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Sentenze - Avvocato Gianluca Piccinni Roma

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Appalti, offerta economica e costi della manodopera, accolte le ns. tesi: va esclusa la rettifica dell’errore materiale dell'offerta economica e termine per impugnare l’esclusione dalla pubblicazione sul portale telematico, se previsto nel disciplinare (T

Il Tar, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di un'azienda sanitaria, ha confermato l'esclusione della gara della medesima.

 

Con la sentenza resa dal TAR Lazio, Sez. III Quater, sul ricorso n. 3181/2026, definito all’udienza camerale del 24/03/2026 con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., il giudice amministrativo ha riaffermato due principi di particolare rilievo pratico nella materia dei contratti pubblici: da un lato, l’immediata decorrenza del termine per impugnare l’esclusione disposta in seduta di gara, ove il concorrente sia presente o comunque ritualmente edotto tramite piattaforma telematica; dall’altro, la non sanabilità dell’incongruenza relativa ai costi della manodopera quando essa incida su un elemento essenziale dell’offerta economica.

La vicenda trae origine da una procedura aperta telematica indetta dalla ASL per il servizio di fornitura, gestione, sostituzione, lavaggio, disinfezione e controllo dei DPI anti RX, di durata triennale. Il disciplinare prevedeva un importo complessivo a base di gara pari a euro 241.500,00, di cui euro 7.200,00 quali costi della manodopera non soggetti a ribasso, imponendo altresì ai concorrenti di indicare separatamente, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza.

La società ricorrente aveva però indicato nell’offerta un costo della manodopera pari a euro 3.810,52, successivamente confermato in un primo riscontro e poi contraddetto, in sede di ulteriori giustificazioni, mediante l’indicazione di una percentuale del 5,84% del valore complessivo dell’appalto, da cui emergeva un diverso importo pari a euro 11.438,47. Proprio tale divergenza ha condotto all’esclusione.

 Il primo principio: il termine per impugnare decorre dall’esclusione conosciuta in gara

 Il TAR ha anzitutto dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, valorizzando il fatto che l’esclusione era stata adottata nella seduta pubblica virtuale del 21/11/2025, convocata sulla piattaforma STELLA, alla presenza del rappresentante dell’impresa. Secondo il Collegio, la lesione dell’interesse del concorrente si è cristallizzata già in quel momento, sicché il termine decadenziale non poteva essere differito sino alla successiva delibera finale di aggiudicazione del 12/02/2026, poi pubblicata il 20/02/2026.

 La pronuncia assume particolare interesse perché ribadisce, anche nel vigore del d.lgs. n. 36/2023, un orientamento consolidato: ove il concorrente partecipi alla seduta in cui viene formalizzata l’esclusione e la relativa motivazione sia adeguatamente verbalizzata, da quella data decorre il termine per impugnare. Il Collegio ha inoltre richiamato le clausole del disciplinare che attribuivano piena efficacia legale alle comunicazioni e registrazioni di piattaforma, rafforzando così il principio per cui, nelle gare interamente digitalizzate, la conoscenza dell’atto può perfezionarsi direttamente nell’ambiente telematico di gara.

Il principio decisivo è che nelle procedure svolte su piattaforme di e-procurement, l’operatore economico non può confidare nel fatto che il termine decorra solo dall’aggiudicazione finale, quando l’esclusione sia già stata formalizzata e resa conoscibile con pienezza lesiva. La distinzione tra atto endoprocedimentale e atto immediatamente impugnabile viene qui ricostruita in chiave sostanziale, avuto riguardo all’attitudine dell’atto a determinare in via definitiva l’estromissione del concorrente dalla gara. 

Il secondo principio: l’errore sui costi della manodopera non è sempre un mero errore materiale

 Pur dopo avere definito il ricorso irricevibile, il TAR ha esaminato anche il merito, ritenendo comunque infondate le censure della ricorrente. Quest’ultima sosteneva che il valore di euro 3.810,29 o 3.810,52 fosse riferibile soltanto al costo annuale della manodopera e che la stazione appaltante avrebbe potuto agevolmente ricavare il dato triennale mediante una semplice operazione matematica. Il Collegio ha però escluso questa ricostruzione, osservando che la lex specialis richiedeva chiaramente l’indicazione del costo della manodopera con riferimento all’intero appalto, di durata triennale, e che nessun elemento dell’offerta o dei successivi chiarimenti consentiva di inferire, in modo diretto e univoco, l’assunto difensivo della concorrente.

