contenuta a pag. 133 e 134 recante “Numero unità di masterizzazione” prescrive il quantitativo di unità di masterizzatori che devono essere presenti nelle singole sedi CUP e indica “Radiologia Codroipo” con due unità di masterizzatori, per cui dalla somma, comprensiva per tabulas del dato relativo alla sede di Codroipo, risulta che il numero di sistemi da offrire era pari a 53 e non 51 (come offerti invece pacificamente da Fujifilm).
Tale circostanza trova conferma nell’indicazione contenuta nel paragrafo 10.3.8 in esame, relativa alla “centralizzazione della produzione di CD/DVD paziente in un unico sito per sede ospedaliera, tipicamente presso il CUP” e Codroipo risulta effettivamente sede di “Centro Unico di Prenotazione (CUP)”.
13.1 Fujifilm, a sostegno della propria scelta di quantificare “le unità di masterizzazione in misura pari a 51 unità e non a 53 unità”, richiama erroneamente la prima tabella “Attuale dimensionamento erogazione CD Paziente” a pag. 133, concernente il fabbisogno dei consumabili (CD/DVD), omettendo di considerare la tabella dedicata al numero dei masterizzatori che devono essere oggetto di offerta. La controinteressata richiama del pari impropriamente il chiarimento n. 12 domanda n. 13, reso dalla stazione appaltante, concernente il differente oggetto della “suddivisione degli esami” che riguarda la produzione/contabilizzazione degli stessi e non la produzione/distribuzione di CD che avviene nelle sedi CUP. Vi si legge infatti che, a fronte della richiesta di chiarimento così formulata ”In merito all’elenco delle sedi riportate per l’Azienda Sanitaria ASUFC a pag. 132 del Capitolato e considerando la suddivisione degli esami per modalità riportata nel file xlsx ‘Produzione’ pubblicato a seguito della richiesta di chiarimento, si chiede di dettagliare altresì la suddivisione degli esami annui per modalità per la sede di CODROIPO non essendo specificata nel file xlsx ‘Produzione’”, veniva reso il chiarimento “la sede di Codroipo citata a pag. 132 è un refuso”, concernente con evidenza letterale il fatto che Codroipo non sia sede di esecuzione esami, ma non che non sia sede destinata alla fornitura di masterizzatori, in quanto sede CUP destinata al ritiro degli esami su CD/DVD.
Va altresì evidenziato che lo schema grafico contenuto nel paragrafo 10.3.8 a pag. 111 del Capitolato distingue tra “Reparto” e “CUP”, ove nel Reparto sono collocate le attività di “Esame diagnostico” e “Refertazione”, mentre nel CUP sono collocate le attività di “Stampa referto” e “Stampa CD” e Codroipo è sede CUP.
13.2 Il fatto che Codroipo fosse inclusa nell’elenco delle sedi destinatarie della fornitura di masterizzatori trova conferma nella memoria di Arcs dd 21.2.2026, ove si legge:
- che “i requisiti di minima previsti nella documentazione di gara in relazione al servizio di produzione e stampa dei CD e dei DVD sono quelli indicati nel combinato disposto fra le clausole del capitolato ’10.3.8 Funzionalità trasversali per l’implementazione della produzione e distribuzione di CD Paziente’ e l’allegato A ‘DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO PACS FVG’”;
- che “In detta clausola è previsto che ‘Il servizio dovrà includere la possibilità di erogare volumi di cd Paziente nelle sedi indicate nell’ALLEGATO A: DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO PACS FVG”;
- che “Nell’Allegato A al punto ‘1. Dimensionamento sedi e attività’ sono indicate le sedi per le quali è richiesta l’erogazione del servizio, ossia per l’ASUFC: l’HUB di Udine, gli Spoke di Palmanova, Latisana, Tolmezzo, San Daniele del Friuli, Gemona e gli altri siti territoriali di Tarcento, Cividale, Codroipo, Gervasutta, Udine San Valentino (…)”;
- soggiungendo “ne deriva che, quello che il Capitolato ha richiesto è che vengano offerte tante unità di masterizzazione quante siano necessarie per garantire per ognuna delle 23 sedi la produzione del numero dei CD/DVD indicato nello storico, lasciando ad ogni operatore economico la libertà di stabilire, sulla base delle prestazioni dei prodotti offerti, il tipo di unità tecnologiche prescegliere e il numero di esse necessarie a svolgere il servizio”.
Ha concluso nel senso che pertanto Fujifilm nella sua Relazione tecnica “ha ‘preferito’ prevedere la sostituzione dei robot di masterizzazione e dei rispettivi PC di controllo fornendo n. 51 sistemi di masterizzazione”, in quanto “la Fuji ha evidentemente certezza che le 51 nuove unità di masterizzazione che ha previsto di utilizzare saranno in grado di produrre il numero di Cd/DVD richiesti per le sedi indicate”, affermazioni relative ad una asserita libertà di scelta da parte dei concorrenti che però, secondo il Collegio, non trovano supporto nel chiaro dettato del Capitolato.
Nella memoria del 3.4.2026 Arcs si è invece allineata alla tesi di Fujifilm, secondo cui l’indicazione della sede di Codroipo sarebbe un refuso.
13.3 A fronte di tali ondivaghe difese, ritiene invece il Collegio, sulla scorta delle inequivocabili previsioni della lex specialis, che l’offerta di un numero di masterizzatori inferiore a quanto richiesto dal Capitolato comporta che la stessa doveva essere esclusa in quanto priva dei requisiti minimi, in applicazione del disposto del par. 16 del disciplinare secondo cui “L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio dell’equivalenza”.
14. Anche il secondo motivo di ricorso, volto ad evidenziare un’ulteriore causa di esclusione dell’offerta di Fujifilm, è fondato.
Risulta infatti documentalmente che l’aggiudicataria ha offerto un numero di ore effettivamente lavorate insufficiente rispetto alle prescrizioni della lex specialis di gara relative al dimensionamento minimo del presidio on site da garantire continuativamente per 9 ore al giorno per tutta la durata contrattuale.
Il par. 10.2.3 del capitolato “Organizzazione operativa del personale” ha prescritto che “Dal punto di vista organizzativo, il servizio dovrà essere composto almeno da sette risorse on site di presidio (…). Le figure on-site operative compongono il servizio di presidio e conduzione operativa, continuativo e dedicato, che va dimensionato almeno con 7 unità FTE (…) Il presidio dovrà essere garantito presso i locali di ogni Azienda Sanitaria, in particolare nei locali messi a disposizione dalle aziende. Il servizio di presidio consiste nella presenza continuativa, durante l’orario di assistenza (8:00 – 17:00) per tutti i giorni lavorativi dell’anno, delle risorse full time previste, in controllo del Fornitore, che dovranno svolgere completamente, rispettando tutti i requisiti previsti, i compiti descritti nel presente documento. (…) In ogni caso non potrà mai rimanere senza servizio on site alcuna sede ospedaliera hub, ovvero quest’ultime dovranno essere
sempre presidiate”.
Quando il capitolato fa riferimento ad “almeno sette risorse on site di presidio”, prescrive che quelle dovranno essere le figure professionali presenti presso i locali messi a disposizione dalle Aziende sanitarie durante l’orario di assistenza per tutti i giorni lavorativi dell’anno, le quali, al fine di assicurare la copertura del servizio nel rispetto delle assenze fisiologiche e delle sostituzioni, dovranno essere attinte da un più ampio numero di risorse dedicate.
A tal fine la lex specialis ha evidenziato che “il servizio di presidio (…) va dimensionato almeno con 7 unità FTE”, proprio al fine di garantire la continuità del presidio nel rispetto delle tutele dei lavoratori.
L’FTE non misura il numero di addetti, persone fisiche, ma la quantità di lavoro equivalente a tempo pieno disponibile ed implica l’adozione di un monte ore non meramente teorico, ma realistico.
A pag. 52 della Relazione tecnica di Fujifilm si legge invece che “il RTI metterà a disposizione dell’Ente 7 figure di Tecnico on site disponibili nell’orario di assistenza (8.00-17.00) dei giorni lavorativi per l’intera durata del contratto (…)”. L’offerta economica dell’aggiudicataria contiene a pag. 5 una tabella di calcolo relativa alle ore annue teoriche pari a 2.088 (40 ore x 52,2 settimane, che moltiplicate per il numero delle unità di tecnici messi a disposizione e per i 5 anni di durata del contratto portano a un monte ore complessivo pari a 73.080) ed alle ore annue effettivamente lavorabili (pari a 1.763 che moltiplicate per il numero delle unità e degli anni di durata del contratto portano ad un monte ore complessivo pari a 61.705, con un deficit di 2.275 ore annue, 11.375 ore nel quinquennio), comportando la carenza di 1,29 risorse.
14.1 L’offerta della ricorrente Agfa contempla invece, conformemente alla legge di gara, “un servizio di resident on-site:
- con un servizio di base pari a 7 unità FTE come da richiesta di Capitolato tecnico: il RTI garantirà la presenza continuativa di almeno 7 risorse FTE full time previste presso i locali messi a disposizione dalle Aziende sanitarie, nell’orario di assistenza compreso tra le 8:00 e le 17:00, per tutti i giorni lavorativi dell’anno;
- organizzato con la formazione di un team di resident on-site che conterà 9 risorse. Le n. 2 risorse aggiuntive: consentiranno di coprire le assenze e gestire la turnistica”.
14.2 Per stessa ammissione di Arcs, il servizio offerto dalla controinteressata Fujifilm non rispetta il fabbisogno della stazione appaltante, così come individuato dal par. 10.2.3, poiché nella memoria dd 21.2.2026 si afferma che “Evidentemente Fuji (…) la quale, come visto, ha evidenziato che adibirà al servizio di ‘Presidio on site’ “7 figure di Tecnico on site” o, in altri termini, “sette risorse on site”, avendo considerato un monte ore annue mediamente lavorate pari a 1763 ore, dovrà utilizzare non già unicamente 7 persone fisiche, sempre esclusivamente quelle, bensì – in base al calcolo 2088: 1763 x7 – 8,29 lavoratori”.
In detti termini, quindi, Arcs giunge ad ammettere quell’insufficienza delle ore effettivamente lavorate inspiegabilmente sfuggita alla Commissione di gara (salvo mutare linea difensiva nella memoria dd 3.4.2026 prodotta in vista dell’udienza di merito, ove si legge che “la Fujifilm ha considerato di far svolgere il servizio utilizzando le 7 unità Full Time Equivalent previste nella lex specialis di gara come necessarie per il suo svolgimento e prevedendo di farlo svolgere per tutte le ore necessarie”).
Fujifilm sul punto sostiene che la copertura potrà avvenire “richiedendo lo svolgimento di straordinari retribuiti (fino al 250 ore/annuo per ognuno dei sette lavoratori coinvolti)”, ammettendo in tal modo che il personale messo a disposizione è insufficiente, poiché in caso contrario non si renderebbe necessario il riferimento a prestazioni di lavoro straordinario.
In ogni caso, come condivisibilmente evidenziato da Agfa, la controinteressata omette di considerare che, dovendo il presidio on site essere garantito da sette persone contemporaneamente nella medesima fascia oraria, non è ipotizzabile che il medesimo dipendente svolga lavoro straordinario a seguito dell’espletamento del proprio turno relativo alla fascia 8:00-17:00, dopo che il servizio è chiuso.
Né rilevano le considerazioni difensive di Fuji in merito all’eventuale utilizzo di ulteriori risorse valorizzate nei costi della manodopera, al fine di garantire la copertura del servizio, trattandosi con evidenza di figure professionali diverse e non dedicate (ad es account manager, project manager, ecc), delle quali non risulta comprovata la fungibilità rispetto al presidio on site in termini di competenze e disponibilità.
14.4 La carenza del requisito minimo richiesto dal par. 10.2.3 del capitolato comporta pertanto che l’offerta di Fujifilm avrebbe dovuto essere esclusa in applicazione di quanto stabilito dal già richiamato art. 16 del disciplinare.
15. Rileva il Collegio che anche il terzo motivo è fondato.
Risulta infatti che l’aggiudicataria ha violato l’art. 9 del disciplinare “Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione” secondo cui “Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all’art.3. (…) L’operatore economico allega: 1) nella documentazione amministrativa il Progetto di riassorbimento che illustra le modalità con cui intende dare concreta attuazione alla clausola sociale relativa alla stabilità occupazionale per il personale impiegato nell’ambito del contratto PACS regionale in fase di conclusione, omettendo qualsivoglia dato economico. La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale con conseguente esclusione dalla gara. Resta fermo che l’esclusione non potrà essere disposta nell’ipotesi in cui l’operatore economico dichiari l’impegno di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione di impresa”. La stazione appaltante ha ribadito tale obbligo in sede di chiarimenti, in particolare nel chiarimento n. 1 del 5.11.2024 “Si conferma che il progetto di riassorbimento deve essere obbligatoriamente allegato, con l’impegno di applicarlo compatibilmente con la propria organizzazione” e nel chiarimento n. 2 del 6.11.2024 “come previsto al paragrafo 9 del Disciplinare di gara, il progetto di riassorbimento deve essere obbligatoriamente presentato, pena esclusione”.
15.1 Sulla necessità di presentare il progetto di riassorbimento a pena di esclusione, qualora richiesto dalla lex specialis di gara, questo Tar si è già pronunciato con la sentenza n. 23/2026, le cui considerazioni risultano qui richiamate, in base alle quali, in sintesi:
- “L’art. 102 del codice prevede (…) che l’operatore economico debba indicare nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere agli impegni assunti in relazione alla clausola sociale, mentre l’art. 57 in relazione al contenuto obbligatorio dei bandi, attraverso l’utilizzo dell’espressione “requisiti necessari dell’offerta”, evidenzia che il documento contenente l’indicazione delle modalità con le quali l’operatore economico intende adempiere alla clausola sociale costituisce un imprescindibile requisito dell’offerta”;
