La Corte di appello di Roma, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di un Comune in una controversia azionata dalla società concessionaria del servizio di riscossione tributi e della T.I.A., si è così pronunciata.

Leggasi testualmente: "Rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti in quanto attengono al rapporto dare-avere tra le parti relativo alla gestione del servizio di riscos-sione della TIA le domande proposte dalla concessionaria e sopra indicate sub (iii), (iv), (v), (viii) e (ix), nonché quelle proposte sempre dalla concessionaria e relative alle spese sostenute per l'attività di recupero dell'evasione e di ac-certamento dell'elusione tariffaria, e segnatamente per essersi la concessionaria avvalsa della ... s.r.l.

Del pari, rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti le domande proposte, in via riconvenzionale, dal Comune..

In altri termini, rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti tutte le domande proposte dalle parti e relative al servizio di riscossione della TIA, che è stato dato in concessione alla società con il contratto in data 9.4.2010.

Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte, “la società con-cessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto".

Ne consegue che, allorquando, tale società, cessato il rapporto concessorio, chiede la spettanza delle somme riscosse, la domanda è devoluta alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti, es-sendo questa l'autorità giurisdizionale deputata - in base alle norme del R.D. n. 1214 del 1934, artt. 13 e 44, ed alle successive di cui al D.P.R. n. 603 del 1973 ed al D.P.R. n. 858 del 1963, le quali non risultano abrogate dalla L. n. 657 del 1986 e dal successivo D.P.R. n. 43 del 1988 - alla verifica dei rapporti di dare ed avere ed avere tra esattore delle imposte ed ente impo-sitore e del risultato contabile finale di detti rapporti (Cass. Sez. Un. 16.11.2016 n. 23302; id. n. 8589 del 29.5.2003; n. 237 del 10.04.1999 e, di recente, con ampi richiami alla giurisprudenza precedente, Cass. Sez. 14 Un. 18.06.2018 n. 16014 e Cass. Sez. Un. 28.2.2020 n. 5”. (così Cass. civ., SS.UU., 12.1.2022, n. 760; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., SS.UU., 18.6.2018, n. 16014).