 La sentenza è particolarmente importante perché delimita con rigore la categoria dell’errore materiale emendabile. Il giudice afferma che la rettifica officiosa dell’offerta è consentita solo quando l’errore emerga in modo immediato, oggettivo, manifesto e grafico dalla stessa documentazione di gara, senza necessità di ricostruzioni logiche complesse, di comparazioni tra atti diversi o, peggio ancora, di una sostanziale riscrittura della volontà negoziale del concorrente. Laddove, invece, la correzione richieda una rielaborazione interpretativa dell’offerta economica, viene in rilievo un’inammissibile alterazione di un elemento essenziale dell’offerta stessa, incompatibile con i principi di par condicio, immodificabilità dell’offerta e regolarità della procedura.

In questo passaggio la decisione assume una valenza sistematica rilevante, perché conferma che i costi della manodopera non costituiscono una voce meramente accessoria o secondaria, ma un dato strutturale dell’offerta economica, rispetto al quale l’amministrazione non può sostituirsi al concorrente.

Se l’importo dichiarato è intrinsecamente incoerente o contraddittorio, e tale incoerenza non è risolvibile sulla base di elementi testuali univoci già presenti nell’offerta, la stazione appaltante non può procedere a una correzione “conservativa” senza violare la parità di trattamento tra i partecipanti. 

Nessun soccorso istruttorio sull’offerta economica

Di particolare interesse è anche il passaggio in cui il TAR esclude l’applicabilità del soccorso istruttorio. Il Collegio osserva che l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 opera per integrare documenti mancanti o sanare omissioni, inesattezze e irregolarità documentali, ma non consente di correggere un vizio che investa direttamente il contenuto sostanziale dell’offerta economica. Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva correttamente attivato il procedimento di verifica dell’anomalia e di richiesta di chiarimenti, ma proprio tali chiarimenti avevano fatto emergere l’assoluta incongruenza del dato originariamente indicato.

Anche sotto questo profilo il principio è di immediata utilità pratica. Non tutto ciò che è ambiguo o impreciso nell’offerta è sanabile.

Quando l’operatore economico, anziché chiarire, introduce elementi ulteriormente incompatibili con il dato originario, il chiarimento non svolge una funzione esplicativa, ma rivela il carattere sostanziale dell’incoerenza. In tali ipotesi il confine tra chiarimento e modifica postuma dell’offerta non può essere superato.

 

Fiducia e affidamento non tutelano l’operatore che inserisce dati economici incoerenti

La società ricorrente aveva evocato anche i principi del legittimo affidamento e della fiducia. Il TAR ha respinto pure tale prospettazione, evidenziando come nessun affidamento giuridicamente apprezzabile possa fondarsi sull’inserimento, da parte dell’operatore economico, di dati economici tra loro incompatibili e neppure chiariti in sede procedimentale. La sentenza, dunque, offre una lettura equilibrata ma rigorosa del nuovo Codice dei contratti, chiarendo che il principio della fiducia non può trasformarsi in uno schermo per sanare errori imputabili al concorrente su elementi essenziali della proposta negoziale.

 

C

PNRR e appalti sottosoglia, accolte le ns. tesi: il TAR chiarisce che lo stand still non si applica (art. 55 d.lgs. 36/2023 - Tar Molise, sent. n. 73/2026)

Il Tar, in accoglimento delle nostre tesi, ha respinto il ricorso di un'impresa seconda classifiicata avente ad oggetto l'appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento "RIQUALIFICAZIONE URBANA AREADI POZZO DOLCE E P.ZZA S.ANTONIO-PIAZZA S.ANTONIO EAREAPOZZODOLCE- RECUPERO DELL'AREA DEGRADATA E DELLE RISPETTIVE PERTINENZE (PNRR -Missione5 -Componente2 -Investimento 2.1"Rigenerazione Urbana")