- “Tale disciplina di nuovo conio non costituisce una mera trasposizione del quadro normativo previgente, rispetto al quale innova profondamente, ove si consideri che “Nel previgente Codice non esisteva una disposizione, come l’attuale art. 102, co. 2 D.Lgs n. 36/2023, che prevedesse la necessità di allegare documentazione esplicativa della modalità di assunzione dell’impegno a rispettare la clausola sociale, quanto ai profili contemplati nella lex specialis, nel previgente Codice, soprattutto, in alcun modo era contenuta l’affermazione, di cui all’attuale art. 57 D.Lgs n. 36/2023, secondo cui tale documentazione costituisce elemento necessario (e quindi essenziale) dell’offerta, come tale non soccorribile. E’ evidente la volontà del codice del 2023 di incrementare la rilevanza, nel procedimento selettivo, delle clausole sociali, imponendo espressamente agli operatori nuovi adempimenti finora non previsti nella legislazione primaria (ma solo nella prassi applicativa e nelle Linee Guida dell’Anac) e, attraverso l’associazione della pertinente documentazione alle offerte presentate, implicitamente giungendo a sanzionare con l’esclusione dalla gara la relativa omissione” (Tar Lazio sez II, 26.6.2025 n. 12690)”, da cui “discende la non applicabilità al caso di specie delle decisioni assunte dalla giurisprudenza in riferimento alla disciplina di cui al precedente codice dei contratti (…)”;
- risulta “evidente che l’aver accettato la clausola sociale prevista dalla lex specialis sulla stabilità occupazionale non può essere reputato equipollente alla presentazione del progetto di riassorbimento, in quanto tale situazione non dice alcunchè sulle modalità con cui, in concreto, l’operatore economico concorrente intende assorbire il personale uscente, se risultasse aggiudicatario e, per l’effetto, non consente alla stazione appaltante la verifica di legittimità/congruità dell’offerta (anche allo scopo di apprezzare la correttezza del costo della manodopera indicato nell’offerta economica, che risente della modalità con cui si attua il riassorbimento, nonché la capacità realizzativa del progetto tecnico e la corretta applicazione della clausola sociale)” (Tar Lazio, 12690/2025, cit.; in termini Tar Campania sez. V, 14.7.2025, n. 5288)”.
15.2 Fujifilm ha presentato un documento denominato “Progetto di riassorbimento” dd 17.12.2024, che non soddisfa le predette prescrizioni, in quanto si limita ad escludere l’assorbimento, affermando che “si ritiene il riassorbimento del personale impiegato dall’attuale fornitore non necessario, in quanto la struttura organizzativa della Medical Informatics (…) prevede già al suo interno le figure professionali necessarie a garantire l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. Diversamente, il riassorbimento del personale comporterebbe, non solo un incremento dei costi della scrivente società, ma altresì una duplicazione di ruoli non necessaria”.
In termini analoghi si sono pronunciate la mandante ELCO “la clausola sociale prevista dall’art. 9 del disciplinare sarà applicata nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione di impresa, tenuto conto che la struttura organizzativa di ELCO prevede già al suo interno le figure necessarie per garantire l’adempimento del servizio oggetto della gara d’appalto” e la mandante GE “Nel caso di subentro, la decisione di non assorbire il personale impiegato nel contratto è motivata da una serie di ragioni legate alle specifiche esigenze organizzative, strategiche ed economiche nell’organizzazione di GE Medical Systems Italia perché, per come strutturata, non richiede che si assorbano le risorse che il precedente appaltatore dedicava all’esecuzione dell’appalto stesso”.
15.3 Come condivisibilmente evidenziato dalla ricorrente, a fronte di un fabbisogno di personale che dalla stessa stazione appaltante è stato quantificato come superiore alle 7 unità offerte da Fuji (nella specie, pari a 8,29 unità), appare inspiegabile il rifiuto della controinteressata di riassorbire il personale del gestore uscente, che avrebbe consentito di garantire, oltre alla stabilità occupazionale, la copertura del presidio on-site a fronte della oggettiva carenza sussistente in merito alle ore offerte.
Né può condividersi che costituisca valida giustificazione al mancato adempimento alla prescrizione della lex specialis, la considerazione formulata in memoria da Arcs secondo cui “il problema – che la AGFA con tanta enfasi ha messo in leva – dell’assorbimento da parte dell’aggiudicatario subentrante del personale già addetto al servizio come dipendente dell’esecutore uscente riguarda (…) esclusivamente tre unità (…) che (…) queste tre persone potenzialmente interessate a venire assunte dalla Fuji hanno svolto mansioni di ‘Tecnical Account Medical IT PACS’ per cui per loro non si profilano problemi di disoccupazione”, con ciò pretendendosi di poter esonerare l’aggiudicatario subentrante dal rispetto della clausola sociale riversandola paradossalmente addirittura sui lavoratori non assorbiti.
15.4 Rileva il Collegio che, diversamente da quanto asserito da Fujifilm in merito alla presentazione di un analogo progetto di assorbimento anche da parte della ricorrente, risulta per tabulas che il progetto di Agfa precisa che:
- “Tre risorse attualmente impiegate dal precedente appaltatore verranno integrate nel nuovo contratto”, che vengono poi indicate in termini dettagliati con riferimento a qualifica, livello CCNL, rapporto full time, mansione assegnata, sede di lavoro e monte ore settimanale;
- “Le risorse riassorbite saranno integrate nell’organizzazione aziendale e assegnate a ruoli coerenti con le esigenze operative e tecnico organizzative legate all’esecuzione del contratto”;
- “Tale assegnazione sarà armonizzata con la struttura interna dell’azienda, nel rispetto delle competenze acquisite dai lavoratori e delle tutele previste dal CCNL applicabile”;
- “l’azienda ribadisce l’impegno alla stabilità occupazionale del personale già impiegato, in linea con i principi di continuità e sostenibilità richiesti dalla clausola sociale. In caso di eventuali modifiche alle mansioni verranno garantite un’adeguata formazione e affiancamento per consentire il pieno inserimento nella nuova organizzazione”.
15.5 Il documento “progetto di riassorbimento” di Fujifilm, che è privo dell’indicazione di qualsivoglia modalità concreta di assorbimento, limitandosi ad escluderlo, risulta con evidenza privo del contenuto minimo per poterlo qualificare come tale e pertanto non può che essere considerato quale mancata accettazione della clausola sociale a cui l’art. 9 del disciplinare fa discendere l’esclusione dell’operatore economico dalla gara.
16. Il quarto motivo, volto ad evidenziare il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio di equivalenza tra i CCNL, in quanto fondata solo sulla relazione del consulente del lavoro incaricato dalla stazione appaltante, dalla medesima non osteso e non reso in allegato al provvedimento del RUP, può essere assorbito, in considerazione dell’accoglimento dei primi tre motivi, da cui discende l’esclusione dell’offerta di Fujifilm dalla gara.
17. Anche il motivo aggiunto, con cui è dedotta la sussistenza di una ulteriore causa di esclusione di Fuji per effetto della violazione della prescrizione della lex specialis concernente i limiti entro i quali è consentito il collegamento a servizi in cloud, risulta positivamente apprezzabile.
Il par. 9.4 del capitolato “Cloud extra RUPAR” dispone infatti che “Solo per le applicazioni di intelligenza artificiale e qualora non rivestano un ruolo mission critical, è concesso all’aggiudicatario il collegamento a servizi in cloud raggiungibili attraverso l’infrastruttura di collegamento internet di INSIEL”.
Dall’offerta tecnica di Fujifilm risulta testualmente che “La suite di monitoraggio verrà installata in Cloud” e l’operatore economico in parola non ha contestato il fatto che detto sistema non sia un’applicazione AI (unico dato rilevante), limitandosi ad affermare che sarebbe “un cruscotto di monitoraggio ad uso interno” ed il sistema PACS funzionerebbe indipendentemente da tale componente.
Diversamente, invece, dall’offerta economica dell’aggiudicataria si evince che la suite in questione svolge una funzione essenziale, costituendo un sistema centralizzato di controllo e monitoraggio dell’intera infrastruttura tecnologica e applicativa, idoneo a registrare le criticità di tutte le operazioni ed a consentire l’individuazione e la risoluzione delle problematiche prima del loro impatto sui servizi erogati, essendo pertanto funzionale al rispetto degli SLA (Service Level Agreement).
18. Risultando fondato il ricorso principale di Agfa, si deve ora procedere alla disamina del ricorso incidentale proposto da Fujifilm.
19. Preliminarmente, si può prescindere dai rilievi di inammissibilità sollevati da Agfa, in quanto il ricorso incidentale è infondato.
20. Circa il primo motivo, Fujifilm deduce che Agfa avrebbe violato la prescrizione di cui al par. 9.4 del capitolato, sopra richiamata, offrendo in cloud l’algoritmo di AI Rad Companion, che nella prospettazione dell’aggiudicataria sarebbe mission critical.
Come condivisibilmente evidenziato sia da Arcs che da Agfa, l’algoritmo in questione non è definibile mission critical: un modulo AI è infatti definibile in detti termini solo se la sua indisponibilità impedisce al medico di svolgere la sua funzione essenziale nel processo diagnostico, mentre l’algoritmo di cui trattasi è uno strumento di supporto al radiologo e non un sostituto del medico, né un presidio senza il quale la refertazione diviene impossibile.
Risulta inoltre che Agfa ha offerto in architettura on premise ulteriori moduli specialistici tra cui syngo.via, che consente l’analisi vascolare senza necessità di utilizzo dell’AI Rad Companion, per cui se il processo clinico può essere svolto mediante i moduli on premise offerti da Agfa, ne consegue che l’algoritmo Rad Companion rappresenta solo uno strumento di ausilio e non è elemento essenziale della refertazione.
La ricorrente incidentale invece fa discendere erroneamente la qualificazione come mission critical dalla circostanza che, in base alla relazione tecnica, l’ algoritmo “permette di effettuare analisi di immagini diagnostiche, che supporta i medici nel visualizzare, analizzare e valutare gli studi TAC al torace e risponde alla richiesta di valutazione dell’aneurisma dell’aorta” e pertanto si tratterebbe di “un’analisi che viene impiegata in contesti clinici caratterizzati da gravi problematiche vascolari, dove la tempestività nell’attività diagnostica è essenziale”, mentre, come visto, non è dalla gravità o meno delle problematiche a cui viene applicata l’analisi che può discendere la qualificazione come mission critical.
21. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale, volto a sostenere che l’offerta di Agfa sarebbe generica o contraddittoria, avendo offerto nell’All. 2 la fornitura di hardware con capacità locale di oltre 19 TB e nella Relazione tecnica di soli 5TB, non merita accoglimento.
Come evidenziato da Agfa, si tratta di una differente articolazione di grandezze tecniche riferite a piani diversi della configurazione del sistema, venendo in rilievo da un lato i 5 TB (relativi ad archive e cache online delle immagini) e dall’altro l’intera capacità disco del server (comprensivo di macchine virtuali, database, backup, ulteriori cache e altre componenti applicative).
21.1 Arcs sul punto ha confermato la piena coerenza dell’offerta di Agfa rispetto alla legge di gara, contenendo l’Allegato 2 alla relazione tecnica l’indicazione per i siti spoke con urgenza/pronto soccorso uno spazio di memoria generale di 19,6 TB per tutte le funzionalità RIS PACS, mentre la Relazione tecnica indica 5 TB (dei 19,6 totali) per l’archiviazione delle immagini per la stessa tipologia dei siti spoke.
22. Anche il terzo motivo del ricorso incidentale è infondato.
La lex specialis di gara ha previsto espressamente che nel caso in cui un concorrente abbia offerto soluzioni non zero footprint (quale la soluzione syngo.via offerta da Agfa), la conseguenza non è l’esclusione, bensì la riduzione del canone di remunerazione del servizio.
Un tanto risulta in particolare dal par. 9.3 del capitolato “Caratteristiche tecnologiche delle applicazioni”, ove, dopo aver disposto che “Tutte le applicazioni, tecnologicamente, dovranno essere zero footprint”, precisa che “Qualora il fornitore non possegga componenti zero footprint si potrà avvalere di componenti infrastrutturali di virtualizzazione applicativa che permettano l’accesso alle applicazioni, comunque via web (solo mediante protocolli sicuri, almeno HTTPS) e utilizzando l’autenticazione federata all’applicativo/sessione virtuale. Qualora il fornitore non possegga nemmeno questa possibilità, esso verrà penalizzato nel canone economico (si veda a tal proposito lo specifico capitolo denominato ‘Gestione situazioni di disallineamento’) aggiudicato fino a correzione della situazione”.
22.1 Né risulta accoglibile la censura con cui la ricorrente incidentale asserisce la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 98 comma 3 lett. b) d.lgs 36/2023, non ravvisando il Collegio alcuna dichiarazione falsa o fuorviante resa dalla ricorrente.
23. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono fondati, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui hanno disposto l’aggiudicazione a favore di Fujifilm, da cui discende che la ricorrente va collocata al primo posto della graduatoria relativa alla gara di cui trattasi.

Elezioni Ordine Architetti Roma, accolte le nostre tesi: reclamo respinto e Consiglio confermato (CNA 18/2026)

Il Cna, in accoglimento delle nostre difese a sostegno dell'Ordine degli Architetti di Roma, ha respinto il reclamo ed i motivi aggiunti dei consiglieri non eletti, confermando l'elezione.

 

Leggasi testualmente nella decisione: "1. In via preliminare, va dichiarata la inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dai reclamanti. Con il reclamo elettorale devono essere specificate le censure avverso l'atto di proclamazione degli eletti, stante l'inammissibilità dell'ampliamento del thema decidendum nel giudizio elettorale, caratterizzato da peculiari esigenze di concentrazione che obbligano il candidato a formulare subito le proprie doglianze, senza che si possa giustificare la censura ulteriore che derivi, come nella specie, da un interesse strumentale scaturito dalle difese dei controinteressati.
Nel giudizio elettorale, quindi, sono ammissibili soltanto i motivi aggiunti costituenti un'esplicitazione o una puntualizzazione di censure già precedentemente dedotte, mentre va recisamente esclusa l'ammissibilità di nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi nel corso del procedimento avanti il Consiglio Nazionale (per tutte, in termini, cfr. TAR Piemonte, 17 luglio 2015, n. 1224).
In buona sostanza, nel giudizio elettorale, si possono contestare i risultati delle operazioni elettorali solo nel rispetto dei termini perentori previsti dalla legge, specificando quali illegittimità siano state commesse.
2. Per tale motivo, anche l'atto di intervento della Federarchitetti deve essere dichiarato inammissibile, notificato ben oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla proclamazione degli eletti.
3. Passando alla verifica del reclamo, lo stesso si rivela infondato, e la sua infondatezza esime il Collegio dall'esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell'Ordine.
Come noto, il CNAPPC è l'organo avente competenza giurisdizionale a decidere sui reclami relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine, e quindi preposto alla verifica della legittimità della procedura elettorale seguita dai Consigli degli Ordini territoriali. Esso effettua, su iniziativa degli interessati, un controllo di legalità sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali e provvede a annullare il provvedimento di proclamazione degli eletti se accerta che lo stesso o un atto ad esso prodromico sono stati adottati in violazione di legge. Non può invece sostituirsi ai Consigli dell'Ordine territoriali nel diretto svolgimento dei compiti loro assegnati dalla legge in sede elettorale, né può dettare loro il contenuto dei provvedimenti di loro competenza.
Già solo per queste ragioni, il reclamo andrebbe respinto, derivando le sue doglianze dalla adozione da parte dell'Ordine di Roma di una Piattaforma per la votazione a distanza, rimanendo indifferente la provenienza della stessa Piattaforma.
4. Il metodo scelto per lo svolgimento delle elezioni compete, invero, esclusivamente ai singoli Ordini, così come l'utilizzo di un determinato sistema di votazione, non sindacabile in questa sede, certamente non sotto il profilo del procedimento attraverso il quale gli Ordini, e segnatamente quello di Roma, sono pervenuti alla individuazione di una delle possibili Piattaforme.

Rimane indifferente, ai fini dell'odierno giudizio, la indizione di una gara o la stipula di un contratto per l'affidamento del sistema di voto, non riverberandosi ciò sulla nullità delle operazioni elettorali.
In altre parole, la mancata indizione di una gara o la mancanza di un formale incarico contrattuale non incidono sulla regolarità delle operazioni elettorali, non essendo, peraltro, situazioni sanzionate espressamente, dalla legge o dai regolamenti, con la nullità e che non influiscono direttamente sui risultati elettorali.
5. Quanto, poi, alla più generale contestazione dello svolgimento delle operazioni elettorali, vige il principio che in tema di elezioni degli organi direttivi degli Ordini professionali, tra essi gli Architetti, le eventuali inosservanze della disciplina delle operazioni elettorali non infirmano i risultati se non siano sanzionate con la nullità oppure se non impediscano l'autenticità delln scelta degli elHttori, dovendo distinguersi la nullità dalla mera irregolarità: occorre, perciò, per la dichiarazione di nullità delle operazioni, o che vi sia un'espressa previsione di nullità nella legge, owero che siano state vanificate specifiche garanzie di libertà degli elettori e di veridicità dei risultati (Sez. U., 07/10/2005, n. 19518).
Orbene, nel caso che ci occupa, nessuna norma imponeva o vietava l'utilizzo della Piattaforma individuata dal CNAPPC e poi utilizzata dall'Ordine territoriale, unitamente? alla quasi totalità degli Ordini italiani.
l reclamanti, in'Vece, si limitano a ipotizzare mere irregolarità, espressamente non sanzionate, che non possono di per sé dare luogo a nullità delle elezioni, e le loro doglianze non incidono sul meccanismi:> di formazione della volontà degli iscritti, non emergendo nella specie gravi irregolarità, che incidono sugli aspetti generali e sulla regolarità sostanziale delle operazioni elettorali.
Pertanto, in materia di operazioni elettorali, la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o di requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato. Di conseguenza, non possono comportare l'annullamento delle operazioni di voto i vizi denunziati nel reclamo, che hanno carattere ipotetico e dubitativo, e dai quali non deriva, pertanto, la compressione della libera espressione del voto (Corte di cassazione, Sez. 11, Sentenza n. 51 del 02/01/2024).
E ciò deriva dal principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, che è il precipitato dell'interesse alla stabilità del risultato elettorale, essendo fondamentale in materia la regola del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale (Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sentenza n. 631 del 29/09/2023), così che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato (Consiglio di stato, Sez. V, Sentenza n. 3829 del 27/06/2011).
6. Orbene, i reclamanti non dimostrano né allegano che, in assenza delle asserite irregolarità tecniche (peraltro insussistenti), il risultato delle elezioni sarebbe stato diverso, né indicano quali voti, seggi o preferenze sarebbero stati concretamente alterati; ecco, allora, che il reclamo finisce così perrisolversi in mere congetture, prive di riscontro sul piano fattuale e scollegate da specifici vizi dellH operazioni elettorali dell'Ordine di Roma, così come indimostrato e assolutamente non determinante appare la "anomala e repentina affluenza di votanti", circostanza che non incide sulla regolarità delle elezioni, né sulla libera espressione del voto. Del resto, il servizio di voto elettronico, erogato con la piattaforma SkyVote, consente - sulla base delle sue specifiche - di poter ritenere che il sistema:
* implementa protocolli crittografici di ultima generazione;
* garantisce verificabilità, tracciabilità E3d audibilità del processo di voto;
* è conforme al GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati) e alle normative di settore;
* è dotato di log cifrati, di test di sicurezza e di protezioni di rete dedicate;
* assicura cifratura delle schede elettorali all'origine;

Di conseguenza è smentito in radice l'assunto dei reclamanti secondo cui "i dati restano in modalità modificabile (in assenza della modalità WORM)" e sarebbe "teoricamente possibile .... conoscere in anticipo quante persone hanno votato fino ad allora", in termini tali da incidere sui risultati elettorali.

P.Q.M.
Il CNAPPC dichiara inammissibile l'intervento di Federarchitetti, respinge il reclamo proposto dagli Architetti Valerio Morgia e Andrea lacovelli.
Spese compensate.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026.

 

 

Appalti, accolte le ns. tesi: il termine per impugnare l’esclusione decorre dalla pubblicazione sul portale telematico (Tar Molise, 73/2026)

Il Tar, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di un'azienda sanitaria, ha confermato l'esclusione della gara della medesima.

 

Con la sentenza resa dal TAR Lazio, Sez. III Quater, sul ricorso n. 3181/2026, definito all’udienza camerale del 24/03/2026 con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., il giudice amministrativo ha riaffermato due principi di particolare rilievo pratico nella materia dei contratti pubblici: da un lato, l’immediata decorrenza del termine per impugnare l’esclusione disposta in seduta di gara, ove il concorrente sia presente o comunque ritualmente edotto tramite piattaforma telematica; dall’altro, la non sanabilità dell’incongruenza relativa ai costi della manodopera quando essa incida su un elemento essenziale dell’offerta economica.

La vicenda trae origine da una procedura aperta telematica indetta dalla ASL per il servizio di fornitura, gestione, sostituzione, lavaggio, disinfezione e controllo dei DPI anti RX, di durata triennale. Il disciplinare prevedeva un importo complessivo a base di gara pari a euro 241.500,00, di cui euro 7.200,00 quali costi della manodopera non soggetti a ribasso, imponendo altresì ai concorrenti di indicare separatamente, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza.

La società ricorrente aveva però indicato nell’offerta un costo della manodopera pari a euro 3.810,52, successivamente confermato in un primo riscontro e poi contraddetto, in sede di ulteriori giustificazioni, mediante l’indicazione di una percentuale del 5,84% del valore complessivo dell’appalto, da cui emergeva un diverso importo pari a euro 11.438,47. Proprio tale divergenza ha condotto all’esclusione.

 Il primo principio: il termine per impugnare decorre dall’esclusione conosciuta in gara

 Il TAR ha anzitutto dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, valorizzando il fatto che l’esclusione era stata adottata nella seduta pubblica virtuale del 21/11/2025, convocata sulla piattaforma STELLA, alla presenza del rappresentante dell’impresa. Secondo il Collegio, la lesione dell’interesse del concorrente si è cristallizzata già in quel momento, sicché il termine decadenziale non poteva essere differito sino alla successiva delibera finale di aggiudicazione del 12/02/2026, poi pubblicata il 20/02/2026.

 La pronuncia assume particolare interesse perché ribadisce, anche nel vigore del d.lgs. n. 36/2023, un orientamento consolidato: ove il concorrente partecipi alla seduta in cui viene formalizzata l’esclusione e la relativa motivazione sia adeguatamente verbalizzata, da quella data decorre il termine per impugnare. Il Collegio ha inoltre richiamato le clausole del disciplinare che attribuivano piena efficacia legale alle comunicazioni e registrazioni di piattaforma, rafforzando così il principio per cui, nelle gare interamente digitalizzate, la conoscenza dell’atto può perfezionarsi direttamente nell’ambiente telematico di gara.

Il principio decisivo è che nelle procedure svolte su piattaforme di e-procurement, l’operatore economico non può confidare nel fatto che il termine decorra solo dall’aggiudicazione finale, quando l’esclusione sia già stata formalizzata e resa conoscibile con pienezza lesiva. La distinzione tra atto endoprocedimentale e atto immediatamente impugnabile viene qui ricostruita in chiave sostanziale, avuto riguardo all’attitudine dell’atto a determinare in via definitiva l’estromissione del concorrente dalla gara. 

Il secondo principio: l’errore sui costi della manodopera non è sempre un mero errore materiale

 Pur dopo avere definito il ricorso irricevibile, il TAR ha esaminato anche il merito, ritenendo comunque infondate le censure della ricorrente. Quest’ultima sosteneva che il valore di euro 3.810,29 o 3.810,52 fosse riferibile soltanto al costo annuale della manodopera e che la stazione appaltante avrebbe potuto agevolmente ricavare il dato triennale mediante una semplice operazione matematica. Il Collegio ha però escluso questa ricostruzione, osservando che la lex specialis richiedeva chiaramente l’indicazione del costo della manodopera con riferimento all’intero appalto, di durata triennale, e che nessun elemento dell’offerta o dei successivi chiarimenti consentiva di inferire, in modo diretto e univoco, l’assunto difensivo della concorrente.

 La sentenza è particolarmente importante perché delimita con rigore la categoria dell’errore materiale emendabile. Il giudice afferma che la rettifica officiosa dell’offerta è consentita solo quando l’errore emerga in modo immediato, oggettivo, manifesto e grafico dalla stessa documentazione di gara, senza necessità di ricostruzioni logiche complesse, di comparazioni tra atti diversi o, peggio ancora, di una sostanziale riscrittura della volontà negoziale del concorrente. Laddove, invece, la correzione richieda una rielaborazione interpretativa dell’offerta economica, viene in rilievo un’inammissibile alterazione di un elemento essenziale dell’offerta stessa, incompatibile con i principi di par condicio, immodificabilità dell’offerta e regolarità della procedura.

In questo passaggio la decisione assume una valenza sistematica rilevante, perché conferma che i costi della manodopera non costituiscono una voce meramente accessoria o secondaria, ma un dato strutturale dell’offerta economica, rispetto al quale l’amministrazione non può sostituirsi al concorrente.

Se l’importo dichiarato è intrinsecamente incoerente o contraddittorio, e tale incoerenza non è risolvibile sulla base di elementi testuali univoci già presenti nell’offerta, la stazione appaltante non può procedere a una correzione “conservativa” senza violare la parità di trattamento tra i partecipanti. 

Nessun soccorso istruttorio sull’offerta economica

Di particolare interesse è anche il passaggio in cui il TAR esclude l’applicabilità del soccorso istruttorio. Il Collegio osserva che l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 opera per integrare documenti mancanti o sanare omissioni, inesattezze e irregolarità documentali, ma non consente di correggere un vizio che investa direttamente il contenuto sostanziale dell’offerta economica. Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva correttamente attivato il procedimento di verifica dell’anomalia e di richiesta di chiarimenti, ma proprio tali chiarimenti avevano fatto emergere l’assoluta incongruenza del dato originariamente indicato.

Anche sotto questo profilo il principio è di immediata utilità pratica. Non tutto ciò che è ambiguo o impreciso nell’offerta è sanabile.