In particolare, il passaggio centrale è quello in cui il TAR afferma che la censura sullo stand still sostanziale è infondata, poiché l’art. 55 del d.lgs. 36/2023 esclude l’applicazione dei termini dilatori ex art. 18, commi 3 e 4, agli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, e precisa inoltre che la lex specialis non può creare un autovincolo contra legem. Questo è il “cuore” più spendibile in chiave SEO giuridica.
sentenza scarnata

Inoltre, è stato evidenziata a distinzione tra intangibilità dell’offerta in gara e naturale sviluppo progettuale negli affidamenti di appalto integrato a base PFTE, con richiamo alla struttura del Codice e alla successiva progettazione esecutiva.

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Impianti eolici, accolte le nostre tesi: il Comune è tenuto a rilasciare la documentazione amministrativa e contabile attestante l'avvenuta realizzazione delle opere di mitigazione ambientale in base al contributo erogato dal gestore (Tar Campania, 872/20

Il Tar Campania, ha accolto il ricorso di una società titolare di un impianto eolico, ordinando al Comune il rilascio degli atti amministrativi e contabili relativi alla convenzione del 18 maggio 2021 e allo stato di attuazione delle relative “misure” di mitigazione ambientale (art. 3), nonché della corrispondenza tecnica (ARPAC/ASL) e degli atti amministrativo-contabili connessi agli interventi asseritamente realizzati sul territorio.

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Appalti, accolte le nostre tesi: è legittima la revoca dell'aggiudicazione definitiva di un project financing per vizi sopravvenuti ed originari, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/90 (Tar Molise sent. n. 316 del 2025)