Quando l’operatore economico, anziché chiarire, introduce elementi ulteriormente incompatibili con il dato originario, il chiarimento non svolge una funzione esplicativa, ma rivela il carattere sostanziale dell’incoerenza. In tali ipotesi il confine tra chiarimento e modifica postuma dell’offerta non può essere superato.

 

Fiducia e affidamento non tutelano l’operatore che inserisce dati economici incoerenti

La società ricorrente aveva evocato anche i principi del legittimo affidamento e della fiducia. Il TAR ha respinto pure tale prospettazione, evidenziando come nessun affidamento giuridicamente apprezzabile possa fondarsi sull’inserimento, da parte dell’operatore economico, di dati economici tra loro incompatibili e neppure chiariti in sede procedimentale. La sentenza, dunque, offre una lettura equilibrata ma rigorosa del nuovo Codice dei contratti, chiarendo che il principio della fiducia non può trasformarsi in uno schermo per sanare errori imputabili al concorrente su elementi essenziali della proposta negoziale.

 

C

PNRR e appalti sottosoglia, accolte le ns. tesi: il TAR chiarisce che lo stand still non si applica (art. 55 d.lgs. 36/2023 - Tar Molise, sent. n. 73/2026)

Il Tar, in accoglimento delle nostre tesi, ha respinto il ricorso di un'impresa seconda classifiicata avente ad oggetto l'appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento "RIQUALIFICAZIONE URBANA AREADI POZZO DOLCE E P.ZZA S.ANTONIO-PIAZZA S.ANTONIO EAREAPOZZODOLCE- RECUPERO DELL'AREA DEGRADATA E DELLE RISPETTIVE PERTINENZE (PNRR -Missione5 -Componente2 -Investimento 2.1"Rigenerazione Urbana")

In particolare, il passaggio centrale è quello in cui il TAR afferma che la censura sullo stand still sostanziale è infondata, poiché l’art. 55 del d.lgs. 36/2023 esclude l’applicazione dei termini dilatori ex art. 18, commi 3 e 4, agli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, e precisa inoltre che la lex specialis non può creare un autovincolo contra legem. Questo è il “cuore” più spendibile in chiave SEO giuridica.
sentenza scarnata

Inoltre, è stato evidenziata a distinzione tra intangibilità dell’offerta in gara e naturale sviluppo progettuale negli affidamenti di appalto integrato a base PFTE, con richiamo alla struttura del Codice e alla successiva progettazione esecutiva.

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Riqualificazione del centro di Termoli, presentato un ricorso al Tar

TERMOLI. “Questa sentenza conferma che il lavoro svolto dagli uffici e dall’Amministrazione è stato serio, corretto e rigoroso”. Con queste parole il sindaco di Termoli, Nico Balice, esprime la propria soddisfazione per la recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Sezione I, che ha respinto il ricorso della società Scarnata Costruzioni s.r.l. contro l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la riqualificazione di Pozzo Dolce e Piazza Sant’Antonio, finanziato con fondi PNRR.

La decisione conferma la piena legittimità della procedura negoziata e l’aggiudicazione a favore di Cogeco 2025 s.r.l., riconoscendo la correttezza degli atti comunali, compresa la deliberazione di Giunta n. 224/2025, oggetto di impugnazione nei motivi aggiunti.

Secondo il Tar, sono infondati i rilievi sulla composizione del gruppo di progettazione, sulle valutazioni tecniche della Commissione e sui criteri di gara, escludendo illogicità o arbitrarietà nella formazione della graduatoria. Gli adeguamenti progettuali successivi all’aggiudicazione rientrano nel normale sviluppo del progetto di fattibilità, previsto dal modello di appalto integrato per interventi Pnrr, e non violano il principio di immutabilità dell’offerta.

Il Tribunale ha anche confermato la correttezza della scelta del Comune di anticipare le opere di bonifica e messa in sicurezza dell’area di Pozzo Dolce, necessarie per ragioni igienico-sanitarie e di ordine pubblico, anche alla luce del precedente sequestro e successivo dissequestro dell’area.

“Questa sentenza ci permette di proseguire con maggiore serenità un progetto strategico di rigenerazione urbana, restituendo a cittadini e visitatori un’area oggi degradata ma ricca di potenzialità storiche e paesaggistiche”, sottolinea il sindaco Balice. “Il Tar ha riconosciuto la bontà delle nostre scelte e la centralità dell’interesse pubblico alla sicurezza e alla riqualificazione di questi luoghi”.

Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento speciale alla struttura tecnica comunale e all’avvocato Gianluca Piccinni, difensore dell’ente, “per la competenza e l’impegno con cui hanno seguito ogni fase del procedimento, consentendo all’amministrazione di difendere con successo una gara complessa, che unisce rigenerazione urbana, tutela dei beni culturali e rispetto delle tempistiche Pnrr”.

L’avvocato Piccinni ha aggiunto: “Il Tar ha ricostruito in modo chiaro il quadro normativo degli appalti Pnrr, distinguendo tra intangibilità dell’offerta in fase di gara e fisiologico sviluppo progettuale dopo l’aggiudicazione. L’adeguamento del progetto alle prescrizioni della Soprintendenza non è una nuova offerta, ma un obbligo dell’aggiudicatario. Questa sentenza rappresenta un precedente importante per altri interventi Pnrr in ambito urbano”.

Con questa pronuncia, il Comune di Termoli conferma il proprio impegno a portare avanti il programma di rigenerazione urbana di Pozzo Dolce e Piazza Sant’Antonio, nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza, proseguendo rapidamente con le fasi progettuali ed esecutive a beneficio della comunità cittadina.

 

Fonte: TermoliOnline.it

Video: RaiNews.it

Impianti eolici, accolte le nostre tesi: il Comune è tenuto a rilasciare la documentazione amministrativa e contabile attestante l'avvenuta realizzazione delle opere di mitigazione ambientale in base al contributo erogato dal gestore (Tar Campania, 872/20

Il Tar Campania, ha accolto il ricorso di una società titolare di un impianto eolico, ordinando al Comune il rilascio degli atti amministrativi e contabili relativi alla convenzione del 18 maggio 2021 e allo stato di attuazione delle relative “misure” di mitigazione ambientale (art. 3), nonché della corrispondenza tecnica (ARPAC/ASL) e degli atti amministrativo-contabili connessi agli interventi asseritamente realizzati sul territorio.

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Appalti, accolte le nostre tesi: è legittima la revoca dell'aggiudicazione definitiva di un project financing per vizi sopravvenuti ed originari, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/90 (Tar Molise sent. n. 316 del 2025)

Il Tar, in accoglimento delle nostre tesi a tutela di un Comune, ha respinto il ricorso dell'aggiudicatario definitivo di una gara di appalto di una procedura di project financing per la “realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli – tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il Lungomare Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di Piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area denominata Pozzo Dolce”. Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "18. Con il secondo mezzo la ricorrente ha lamentato l’avvenuta assegnazione di un termine perentorio di soli sette giorni per “per controdedurre a un avvio di procedimento che ipotizzava contestualmente revoca e/o annullamento di tutti gli atti di pubblico interesse e di aggiudicazione, indicando un ventaglio di presunte irregolarità ampio e risalente a più fasi (2015–2018)” (cfr. motivi aggiunti del 10.9.2025, pag. 9 ): da qui la denunciata violazione del contraddittorio procedimentale. La censura è priva di pregio. Infatti, come rettamente osservato dalla difesa resistente (cfr. memoria comunale del 6.10.2025, pagg. 7-9), dopo che l’Amministrazione ha comunicato l’avvio del suddetto procedimento di revoca alla ricorrente, quest’ultima non ha mancato di depositare tempestivamente una approfondita memoria difensiva allegato alla memoria comunale del 14.7.2025), corredata, secondo quanto rappresentato dal Comune, anche “da allegati tecnico-progettuali”, e non ha mai chiesto un ulteriore differimento del suddetto termine di presentazione delle proprie difese. Alcuna violazione del contraddittorio procedimentale può dirsi quindi verificata nel caso di specie, avendo la ricorrente regolarmente esposto le proprie ragioni nell’ambito del procedimento di revoca, senza mai manifestare la necessità di un ulteriore termine per l’esercizio delle proprie difese in sede procedimentale. 19. Tutto ciò premesso, il Collegio, prima di esaminare le contestazioni afferenti alla sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti di revoca di cui si tratta – censure racchiuse nel III, V, VI e VII motivo, ritiene preliminarmente necessario scrutinare il IV motivo dell’atto di motivi aggiunti del 10.9.2025. Con tale mezzo la ricorrente si duole del fatto che i provvedimenti in questione sarebbero caratterizzati da una illegittima “commistione” dei presupposti che connotano rispettivamente gli istituti della revoca e dell’annullamento d’ufficio, sottolineando come detta commistione sia indice di sviamento e illogicità manifesta. 20. La doglianza è infondata. 20.1. Il Collegio rileva, in primis, che l’Amministrazione ha espressamente qualificato i provvedimenti in discorso – ovvero, la delibera di G.C. n. 161 del 9.7.2025 e la determinazione n. 1853 del 8.8.2025 – senz’altro in termini di “revoca” di proprie precedenti determinazioni. Entrambi i provvedimenti si fondano sulla valutazione, da parte dell’Amministrazione comunale, tanto di “vizi originari” quanto di “motivi sopravvenuti di pubblico interesse”, esplicitati nell’apparato motivazionale dei suddetti atti, e posti a fondamento delle statuizioni di revoca. Nondimeno, non v’è dubbio sul fatto che il “cuore” di entrambi i provvedimenti si rinvenga, già alla luce del loro stesso testo, nelle valutazioni di inattualità sopravvenuta, nell’interesse pubblico, dei provvedimenti di primo grado che sono stati, pertanto, fatti oggetto di rimozione da parte dell’Amministrazione comunale. In altre parole, la circostanza che, accanto ai “motivi sopravvenuti di pubblico interesse” posti alla base dei provvedimenti gravati di ritiro, l’Amministrazione abbia voluto tener conto anche di “vizi originari”, anche di legittimità, degli atti della pregressa procedura a evidenza pubblica culminata con l’aggiudicazione del 2018 alla ricorrente, nulla toglie alla riconducibilità dei provvedimenti qui impugnati al paradigma della revoca di cui all’art. 21 quinquies l. n. 241/1990: il richiamo ai suddetti “vizi originari” si inscrive infatti, nella motivazione dei gravati provvedimenti, nell’ambito di una più articolata valutazione, compiuta dall’Amministrazione, circa la (in)compatibilità, nel senso più ampio, dei provvedimenti sottoposti a verifica con l’interesse pubblico, valutazione a cui non può ritenersi del tutto estranea la considerazione dei profili di illegittimità definiti come “vizi originari”. La ricomprensione di questi ultimi nelle valutazioni di opportunità e di rispondenza all’interesse pubblico, poste alla base dei provvedimenti impugnati, non stravolge pertanto la fisionomia di questi ultimi, né impedisce la loro qualificazione quali provvedimenti di revoca. Anche il IV motivo di ricorso è, pertanto, infondato. 21. Il Collegio può, a questo punto, concentrare la propria attenzione sulle censure, racchiuse nel III, V, VI e VII mezzo dei motivi aggiunti, con le quali la ricorrente lamenta, sotto molteplici profili (variamente afferenti, in sintesi, all’eccesso di potere nonché al difetto istruttorio e motivazionale), l’insussistenza, nella vicenda per cui è causa, dei presupposti per l’adozione di legittimi provvedimenti di revoca ex art. 21 quinquies l. n. 241/1990. Le doglianze racchiuse nei motivi testé detti ben possono, per ragioni di economicità e coerenza espositiva, essere trattate congiuntamente, investendo profili di legittimità intimamente connessi. 22. Ciò posto, il Collegio ritiene opportuno introduttivamente ricordare che l’art. 21 quinquies l. n. 241/1990, rubricato “revoca del provvedimento”, statuisce quanto segue: “1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico”. Il potere di revoca, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis, TAR Lazio – Roma, Sez. IV ter, sentenza n. 6564/2024), è connotato da una discrezionalità particolarmente ampia: a differenza, difatti, del potere di annullamento d'ufficio, che postula l'illegittimità dell'atto da rimuovere, quello di revoca esige, infatti, una –più opinabile- valutazione di inopportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21-quinquies, l. n. 241/1990: sicché il valido esercizio del potere di revoca è rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente. 22.1. Tanto premesso in via generale, il Collegio rileva che le valutazioni di opportunità e di rispondenza all’interesse pubblico poste a fondamento dei gravati provvedimenti di revoca sono racchiuse nei “motivi sopravvenuti di pubblico interesse” debitamente esternati nel corpus motivazionale dei provvedimenti medesimi. In particolare, quanto alla gravata delibera di Giunta Comunale n. 161 del 9/07/2025, con cui è stata disposta la revoca della precedente n. 291 del 5/11/2015 (avente ad oggetto “Progetto di finanza per la realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e la mobilità sostenibile (art. 153 comma 19 del D.Lgs. 163/2006, sono stati illustrati, a fondamento della revoca, quali “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”: a) la circostanza che “la Regione Molise non ha mai sottoscritto con l’ente il disciplinare per l’erogazione del finanziamento in questione destinato, in quota parte, alla realizzazione dell’intervento del progetto di finanza de quo”; b) “l’insostenibilità economico-finanziaria compromessa”; c) l’ “intervenuta procedure concorsuale a carico della concessionaria; d) l’ “opposizione di comitati cittadini”. Analogamente, nel testo della determinazione n. 1853 dell’8/08/2025 emessa dal Comune, con cui è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione già accordata all’ATI Impresa con determina n. 2152 del 2018, relativa al progetto di finanza per la “realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli – tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il Lungomare Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di Piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area denominata Pozzo Dolce”, sono stati illustrati, quali “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” posti a fondamento della revoca, i seguenti elementi: a) il “mutato contesto socio-economico e opposizione della comunità locale”; b) “incremento dei costi e sostenibilità finanziaria compromessa”; c) “nuove esigenze programmatiche e fonti di finanziamento alternative”. E in entrambi i gravati provvedimenti di revoca i contenuti di ciascuno degli indicati “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” sono stati specificamente definiti e illustrati. 22.2. Ciò posto, il Collegio deve porre in evidenza il fatto che l’atto di motivi aggiunti in disamina non reca alcuna censura puntuale in ordine ai suddetti “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” pur posti a fondamento degli atti di revoca impugnati. 22.2.1. La ricorrente, infatti, nel proprio III motivo si è limitata ad una mera enunciazione astratta dei presunti vizi istruttori e motivazionali che avrebbero inficiato i provvedimenti di revoca, senza mai “confrontarsi” con i pur ben definiti contenuti dei singoli motivi di pubblico interesse richiamati dall’Amministrazione a base dei provvedimenti gravati. 22.2.2. La mancata formulazione di censure puntuali sui motivi di pubblico interesse fondativi dei provvedimenti di revoca avvia a reiezione, altresì, la censura – racchiusa nel V mezzo - vertente sulla presunta mancata ponderazione, da parte dell’Amministrazione, tra l’interesse pubblico al ritiro degli atti a suo tempo adottati – interesse pubblico esplicitato dai molteplici “sopravvenuti motivi” indicati - e l’interesse della ricorrente, per converso, alla loro conservazione, in ragione dell’“affidamento qualificato” che sarebbe stato maturato dal privato medio tempore. La censura in disamina, per quanto detto del tutto generica, trova invero smentita nella sostanza dell’ampia motivazione complessivamente fornita all’atto delle revoche in discussione. È poi destituita di fondamento anche la doglianza, parimenti racchiusa nel V motivo, secondo la quale i provvedimenti di revoca sarebbero illegittimi in quanto privi della determinazione dell’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies l. n. N. 00173/2025 REG.RIC. 241/1990, “o, quantomeno, di un serio sub-procedimento volto al ristoro, che ne costituisce elemento essenziale di legittimità quando si comprimono affidamenti consolidati”. È sufficiente al riguardo il richiamo al consolidato principio per cui “la mancata liquidazione dell’indennizzo unitamente alla disposta revoca non costituisce un vizio dell’atto di autotutela, ma consente al privato di agire per ottenere l’indennizzo” (Cons. Stato, V, 21 aprile 2010, n. 2244; Id., III, 23 febbraio 2015, n. 908; 16 febbraio 2012, n. 833; cfr. anche Id., V, 8 marzo 2017, n. 1100; Id, V, 8 gennaio 2025, n. 133). Né per la legittimità dei provvedimenti occorreva, per quanto appena detto, che questi rimandassero espressamente a un successivo atto ai fini della determinazione del detto indennizzo. 22.2.3. Parimenti infondata è la censura di cui al VI mezzo dei motivi aggiunti, vertente sulla genericità della motivazione della delibera n. 161 del 9.5.2025 nella parte in cui la stessa si richiama alle c.d. “nuove priorità” (PNRR, sostenibilità, mutato contesto)”. Sul punto, il Collegio rileva che la ricorrente evoca un preteso difetto motivazionale del suindicato provvedimento limitandosi a stigmatizzare alcune espressioni ivi utilizzate dall’Amministrazione (“nuova programmazione strategica”, “rispetto del vincolo temporale dei finanziamenti PNRR”, “sostenibilità ambientale”), senza però calarle nel più ampio contesto motivazionale al quale appartengono (rispetto al quale mancano, come già detto, censure puntuali), che vale invece a precisare il loro senso. 22.2.4 Né miglior sorte spetta, infine, alla censura articolata nel VII motivo, con cui la ricorrente deduce l’ “eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di prova su taluni “vizi originari” addotti nella Determina n. 182/2025”. Qui la ricorrente si limita, infatti, ad affermare che “per questi profili si riscontra un palese travisamento dei fatti e un chiaro difetto di istruttoria, con violazione dei principi di proporzionalità e di leale collaborazione che rendono invalidi i provvedimenti impugnati” (cfr. motivi aggiunti del 10.9.2025, pag. 13), senza però N. 00173/2025 REG.RIC. fornire alcuna effettiva spiegazione dei contenuti e delle ragioni che dovrebbero munire di sostanza e fondamento le violazioni astratte denunciate. 22.3. La ricorrente, infine, solo con la memoria depositata in data 6.10.2025 ha articolato delle nuove e più puntuali doglianze sui cd. “vizi originari” posti a fondamento degli impugnati provvedimenti di revoca: sul punto, il Collegio deve però rilevare che le contestazioni formulate nella su indicata memoria, come peraltro osservato nella memoria di replica comunale del 10.10.2025, devono qualificarsi quali domande nuove, in quanto non comprese nell’originario thema decidendum, e di riflesso inammissibili, non essendo state introdotte mediante atto ritualmente notificato alla controparte. 23. In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve pertanto ritenersi priva di fondamento la totalità delle censure che erano volte a dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti di revoca gravati con l’atto di motivi aggiunti del 10.9.2025, il quale nel suo contenuto impugnatorio deve pertanto essere respinto. 2

Tar Molise conferma la legittimità determinazioni del Comune di Termoli

Il Tar Molise, con sentenza pubblicata oggi, ha respinto il ricorso dell'impresa De Francesco contro il Comune di Termoli, in merito alla mancata realizzazione del project financing relativo al tunnel tra il porto e lungomare nord della città, il parcheggio multipiano e opere connesse.

I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità delle determinazioni dell'amministrazione comunale di revoca dell'aggiudicazione della concessione.
La sentenza, pur richiamando profili economici, esclude qualsiasi riconoscimento di utili o mancati guadagni a favore della ditta De Francesco.

"L'eventuale ristoro, se dovuto, è limitato alle sole spese vive documentate e con riferimento ad un periodo limitato di tempo" fa sapere l'amministrazione termolese.

Resta ferma la posizione dell'ente municipale sul concorso di colpa del promotore del ricorso, la De Francesco, già evidenziato negli atti (Pef, garanzie e conformità progettuali) come affermato dal difensore del Comune, l'avvocato Gianluca Piccinni che sarà fatto valere nelle sedi competenti giudiziarie ai fini di ogni riduzione delle somme da indennizzare.

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Covid - Polizia di stato, accolte le nostre tesi: è illegittima la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione per omessa vaccinazione, in caso di congedo solidale per assistere un familiare convivente disabile (Tar Lazio, 19456/2025)

Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre difesa, ha accolto il ricorso di un appartenente alla Polizia di Stato sospeso dall'attività e dalla retribuzione per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale covid.

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Variante generale al PRG, accolte le nostre tesi: è illegittima la delibera di adozione di detto strumento generale per assenza di motivazione per il sovradimensionamento degli standard (Tar Lazio, sent. n. 19454/2025)

Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre difese a tutela di una società proprietaria di appezzamenti di terreno in località Santa Marinella, ha annullato la variante al PRG, in accoglimento delle nostre difese.

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Scorporabili e subappalto, accolte le nostre tesi: è legittimo il subappalto delle categorie scorporabili al 100% se indicato in offerta, con il limite del 50% sulla prevalente (TAR Lazio, sent. 16150/2025)

Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre tesi a difesa dell'aggiudicatario, ha respinto il ricorso di un concorrente con riferimento al'aggiudicazione definitiva dei lavori di Riqualificazione, consolidamento e restauro pareti affrescate, risanamento conservativo e adeguamento impiantistico del piano nobiliare LOTARI II in Palazzo Conti" - Comune di Poli”.

Leggasi testualmente nella sentenza: "La Società ricorrente affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito sintetizzati. 8.Violazione e falsa applicazione degli atti costituenti la lex specialis di gara (bando e disciplinare); violazione del D. Lgs. n. 36/2023; violazione del D. Lgs. n. 42/2004; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui al combinato disposto degli art. 97 della Costituzione e della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza; illegittima disapplicazione di atti amministrativi validi ed efficaci; difetto di istruttoria; simulazione del giusto procedimento; sviamento. Sulla posizione dell’aggiudicataria  8.1 Irricevibilità delle migliorie sulla categoria OS2/A, in quanto predisposte da operatore non qualificato. Con questo primo mezzo di gravame, la Società ricorrente deduce che la Società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara in quanto priva dell’attestazione SOA OS 2/A, che le avrebbe, altresì, impedito di formulare valide proposte migliorative in relazione alle attività oggetto del sub criterio 1.1 dell’Allegato A (rubricato “criteri di valutazione dell’offerta”) al disciplinare di gara, le quali, in quanto attinenti a lavorazioni su superfici/affrescate deteriorate e zone ammalorate da infiltrazioni, rientrerebbero a pieno titolo nella Categoria a qualificazione obbligatoria OS 2/A. In altri termini, secondo la Società ricorrente: l'aggiudicataria srl: a) non era – e non è - legittimata all’esecuzione diretta delle lavorazioni ricomprese nella suddetta categoria OS2-A; b) non disponeva – e non dispone - della correlata capacità tecnico-professionale per formulare valide proposte migliorative e proporle in una pubblica gara!”. Inoltre, secondo l’impostazione della Società ricorrente, trattandosi di proposte migliorative, avrebbero dovuto essere sottoscritte da un tecnico abilitato. In subordine la Società ricorrente deduce che, anche ove non si volesse valutare la mancanza della predetta attestazione SOA 2/A alla stregua di una causa di esclusione, in ogni caso dal punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’aggiudicataria dovrebbe essere defalcato quello – pari a 19,5/30 – indebitamente riconosciuto per il predetto sub criterio 1.1, giusta verbale di gara n. 2, con conseguente retrocessione della aggiudicataria, nella graduatoria finale di gara, in posizione deteriore (con punti 45,95) rispetto a quella di ricorrente 8.2 Si tratta di doglianza palesemente infondata, posto che, in realtà, la Società aggiudicataria ha espressamente dichiarato, sia nella domanda di partecipazione sia nel DGUE, di voler subappaltare – come ammesso dal disciplinare di gara, agli artt. 3.5 e 8 – le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG 2, nella percentuale massima consentita dalla Legge (inferiore al 50%), e di volere ricorrere al subappalto ad impresa qualificata con riferimento ai lavori della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS 2/A, perché priva della corrispondente qualificazione. Risulta, infatti, del tutto inequivoca la dichiarazione con cui la Società aggiudicataria ha affermato: “r) ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 36/2023, che intende subappaltare le seguenti lavorazioni […]: Lavorazioni N. 06641/2025 REG.RIC. rientranti nella categoria OG2, quota massima prevista dalla Legge, ad impresa qualificata; Lavorazioni rientranti nella Categoria OS 2/A quota 100% ad impresa qualificata”. 8.3 Tanto premesso, è evidente che se fosse corretta l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il mancato possesso dell’attestazione SOA OS 2/A impedirebbe alla ricorrente  di formulare proposte migliorative al progetto posto a base di gara ai sensi del sub-criterio 1.1, essa si porrebbe in insanabile contraddizione con la facoltà riconosciuta dal disciplinare di gara agli oo.ee. non qualificati per le lavorazioni di cui alla Categoria OS 2/A di concorrere comunque, ancorchè impegnandosi a subappaltare a soggetti qualificati l’esecuzione delle predette lavorazioni: in altri e più chiari termini, da un lato si consentirebbe agli operatori economici non in possesso della specifica qualificazione di concorrere alla procedura di evidenza pubblica di cui è causa e, dall’altro, si impedirebbe loro di formulare proposte migliorative ai sensi del sub criterio 1.1 cit. - proprio perché non specificamente qualificati - e, quindi, di conseguire il relativo punteggio (pari a 30, cioè a un terzo del punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica). In virtù, dunque, del criterio apagogico (per cui una categoria di soggetti economici, pure ammessa a partecipare alla gara, verrebbe sempre e comunque penalizzata), l’interpretazione della lex specialis di gara in parte qua patrocinata dalla Società ricorrente deve essere senz’altro disattesa. 8.4 Il che spiega, altresì, perché non vi sia alcuna necessità che le proposte migliorative di cui è causa siano sottoscritte da un professionista abilitato. 8.5 Inoltre, osserva il Collegio che la giurisprudenza richiamata dalla Società ricorrente (Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 17 marzo 2022, n. 1950; 16 gennaio 2019, n. 403) non ha alcuna attinenza alla fattispecie di cui è causa, riguardando la diversa questione del c.d. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti di qualificazione nel settore dei beni culturali. 9. Violazione dell’art. 5 dell’Allegato II.18 del D. Lgs. n. 36/2023 per difetto dei N. 06641/2025 REG.RIC. requisiti generali. Con questo secondo motivo di doglianza la Società ricorrente lamenta che il Codice ATECO prevalente dell'aggiudicataria è quello 41.2, rubricato “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, mentre non è presente alcun codice ATECO attinente al restauro o ai beni culturali, il che proverebbe che l’aggiudicataria non ha alcuna competenza specifica nell’esecuzione dei lavori oggetto di gara connotati, viceversa, da elevato contenuto specialistico. 9.1 Anche siffatto motivo di ricorso non merita positiva valutazione, in quanto, da un lato, l’ampio oggetto sociale dell'aggiudicataria  comprende anche la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento conservativo ed il restauro sia in economia che in appalto di edifici civili, di culto e monumentali, al punto che essa è in possesso dell’attestazione SOA per la Categoria prevalente OG 2, rubricato “restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”, dall’altro, la lex specialis di gara non prevede la partecipazione soltanto degli operatori specializzati in attività corrispondenti ad un precipuo codice ATECO espressamente indicato. 9.2 Inoltre, per consolidata giurisprudenza, il codice ATECO ha valenza statistica e la determinazione sulla qualificazione dell’impresa non può basarsi su di esso, soprattutto allorquando neppure sia specificamente previsto dal disciplinare, come nella specie (cfr., in analoga fattispecie, Consiglio di Stato, Sezione V, 17/1/2018 n. 262: “quale che sia la natura del medesimo, non ne era prescritto uno specifico come requisito di idoneità professionale ai fini della partecipazione alla gara”. In ogni caso, l’identificazione del settore di operatività dell’impresa non può essere condotta sulla base del codice ATECO: “sia perché non previsto dalla lex specialis, sia perché tale sistema ha principalmente funzione statistica, in quanto finalizzato ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente od accessoria (in termini Cons. Stato, III, 2 luglio 2015, n. 3285)”). 10. RECO S.r.l., inoltre, lamenta che: “Marasca S.r.l. non ha applicato il CCNL del restauro, come richiesto dall’art. 102 D. Lgs. 36/2023 e dal disciplinare (punto N. 06641/2025 REG.RIC. 14.1 lett. m) e k), e ai sensi del quale era previsto l’obbligo “di garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.n. 36/2023”. In particolare, l'aggiudicataria ha dichiarato di applicare il CCNL F012, afferente – genericamente – alle attività edili e senza alcuno specifico riferimento agli interventi di restauro; laddove, invece, la ricorrente aveva indicato il CCNL F012 EDILIZIA – C011 IMPIANTISTICA – V950 RESTAURO, ovvero quello espressamente attinente alle prestazioni che la P.A., a mezzo della procedura di gara che qui occupa, aveva inteso richiedere ai concorrenti”.