Il Tar, in accoglimento delle nostre tesi a tutela di un Comune, ha respinto il ricorso dell'aggiudicatario definitivo di una gara di appalto di una procedura di project financing per la “realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli – tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il Lungomare Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di Piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area denominata Pozzo Dolce”. Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "18. Con il secondo mezzo la ricorrente ha lamentato l’avvenuta assegnazione di un termine perentorio di soli sette giorni per “per controdedurre a un avvio di procedimento che ipotizzava contestualmente revoca e/o annullamento di tutti gli atti di pubblico interesse e di aggiudicazione, indicando un ventaglio di presunte irregolarità ampio e risalente a più fasi (2015–2018)” (cfr. motivi aggiunti del 10.9.2025, pag. 9 ): da qui la denunciata violazione del contraddittorio procedimentale. La censura è priva di pregio. Infatti, come rettamente osservato dalla difesa resistente (cfr. memoria comunale del 6.10.2025, pagg. 7-9), dopo che l’Amministrazione ha comunicato l’avvio del suddetto procedimento di revoca alla ricorrente, quest’ultima non ha mancato di depositare tempestivamente una approfondita memoria difensiva allegato alla memoria comunale del 14.7.2025), corredata, secondo quanto rappresentato dal Comune, anche “da allegati tecnico-progettuali”, e non ha mai chiesto un ulteriore differimento del suddetto termine di presentazione delle proprie difese. Alcuna violazione del contraddittorio procedimentale può dirsi quindi verificata nel caso di specie, avendo la ricorrente regolarmente esposto le proprie ragioni nell’ambito del procedimento di revoca, senza mai manifestare la necessità di un ulteriore termine per l’esercizio delle proprie difese in sede procedimentale. 19. Tutto ciò premesso, il Collegio, prima di esaminare le contestazioni afferenti alla sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti di revoca di cui si tratta – censure racchiuse nel III, V, VI e VII motivo, ritiene preliminarmente necessario scrutinare il IV motivo dell’atto di motivi aggiunti del 10.9.2025. Con tale mezzo la ricorrente si duole del fatto che i provvedimenti in questione sarebbero caratterizzati da una illegittima “commistione” dei presupposti che connotano rispettivamente gli istituti della revoca e dell’annullamento d’ufficio, sottolineando come detta commistione sia indice di sviamento e illogicità manifesta. 20. La doglianza è infondata. 20.1. Il Collegio rileva, in primis, che l’Amministrazione ha espressamente qualificato i provvedimenti in discorso – ovvero, la delibera di G.C. n. 161 del 9.7.2025 e la determinazione n. 1853 del 8.8.2025 – senz’altro in termini di “revoca” di proprie precedenti determinazioni. Entrambi i provvedimenti si fondano sulla valutazione, da parte dell’Amministrazione comunale, tanto di “vizi originari” quanto di “motivi sopravvenuti di pubblico interesse”, esplicitati nell’apparato motivazionale dei suddetti atti, e posti a fondamento delle statuizioni di revoca. Nondimeno, non v’è dubbio sul fatto che il “cuore” di entrambi i provvedimenti si rinvenga, già alla luce del loro stesso testo, nelle valutazioni di inattualità sopravvenuta, nell’interesse pubblico, dei provvedimenti di primo grado che sono stati, pertanto, fatti oggetto di rimozione da parte dell’Amministrazione comunale. In altre parole, la circostanza che, accanto ai “motivi sopravvenuti di pubblico interesse” posti alla base dei provvedimenti gravati di ritiro, l’Amministrazione abbia voluto tener conto anche di “vizi originari”, anche di legittimità, degli atti della pregressa procedura a evidenza pubblica culminata con l’aggiudicazione del 2018 alla ricorrente, nulla toglie alla riconducibilità dei provvedimenti qui impugnati al paradigma della revoca di cui all’art. 21 quinquies l. n. 241/1990: il richiamo ai suddetti “vizi originari” si inscrive infatti, nella motivazione dei gravati provvedimenti, nell’ambito di una più articolata valutazione, compiuta dall’Amministrazione, circa la (in)compatibilità, nel senso più ampio, dei provvedimenti sottoposti a verifica con l’interesse pubblico, valutazione a cui non può ritenersi del tutto estranea la considerazione dei profili di illegittimità definiti come “vizi originari”. La ricomprensione di questi ultimi nelle valutazioni di opportunità e di rispondenza all’interesse pubblico, poste alla base dei provvedimenti impugnati, non stravolge pertanto la fisionomia di questi ultimi, né impedisce la loro qualificazione quali provvedimenti di revoca. Anche il IV motivo di ricorso è, pertanto, infondato. 21. Il Collegio può, a questo punto, concentrare la propria attenzione sulle censure, racchiuse nel III, V, VI e VII mezzo dei motivi aggiunti, con le quali la ricorrente lamenta, sotto molteplici profili (variamente afferenti, in sintesi, all’eccesso di potere nonché al difetto istruttorio e motivazionale), l’insussistenza, nella vicenda per cui è causa, dei presupposti per l’adozione di legittimi provvedimenti di revoca ex art. 21 quinquies l. n. 241/1990. Le doglianze racchiuse nei motivi testé detti ben possono, per ragioni di economicità e coerenza espositiva, essere trattate congiuntamente, investendo profili di legittimità intimamente connessi. 