10.1 Si tratta di censura infondata, posto il C.C.N.L. (F012 per il settore Edili) che l'aggiudicataria  – nella domanda di partecipazione alla gara - ha dichiarato di applicare al personale dipendente impiegato nell’appalto ai fini della determinazione del costo della manodopera è lo stesso asseritamente indicato dalla odierna ricorrente, così come entrambe si sono impegnate a: “garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 36/2023” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva depositata dal Comune in data 16/6/2025 e in parte qua non contestata dalla Società ricorrente), giusta la prescrizione di cui all’art. 41.1, lett. m), del disciplinare di gara.

10.2 E per condivisibile giurisprudenza, nell’ambito delle gare pubbliche, qualora la previsione della lex specialis non faccia riferimento testualmente ad un particolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, bensì al “settore” di riferimento, possono ritenersi ammissibili offerte che abbiano fatto applicazione di altri C.C.N.L., purché coerenti con l’attività oggetto dell’appalto da affidare (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 11/01/2022, n. 199).

10.3 E, invero, nella specie la coerenza del Contratto Nazionale di categoria applicato dalla Società aggiudicataria con il settore d’attività e l’oggetto dell’appalto messo a gara si evince proprio dalle clausole del medesimo C.C.N.L., N. 06641/2025 REG.RIC. il quale si applica testualmente a tutte le imprese (e ai lavoratori da esse dipendenti) che svolgono le lavorazioni specificamente enumerate nel testo dell’Accordo, tra le quali compare: “il restauro anche artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate, nonché il restauro di opere monumentali.” E, anzi, nelle diverse fasi di rinnovo, le parti sociali si sono impegnate a: “verificare in modo puntuale la corretta applicazione del C.C.N.L. nell'ambito di lavorazioni di restauro edile (OG2 e OS2A) con il riconoscimento dei C.C.N.L. delle scriventi Parti Sociali e delle altre Organizzazioni datoriali dell'edilizia comparativamente più rappresentative come contratto leader e unico applicabile in riferimento ai lavori di restauro.”

11. Violazione della disciplina sul subappalto – Superamento della soglia del 50%.

Con questo quarto motivo di doglianza, la Società ricorrente deduce che, avendo l'aggiudicataria dichiarato: “• il subappalto al 100% della categoria OS2-A, che rappresenta il 30% dell’importo lavori; • il subappalto al massimo consentito della categoria prevalente OG2 (indicata al <50%).”, se ne dovrebbe inferire: “che l’impresa ha inteso subappaltare l’80% del valore complessivo delle lavorazioni, violando non solo le prescrizioni del disciplinare di gara – gli artt. 3.5 e 8, che vietano espressamente “l’integrale esecuzione della prestazione oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesima”, ma la stessa norma imperativa di cui all’art. 119, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023. Per modo che: “Nella specie, la dichiarazione di subappalto dell'aggiudicataria, in quanto finalizzata a devolvere a terzi la stragrande maggioranza delle prestazioni di appalto, avrebbe dovuto essere valutata dalla S.A. ai fini dell’esclusione, non essendo neanche consentita una modificazione/sanabilità della stessa ex art. 101 del D. Lgs. 36/2023.” 11.1 Neppure siffatta censura, tuttavia, coglie nel segno, essendo essa, anzi, contraddetta proprio dalla norma del c.c.p. richiamata (art. 119 cit.), la quale vieta esclusivamente il subappalto avente a oggetto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione di quelle relative alla categoria prevalente.

E, conformandosi a siffatta previsione, l’art. 3.5 del disciplinare di gara stabilisce che le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG 2 possono essere subappaltate esclusivamente in misura inferiore al 50% delle stesse. E, invero, l'aggiudicataria, sia nell’ambito della domanda di partecipazione alla gara sia nel DGUE, non ha dichiarato – come vorrebbe la Società ricorrente – l’intenzione di subappaltare l’80% del valore complessivo delle prestazioni oggetto del contratto, ma, come già chiarito, di volere subappaltare il 100% delle lavorazioni ricomprese nella categoria scorporabile OS 2/A (che incidono nella misura del 30% del valore complessivo delle lavorazioni) e: “nella quota massima prevista dalla Legge” (cioè dall’art. 119 cit.) le: “Lavorazioni rientranti nella Categoria OG 2”, in coerenza, altresì, con gli artt. 3.5 ed 8 del disciplinare di gara. 12. Incongruenza tra ribasso dichiarato e valore delle migliorie offerte – Anomalia dell’offerta economica. Con questo quinto motivo di ricorso, la Società ricorrente deduce che l’aggiudicataria ha offerto un ribasso del 4,899%, pari quindi a € 10.728,54 del valore complessivo dell’appalto (al netto dei costi e degli oneri non soggetti a ribasso), e contestualmente migliorie tecniche per un importo stimato in circa € 37.000,00, “pari a circa il 16% dell’importo dei lavori messi a gara (al netto dei costi della manodopera e della sicurezza)”, per modo che: “il ribasso percentuale indicato non rappresenta l’effettivo sconto sull’importo lavori previsto a base d’asta, ma un ribasso calcolato al netto di un significativo scomputo tecnico, generando un rilevante discostamento tra ribasso dichiarato e quello sostanzialmente perseguito fonte di anomalia contabile che si rifrange sulla sostanziale inattendibilità della proposta offerta da Morasca srl.”. In altri termini, secondo l’impostazione della Società ricorrente, l'aggiudicatario avrebbe offerto un ribasso sull’importo posto a base di gara ben maggiore di quello formalmente dichiarato, dovendosi a questi fini calcolare anche le migliore tecniche offerte, con conseguente inattendibilità ed anomalia dell’offerta economica formulata.

12.1 Si tratta di motivo di ricorso destituito di fondamento, posto che il ribasso percentuale offerto dalla Società aggiudicataria è stato correttamente calcolato rispetto all’importo complessivo dell’appalto al netto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, entrambi non ribassabili, mentre con dichiarazione separata (versata agli atti del giudizio) l’aggiudicataria ha indicato il totale delle migliorie offerte (pari ad € 37.449.60), quale voce autonoma (che ha aggiunto all’importo posto a base di gara dalla S.A.), conformandosi alla previsione di cui all’art. 16, lett. b), del disciplinare di gara, a mente del quale: “L’offerta economica, oltre alla dichiarazione del ribasso offerto di cui al punto precedente a), deve essere inoltre corredata da: ● quadro comparativo a CORPO estimativo tra Progetto e Migliorie (tale quadro non è oggetto di punteggio), […]”. L’ammontare di € 37.449.60, in sostanza, è un “costo esterno”, a totale carico dell’aggiudicataria, non finanziato, cioè, dal corrispettivo ribassato offerto (pari a € 376.634,89), il che dimostra l’errore in cui è incorsa la Società ricorrente laddove ha preteso di commisurare l’importo delle migliorie offerte dalla Morasca S.r.l. al valore complessivo dell’appalto, mentre, come visto, è operazione non consentita dalla pertinente previsione del disciplinare di gara. 13. Violazione delle disposizioni in materia di qualificazione obbligatoria – Categoria OS2/A. Con questo sesto profilo d’illegittimità dedotto, la Società ricorrente - dopo aver premesso che l’art. 3.5 del disciplinare di gara evidenzia che la Categoria di lavorazioni OS 2/A incide nella misura del 30% dell’importo complessivo dell’appalto (segnatamente, nella misura di € 107.098,63 su € 387.363,43); è scorporabile, nonchè subappaltabile al 100% a soggetto qualificato, ma a condizione che il concorrente indichi in sede di gara le lavorazioni che intende subappaltare - lamenta che l’aggiudicataria – che, comunque, non potrebbe effettuare direttamente le lavorazioni relative alla Categoria OS 2/A, in quanto priva di corrispondente qualificazione - neppure avrebbe dichiarato in sede di gara l’intenzione di subappaltare l’esecuzione delle medesime lavorazioni ad operatore specificamente qualificato. 14. Sulla carenza del requisito della Direzione Tecnica. Con quest’ultimo motivo di ricorso, la Società ricorrente lamenta che la Morasca S.r.l.: “ha presentato l’offerta come unico soggetto imprenditoriale, sprovvisto altresì della adeguata Direzione Tecnica connessa alla rilevante prestazione ex OS2-A.” E a questo proposito richiama gli artt. 7 e 13 del D.M. 154/2017, in asserita violazione dei quali: “Nella specie, alcun riferimento risulta essere stato effettuato dall’aggiudicataria circa il possesso della DT relativa alla categoria OS2-A.” 15. Si tratta di motivi di ricorso che possono essere scrutinati congiuntamente, stante la connessione delle questioni giuridiche con essi poste, e vanno entrambe disattesi in quanto destituiti di fondamento sia in fatto sia in diritto. 16. Con il primo la Società ricorrente riprende, sia pure in maniera assai confusa, l’argomento secondo cui la Società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto priva di qualificazione nella Categoria OA 2/A, o almeno avrebbe dovuto – per evitare la sanzione espulsiva - dichiarare l’intenzione di subappaltare a soggetto qualificato l’esecuzione delle lavorazioni ricomprese nella predetta Categoria. Come visto, tuttavia, si tratta di deduzione smentita per tabulas da quanto dichiarato, in maniera inequivoca, dalla Morasca S.r.l. sia nella domanda di partecipazione alla gara sia nel DGUE.

16.1 Osserva, inoltre, il Collegio che alla stregua di consolidata giurisprudenza (Adunanza Plenaria, 2/11/2015, n. 9): “per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili; le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria); il concorrente deve subappaltare l'esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; la validità e l'efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare” (conf. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, 6/12/2021, n. 12555, che ha ulteriormente specificato quanto segue: “il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, per l'importo totale dei lavori, giustifica di per sé la partecipazione ad una gara, indipendentemente dalla qualificazione nelle categorie scorporabili, da rendere necessariamente oggetto di subappalto in sede di offerta e di successivi adempimenti, attinenti alla fase di esecuzione contrattuale”). E, ancora di recente, ex multis Consiglio di Stato, Sezione V, 21/3/2023, n. 2873, per il quale: “Emerge la regola generale in forza della quale l’impresa singola che sia qualificata nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori può eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle scorporabili, con l'eccezione delle lavorazioni indicate alla lettera b) della norma e cioè delle categorie cosiddette a qualificazione obbligatoria, che, non potendo essere eseguite direttamente dall'affidatario, qualificato solo per la categoria prevalente, "sono comunque subappaltabili" ad imprese munite delle specifiche attestazioni”.

16.3 Inoltre, la validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori subappaltati; ne deriva che il subappalto è un istituto che attiene alla fase di esecuzione dell’appalto (e che rileva nella gara solo negli stretti limiti della necessaria indicazione delle lavorazioni che ne formeranno oggetto), di talché il suo mancato funzionamento (per qualsivoglia ragione) dev’essere trattato alla stregua di un inadempimento contrattuale, con tutte le conseguenze che ad esso ricollega il codice. 17. Dal che discende, altresì, che, per condivisibile giurisprudenza, non è obbligatoria per legge, già in sede di presentazione dell’offerta, l’indicazione nominativa dell’impresa subappaltatrice, neppure in caso di subappalto necessario (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione III, 22/01/2025, n.159). In termini, ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 18/11/2024, n. 633, a tenore del quale: “l’omessa indicazione del nominativo del subappaltatore, diversamente da quanto opinato, non costituisce ragione di illegittimità dell'offerta dell'aggiudicataria, trattandosi di adempimento non richiesto dalla lex specialis”, come nella specie, nè “previsto dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e, inoltre, escluso dalla giurisprudenza, costituendo, di contro, principio pacifico quello secondo cui "l'indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell'offerta non è obbligatoria, neanche nell'ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili" (Cons. Stato, Sezione V, 28.5.2024, n. 4724; Sezione V, 28.03.2023 n. 3180; Sezione VII, 25.1.2023, n. 808; T.A.R. Catanzaro, Sezione I, 21.12.2023 n. 1661).”

18. Dalle precedenti considerazioni deriva, altresì, l’infondatezza del secondo degli ultimi due motivi di ricorso articolati dalla parte ricorrente, evidente essendo che non può ragionevolmente pretendersi dall’aggiudicataria l’indicazione di un direttore tecnico delle lavorazioni riconducibili alla Categoria scorporabile OS 2/A, proprio in quanto priva della pertinente qualificazione, mentre la presenza della predetta figura andrà verificata con riferimento al subappaltatore (che, invece, dovrà essere un soggetto in possesso della necessaria qualificazione). 19. L’infondatezza delle censure articolate dalla Società ricorrente nei confronti dell’aggiudicazione dell’appalto di lavori di che trattasi disposta a favore della prima classificata, rende superfluo lo scrutinio dei ulteriori motivi".

Migliori studi legali 2025: PICCINNI & PARTNERS è stato riconosciuto da "Il Sole 24 ore", per il quinto anno consecutivo, tra gli studi legali dell'anno

Dopo essere stato selezionato già nel 2021, 2022, 2023 e 2024, anche quest’anno Piccinni &Partners è stato inserito da "Il Sole 24 Ore" nell’elenco dei migliori Studi Legali dell’area di Roma e nei settori ambiente, energia, infrastrutture e nell'ambito del diritto amministrativo e appalti.

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Impianto eolico, accolte le ns. tesi: va annullata l'autorizzazione unica regionale, stante l'interferenza con altra società, per omesso coinvolgimento nel procedimento (Tar Basilicata, sent. n. 320/2025)

Il Tar Basilicata, in accoglimento del nostro ricorso a difesa di una società che realizza impianti eolici, ha annullato l'autorizzazione unica rilasciata ad un altro operatore economico sulla medesima area e con interferenza degli impianti.

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Urbanistica, conferenza di servizi art. 14 ter L. 241/90, accolte le ns. tesi: il silenzio-assenso non può dirsi maturato in presenza del parere contrario della Soprintendenza (Cons. Stato, n. 9227/2025)

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in oggetto, ha accolto le ns. tesi a difesa di un Comune Laziale che ha concluso, con determinazione negativa, la conferenza dei servizi ex art. 14 ter L. 24/90 per il rilascio di un permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis tuel.

Leggasi testualmente nella sentenza del Consiglio di Stato: "Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Oggetto del presente giudizio è la legittimità della determinazione conclusiva con esito negativo, adottata dal Comune al termine della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990, per l’esame dell’istanza di permesso di costruire convenzionato proposta dalla società Fincres S.p.A., finalizzata alla riqualificazione dell’ex Cartiera di Tivoli. La società ricorrente contesta la legittimità dell’atto conclusivo, nonché del parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, e delle posizioni espresse dalle altre amministrazioni convocate (in particolare Regione Lazio, ACEA ATO 2, Dipartimento Lavori Pubblici del Comune), che non avrebbero espresso un parere formale e che sarebbero da ritenersi favorevoli per silentium. Secondo la ricorrente, la conferenza si sarebbe dovuta chiudere con esito favorevole, in quanto il Comune avrebbe dovuto considerare acquisiti i pareri positivi in assenza di dissensi espressi, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990. Quanto al parere della Soprintendenza, lo si qualifica come sommario, non costruttivo e contrario al principio di leale collaborazione. Le doglianze sono infondate. In primo luogo, il parere negativo reso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 55079 del 17 ottobre 2018 si presenta come tempestivo, puntualmente motivato e coerente con la disciplina di tutela del paesaggio e dei beni culturali. La Soprintendenza dà atto dei vincoli presenti sull’area (vincoli paesaggistici ex art. 134, lett. a), b), c) del D.lgs. n. 42/2004; vincoli archeologici; inserimento dell’area nel sito UNESCO della Villa d’Este e centro storico) e svolge un’analisi articolata circa l’impatto dell’intervento progettato. Tra i profili critici evidenziati, la Soprintendenza rileva: l’incongruità delle volumetrie proposte, la non armonizzazione dell’edificato col contesto urbano tutelato, l’incidenza su aree ad alto potenziale archeologico e l’inadeguatezza delle misure di mitigazione ambientale. La stessa sottolinea la carenza di uno studio ambientale esaustivo, la mancata valutazione paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni Culturali e la necessità di orientare l’intervento secondo criteri di compatibilità formale, materica e paesaggistica. Il Collegio ritiene che tale parere costituisca esercizio non solo legittimo, ma doveroso delle competenze di tutela attribuite alla Soprintendenza. Esso non risulta apodittico né preclusivo in modo irragionevole. Al contrario, nella parte finale del documento, l’Amministrazione manifesta espressamente la disponibilità a valutare un diverso progetto, più rispettoso del contesto e fondato su principi di compatibilità ambientale e valorizzazione del sito. Tale atteggiamento, pur non implicando una mitigazione del dissenso, dimostra che la posizione assunta è espressione di una valutazione tecnica consapevole e non pregiudiziale, coerente con i canoni di correttezza procedimentale e con il principio di collaborazione tra amministrazione e privato, così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa. Deve dunque affermarsi, in linea con l’orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, che in presenza di un parere negativo motivato e tempestivo reso da una Soprintendenza su beni soggetti a vincolo, tale dissenso assume natura vincolante e impedisce l’approvazione del progetto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2022, n. 4098). 20. L’intero procedimento, pertanto, si è chiuso negativamente in ragione del legittimo esercizio di una competenza espressa nei termini, con contenuti coerenti con l’interesse pubblico primario alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, costituzionalmente protetto ai sensi dell’art. 9 Cost. 21. Va altresì esclusa nella fattispecie la formazione del silenzio-assenso da parte delle amministrazioni che non hanno partecipato alla conferenza o non hanno espresso un parere formale. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni non può formarsi in presenza di carenze istruttorie rilevanti, tali da impedire una valutazione compiuta del progetto. Nel caso di specie, la documentazione trasmessa da parte della ricorrente è stata ritenuta incompleta da più amministrazioni (ACEA ATO 2, Dipartimento Lavori Pubblici, Regione Lazio), che hanno espressamente evidenziato l’impossibilità di esprimere un parere compiuto per difetto delle informazioni progettuali. La stessa Soprintendenza ha precisato che l’unica integrazione ricevuta “consentiva solo sommariamente l’espressione del parere”, e ha dovuto supplire a tale mancanza ricorrendo a conoscenze dirette e fonti storiche indipendenti. Ne consegue che, in assenza di un progetto completo e valutabile, non poteva ritenersi formato alcun assenso implicito, e l’amministrazione procedente non era legittimata a concludere favorevolmente la conferenza. 24. In definitiva, la legittimità del provvedimento conclusivo negativo, fondato su un parere vincolante non superato, nonché sull’assenza di una base istruttoria idonea ad attivare una determinazione favorevole in conferenza, resiste alle censure formulate. Va peraltro rilevato che, nonostante la Soprintendenza avesse espressamente manifestato una disponibilità a valutare un progetto alternativo, maggiormente rispettoso delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e archeologiche del sito, la società ricorrente non ha ritenuto di rimodulare la proposta progettuale, né ha attivato ulteriori interlocuzioni o integrazioni nel senso auspicato dall’amministrazione preposta alla tutela. Tale inerzia rafforza la conclusione circa la piena legittimità dell’azione amministrativa e conferma l’assenza di presupposti per un’eventuale valutazione favorevole dell’istanza".

 

Appalti conservazione digitale pa, accolte le ns. tesi: va escluso il concorrente privo di infrastruttura in cloud qualificata con Determinazione AgID n. 628/2021 (Tar Latina 642/2024)

Il Tar Latina, in accoglimento delle ns. tesi a difesa del Rti aggiudicatario, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura aperta dell'Asl Latina, ai sensi dell’art. 60 c.1 del d. lgs 50/2016, tramite piattaforma telematica per la fornitura in noleggio full risk di un sistema RIS-PACS e CLS con relativi componenti.

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Elettrodotto, accolte le ns. tesi: è legittimo il diniego di permesso di costruire di un edificio che ricade dentro la fascia di rispetto dell'elettrodotto (Cons. Stato n. 7038/2024)

Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre difese, ha dichiarato legittimo il diniego di permesso di costruire di un Comune laziale da noi difesa, in quanto da progetto l'edificio sarebbe dovuto essere edificato dentro la fascia di rispetto dell’elettrodotto, cioè interferisce in modo significativo con il corridoio individuato dalla DPA, o con le aree individuate dalle APA, il Comune non può procedere ad autorizzarne la costruzione.

Leggasi testualmente nella sentenza: "14. Con il secondo motivo gli appellanti deducono che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato gli accertamenti effettuati dall’ARPA Lazio sul sito in questione giacché le misurazioni avrebbero accertato, in corrispondenza dell’edificio, emissioni inferiori all’obiettivo di qualità di 3 microtesla di cui alla l. 36 del 2001 e al d.P.C.M. 8 luglio 2003, per cui la determinazione della fascia di rispetto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h), della l. n. 36/2001, sarebbe superflua. In altre parole, sarebbero inesistenti i rischi per la salute e l’incolumità pubblica e privata. 14.1. Il motivo è infondato. L’art. 4, comma 1, lett. h), della l. 36/2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, prevede che lo Stato provvede alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, precisando in maniera perentoria che “all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”. La normativa primaria introduce, dunque, nell’ordinamento, un vincolo di inedificabilità assoluta, inderogabile (ex multis, sent. Consiglio di Stato, sez. IV n. 7019 del 19 ottobre 2021). La metodologia di calcolo delle citate fasce di rispetto è stata definita con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 maggio 2008 che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.C.M. dell’8 luglio 2003, ha previsto il procedimento da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche (aeree e interrate) e alle stazioni elettriche, sia esistenti che allo stato di progetto. In particolare, il vincolo si esplicita con due livelli di approfondimento: la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ed il calcolo esatto della fascia di rispetto. La procedura segue la seguente scansione: una volta identificata la linea elettrica i soggetti interessati o il Comune devono richiedere al gestore della linea la DPA (Distanza di Prima Approssimazione) in formato numerico. Tale distanza, fornita dal gestore, individua un corridoio con al centro il tracciato della linea; tale corridoio rappresenta la fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto, che non deve interferire con l’edificio in progetto, destinato alla permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere. Per i casi complessi (presenza di due o più linee parallele, presenza due o più linee che si incrociano), oltre alle singole DPA delle linee si devono richiedere al gestore le APA (Aree di Prima Approssimazione). Tali aree rappresentano la fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto, che non deve interferire con l’edificio in progetto, destinato alla permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere.

Una volta nota la DPA (e quando necessario l’APA), nel caso in cui l’edificio in progetto si trovi fuori dalla fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto, cioè non interferisce né con il corridoio individuato dalla DPA, né con le aree individuate dalle APA, il Comune può procedere direttamente ad autorizzarne la costruzione, senza ulteriori approfondimenti. Nel caso in cui, invece, l’edificio ricada totalmente dentro la fascia di rispetto dell’elettrodotto, cioè interferisce in modo significativo con il corridoio individuato dalla DPA, o con le aree individuate dalle APA, il Comune non può procedere ad autorizzarne la costruzione. Nel caso in cui, infine, l’edificio ricada solo in parte dentro la fascia di rispetto dell’elettrodotto, cioè interferisce per una porzione trascurabile con il corridoio individuato dalla DPA o con le aree individuate dalle APA, il Comune dovrà necessariamente richiedere al gestore/proprietario dell’elettrodotto il calcolo esatto della fascia di rispetto (2° livello di approfondimento) sul sito specifico di interesse. N. 02256/2022 REG.RIC.

Pertanto, il Comune che ha in gestione la pratica edilizia relativa a un edificio da realizzare a una distanza dall’elettrodotto inferiore a quella prevista dal corridoio individuato dalla DPA o dalle aree individuate dalle APA per i casi complessi, deve richiedere al Gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto sul sito specifico di interesse. Una volta ricevuto tale calcolo, il Comune dovrà verificare che l’edificio in progetto non ricada all’interno del tracciato della linea. Se non vi ricade, il progetto potrà essere autorizzato. In sintesi, se l’edificio in progetto ha una destinazione a permanenza prolungata superiore alle 4 ore giornaliere (come nel caso di specie) occorre procedere alla identificazione della linea ad alta tensione; successivamente, se il caso è semplice (una sola linea in un tratto rettilineo), il proponente deve acquisire la D.P.A. dal Gestore, se è complesso dovrà acquisire anche l’A.P.A.; dopo di che, se la distanza dell’edificio in progetto dall’asse della linea è maggiore della D.P.A., il Comune può autorizzare la costruzione, altrimenti è necessario un approfondimento con il Gestore per il calcolo esatto della fascia di rispetto, nel qual caso se l’edificio non intersecherà la linea fornita dal Gestore allora la costruzione potrà essere autorizzata, altrimenti non potrà autorizzarla.

14.2. Nel caso in esame, il rilascio del permesso di costruire è avvenuto in violazione della fascia di rispetto di cui all’art. 4, comma 1, lett. h) della l. n. 36/2001, da calcolarsi ai sensi del d.m. 29 maggio 2008, sicché la misurazione effettuata dall’ARPA Lazio con i sopralluoghi del 11 dicembre 2019, 9 luglio 2020 e 21 gennaio 2021, da cui risulterebbe il non superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione dell’obiettivo di qualità non rileva poiché le misurazioni hanno riguardato un momento contingente e non hanno tenuto conto che sussiste comunque la fascia di rispetto all’interno della quale non può essere allocato l’esercizio commerciale originariamente assentito con il permesso di costruire poi annullato. Ciò si desume anche da quanto ha affermato la stessa ARPA Lazio, nel corso del N. 02256/2022 REG.RIC. sopralluogo del 9 luglio 2020, laddove ha confermato “le misure eseguite in data 11/12/2019”, precisando “che esse non sono legate alla determinazione della fascia di rispetto degli elettrodotti, compito che spetta come da normativa vigente all’ente proprietario delle linee elettriche, in questo caso TERNA S.p.A. Il Dr. inoltre ha spiegato che le misure eseguite in data 11/12/2019 sono misure puntuali volte a verificare che i livelli di induzione magnetica siano nei limiti previsti dalla Legge vigente in materia” (doc. 15 del fascicolo di primo grado). Ciò è confermato dalla nota del 25 gennaio 2021, depositata dal Comune nel giudizio di primo grado in data 6 aprile 2021, ove si indica espressamente che le misurazioni puntuali del campo elettrico e magnetico effettuate non sono utili ai fini del calcolo della fascia di rispetto dell’elettrodotto, che invece compete al gestore della linea elettrica.

Sul punto l’ARPA Lazio si era già espressa, nei medesimi termini, con nota del 28 ottobre 2020, pure in atti e con la nota di trasmissione del 20 gennaio 2021 prot. n. 3118 ARPA precisa che “le misure effettuate non sono utili ai fini del calcolo della fascia di rispetto degli elettrodotti che per legge è un compito spettante al Gestore/Proprietario degli stessi” (all. 3 primo grado dep. Comune).

15. Ancora gli appellanti ritengono erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe ritenuto sussistente l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire nonostante le verifiche dell’ARPA Lazio avessero escluso, in fase di misurazione del campo magnetico, il superamento dell’obiettivo di qualità di 3 microtesla. Inoltre, il vizio di carenza di partecipazione di TERNA sarebbe un vizio formale e l’amministrazione non avrebbe correttamente bilanciato l’interesse pubblico con quello dei privati. 15.1. Le censure sono infondate. In primo luogo, è necessario rilevare come il provvedimento comunale risulti ad una piana lettura ben motivato con riferimento alla prevalenza dell’interesse pubblico alla salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità. In relazione all’asserito non corretto bilanciamento degli interessi, appare altresì evidente la prevalenza dei richiamati interessi pubblici rispetto a quello privato di cui sono portatori gli appellanti, trattandosi di un fabbricato da adibirsi al pubblico e da realizzare nella fascia di risetto dell’elettrodotto. L'Amministrazione ha fatto espresso riferimento all’esigenza di garantire il rispetto della disciplina urbanistica e alla pericolosità derivante dalla presenza di linee elettriche ad alta tensione, anche in relazione alla destinazione commerciale del manufatto in questione, con prevedibile elevato flusso di utenti sicché non si ravvisano i vizi rubricati: ha infatti ritenuto prevalente “il primario diritto alla salute e alla sicurezza pubblica” rispetto alla “natura commerciale dell’attività che i Sig.ri intendono svolgere all’interno dell’erigendo immobile”. 

Gse, incentivi impianti fotovoltaici, accolte le ns. tesi: va annullato il provvedimento di diniego di incentivi per artato frazionamento degli impianti (Consiglio di Stato, sent. n. 6177/2024)

Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di due società che hanno realizzato due impianti fotovoltaici diversi, ha impugnato il provvedimento del Gse che negato gli incentivi assumendo sussistere un artato frazionamento tra i due impianti.

Leggasi testualmente: "Il profilo con il quale si contesta la ricorrenza degli elementi indicativi dell’artato frazionamento nelle iniziative delle appellanti, e la conseguente erroneità della decisione appellata, è fondato. 10.1. Occorre premettere che, secondo l'art. 5 comma 2 del d.m. 23.6.2016 "Fermo restando l'articolo 29, ai fini della determinazione della potenza dell'impianto, ivi incluso il valore di soglia di cui al 11 comma 1, si considera quanto segue: a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; per gli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione; b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti". Quindi, al fine di integrare la fattispecie sub "b" devono ricorrere entrambi i presupposti, soggettivo e oggettivo. 10.2. GSE s.p.a., nel dare attuazione al suddetto articolo, ha provveduto a definire la nozione di "unico produttore a livello societario" stabilendo che: "Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto: - si intendono soggetti riconducibili ad unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario; - si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua. Non sono da considerarsi le particelle catastali interessate esclusivamente dai cavidotti" (cfr. pag. 21 delle Procedure Applicative). 10.3. A sua volta, l'art. 29, comma 1, del decreto prevede poi che il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, verifica la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti. In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione. 10.4. L'odierna appellante contesta la sussistenza di entrambi i presupposti, soggettivo ed oggettivo. Ed effettivamente il ricorso risulta fondato con riferimento al secondo aspetto. 10.5. Questa Sezione, con decisione del 25/11/2022 n.10404, ha avuto occasione di affermare che: <L'art. 2 del d.m. 23 giugno 2016 stabilisce che "l'impianto alimentato da fonti rinnovabili è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica" e comprende, tra l'altro, "i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi". La norma definisce quindi l'impianto elencando una serie di componenti posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, il che lascia intendere che il punto di connessione non vada considerato parte integrante dell'impianto. L'art. 1, co. 1, lett. ee), Tica (Testo integrato delle connessioni attive, di cui all'all. A alla delib. Aeeg ARG/elt/ 99/08) a sua volta definisce il "punto di connessione" (o "punto di consegna") come "il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. [...]". Il Tica scinde la nozione di "impianto" in due fattispecie: i) "impianto di produzione" (art. 1.1, lett. o), definito come "l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica" e che "comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso: - delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e - dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi" , ii) "impianto per la connessione" (art. 1.1, lett. p), che è "l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione", costituito da due sottoimpianti denominati: - "impianto di rete per la connessione" (art. 1.1, lett. q): "porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione"; - "impianto di utenza per la connessione" (art. 1.1, lett. r): "porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente", a sua volta scindibile in due porzioni: "una parte interna al confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà" o "una parte compresa tra il  confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente". Nelle definizioni Tica torna quindi la indicazione del confine fisico dell'impianto, individuato nel "punto di connessione" ("impianto di produzione" è l'insieme delle apparecchiature ........a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete; "impianto di utenza per la connessione" è porzione di impianto ...... fino al ....... punto di connessione). Tale disposizione, ove la definizione di impianto di utenza è riferita alla porzione di impianto "fino al punto di connessione", che quindi sembrerebbe essere di competenza del gestore di rete, pare coerente con la richiamata definizione di cui all'art. 2 del d.m. 23 giugno 2016, che, come visto, definisce l'impianto elencandone i componenti posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica. Dunque, sembra che plurimi elementi inducano a ritenere che, essendo parte dell'impianto tutto quello che sta a monte dei punti di connessione, questi ultimi vadano esclusi da tale definizione, quanto meno ai fini della rigorosa applicazione dei principi relativi alla concessione dei benefici per cui è causa ed in particolare ai fini del calcolo delle potenze di impianti posti sulle medesime particelle o particelle contigue. 12.2. Peraltro, come rimarcato dall'appellante, l'ubicazione dei punti di connessione è determinata in modo unilaterale dal gestore di rete il quale individua l'area in cui collocarli sulla base di ragioni di ottimizzazione del sistema elettrico. Tale rilievo è stato esaminato dal T.A.R. il quale però ha ritenuto che a sua volta il gestore di rete sia condizionato dalla libera scelta dei produttori circa l'ubicazione dell'impianto. Ciò è indubbio, ma tale constatazione non appare decisiva al fine di individuare una situazione di unicità di impianto, posto che il gestore può raggruppare più punti terminali di differenti impianti (facenti capo a soggetti del tutto distinti) sol perché ubicati in particelle diverse ma contigue, il che non consente certo poi di unificare virtualmente le iniziative imprenditoriali.>. Inoltre < Se….. i richiedenti sono tenuti a segnalare alla Società l'eventuale esistenza di altri soggetti con i quali sia possibile condividere porzioni di impianto di rete per la connessione, non può poi farsene derivare la conseguenza che, ove Edistribuzione imponga (per proprie esigenze tecniche) allacciamenti comuni, gli impianti possano essere considerati unici. > 10.6. Alla stregua dei richiamati, condivisibili, principi, si evince la fondatezza dei rilievi delle appellanti, tanto più che dal mero esame del doc. 19 prodotto da GSE nel fascicolo di primo grado (planimetria) si evince che la part.lla 328 del fg 51 ove è ubicato l’impianto di omissis non è contigua alla particella di pertinenza dell'altra società. 10.7. Il ricorso è quindi fondato perché risulta insussistente l'elemento oggettivo richiesto dalla richiamata normativa. 10.8. Posto che la nozione di unicità del sito si identifica nell'identità dell'area territoriale di installazione degli impianti, venendo integrata qualora due o più impianti siano tra loro prossimi e, dunque, siano concepibili come parti di un progetto unitario, teso al perseguimento del medesimo scopo concreto, presupposto che può riscontrarsi a fronte di impianti ubicati nella stessa particella ovvero in presenza di particelle catastali contigue (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 8718 e sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747), nel caso in questione deve escludersi l'integrazione della fattispecie in quanto i due impianti sussistono in due particelle non contigue; non rileva l’eventuale sussistenza nella stessa particella del punto di connessione che, quanto meno ai fini del riconoscimento dei benefici in questione, non può essere considerato come parte integrante dell'impianto del privato e d’altra parte l’unicità del nodo di raccolta e della Linea MT sono riconducibili al gestore e non alle imprese. 10.9. Nemmeno le coincidenze di date relative alla fase burocratica e costruttiva paiono decisive al fine di desumerne la fattispecie di artato frazionamento. Infatti, come chiarito con la decisione n.10404/22 sopra citata, <è plausibile che professionisti, i quali in un piccolo centro verosimilmente curano molteplici pratiche similari, si organizzino per assolvere gli adempimenti burocratici nelle medesime giornate. Le date riferite all'esecuzione dei lavori ed all'avvio della gestione rimangono, poi, condizionate sia da professionisti ed imprese incaricati, che logicamente cercano di far convergere gli adempimenti relativi ad incarichi in aree limitrofe, in modo da massimizzare il guadagno, sia da E-distribuzione, che impone il proprio "calendario", al quale è finalizzata l'organizzazione dell'impresa costruttrice>. 11. Assorbiti ulteriori profili, al cui esame la parte non mantiene alcun interesse, l'appello deve quindi essere accolto, con il conseguente accoglimento, in riforma della decisione appellata, dei ricorsi in primo grado e, per l'effetto, l'annullamento degli atti ivi impugnati.

Impianti eolici, accolte le ns. tesi: è illegittimo il diniego di autorizzazione unica (PAUR) per omesso esame delle osservazioni ex art. 10 bis L. 241/90 (Tar Molise, sent. n. 325/2024)

Una società costruttrice di impianti eolici ha ricevuto, da parte della Regione Basilicata, il diniego di autorizzazione unica (PAUR) per la realizzazione di un impianto eolico e lo ha impugnato dinanzi al Tar, il quale, in accoglimento delle ns. difese lo ha annullato.

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Conferenza: Codice contratti, digitalizzazione e semplificazione nella PA

Conferenza del 28 Maggio 2024
Casa dell’Architettura di Roma

L’obiettivo della semplificazione nel contesto dei codici dei contratti pubblici riguarda la riduzione della complessità delle procedure di appalto, l’accelerazione dei tempi di esecuzione, la semplificazione dei documenti richiesti e la promozione della partecipazione.

Per i professionisti vorrebbe anche dire: unico portale telematico di riferimento, anagrafica aggiornata e storico registrato. Transizione ecologica, Acquisti verdi, Alfabetizzazione Dipendenti pubblici.

pdfDai principi del Codice alla figura del RUP

Vice Sovrintendente Polizia di Stato: va annullato il bando di concorso per non aver previsto il riallineamento virtuale dell’anzianità dei candidati promossi per merito straordinario in base alla sentenza Corte cost. n. 224/2020 (Tar Lazio 9367/2024)

Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre difese a difesa di un Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, ha annullato il bando di concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, i cui vincitori sono stati nominati nella qualifica con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2005, in applicazione dell’art. 24-quater, d.p.r. n. 335/1982, secondo cui i vincitori di tali procedure «vengono nominati con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel N. 02613/2021 REG.RIC. quale si sono verificate le vacanze [in organico coperte con la procedura concorsuale]»

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