22. Ciò posto, il Collegio ritiene opportuno introduttivamente ricordare che l’art. 21 quinquies l. n. 241/1990, rubricato “revoca del provvedimento”, statuisce quanto segue: “1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico”. Il potere di revoca, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis, TAR Lazio – Roma, Sez. IV ter, sentenza n. 6564/2024), è connotato da una discrezionalità particolarmente ampia: a differenza, difatti, del potere di annullamento d'ufficio, che postula l'illegittimità dell'atto da rimuovere, quello di revoca esige, infatti, una –più opinabile- valutazione di inopportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21-quinquies, l. n. 241/1990: sicché il valido esercizio del potere di revoca è rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente. 22.1. Tanto premesso in via generale, il Collegio rileva che le valutazioni di opportunità e di rispondenza all’interesse pubblico poste a fondamento dei gravati provvedimenti di revoca sono racchiuse nei “motivi sopravvenuti di pubblico interesse” debitamente esternati nel corpus motivazionale dei provvedimenti medesimi. In particolare, quanto alla gravata delibera di Giunta Comunale n. 161 del 9/07/2025, con cui è stata disposta la revoca della precedente n. 291 del 5/11/2015 (avente ad oggetto “Progetto di finanza per la realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e la mobilità sostenibile (art. 153 comma 19 del D.Lgs. 163/2006, sono stati illustrati, a fondamento della revoca, quali “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”: a) la circostanza che “la Regione Molise non ha mai sottoscritto con l’ente il disciplinare per l’erogazione del finanziamento in questione destinato, in quota parte, alla realizzazione dell’intervento del progetto di finanza de quo”; b) “l’insostenibilità economico-finanziaria compromessa”; c) l’ “intervenuta procedure concorsuale a carico della concessionaria; d) l’ “opposizione di comitati cittadini”. Analogamente, nel testo della determinazione n. 1853 dell’8/08/2025 emessa dal Comune, con cui è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione già accordata all’ATI Impresa con determina n. 2152 del 2018, relativa al progetto di finanza per la “realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli – tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il Lungomare Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di Piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area denominata Pozzo Dolce”, sono stati illustrati, quali “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” posti a fondamento della revoca, i seguenti elementi: a) il “mutato contesto socio-economico e opposizione della comunità locale”; b) “incremento dei costi e sostenibilità finanziaria compromessa”; c) “nuove esigenze programmatiche e fonti di finanziamento alternative”. E in entrambi i gravati provvedimenti di revoca i contenuti di ciascuno degli indicati “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” sono stati specificamente definiti e illustrati. 22.2. Ciò posto, il Collegio deve porre in evidenza il fatto che l’atto di motivi aggiunti in disamina non reca alcuna censura puntuale in ordine ai suddetti “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” pur posti a fondamento degli atti di revoca impugnati. 22.2.1. La ricorrente, infatti, nel proprio III motivo si è limitata ad una mera enunciazione astratta dei presunti vizi istruttori e motivazionali che avrebbero inficiato i provvedimenti di revoca, senza mai “confrontarsi” con i pur ben definiti contenuti dei singoli motivi di pubblico interesse richiamati dall’Amministrazione a base dei provvedimenti gravati. 22.2.2. La mancata formulazione di censure puntuali sui motivi di pubblico interesse fondativi dei provvedimenti di revoca avvia a reiezione, altresì, la censura – racchiusa nel V mezzo - vertente sulla presunta mancata ponderazione, da parte dell’Amministrazione, tra l’interesse pubblico al ritiro degli atti a suo tempo adottati – interesse pubblico esplicitato dai molteplici “sopravvenuti motivi” indicati - e l’interesse della ricorrente, per converso, alla loro conservazione, in ragione dell’“affidamento qualificato” che sarebbe stato maturato dal privato medio tempore. La censura in disamina, per quanto detto del tutto generica, trova invero smentita nella sostanza dell’ampia motivazione complessivamente fornita all’atto delle revoche in discussione. È poi destituita di fondamento anche la doglianza, parimenti racchiusa nel V motivo, secondo la quale i provvedimenti di revoca sarebbero illegittimi in quanto privi della determinazione dell’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies l. n. N. 00173/2025 REG.RIC. 241/1990, “o, quantomeno, di un serio sub-procedimento volto al ristoro, che ne costituisce elemento essenziale di legittimità quando si comprimono affidamenti consolidati”. È sufficiente al riguardo il richiamo al consolidato principio per cui “la mancata liquidazione dell’indennizzo unitamente alla disposta revoca non costituisce un vizio dell’atto di autotutela, ma consente al privato di agire per ottenere l’indennizzo” (Cons. Stato, V, 21 aprile 2010, n. 2244; Id., III, 23 febbraio 2015, n. 908; 16 febbraio 2012, n. 833; cfr. anche Id., V, 8 marzo 2017, n. 1100; Id, V, 8 gennaio 2025, n. 133). Né per la legittimità dei provvedimenti occorreva, per quanto appena detto, che questi rimandassero espressamente a un successivo atto ai fini della determinazione del detto indennizzo. 22.2.3. Parimenti infondata è la censura di cui al VI mezzo dei motivi aggiunti, vertente sulla genericità della motivazione della delibera n. 161 del 9.5.2025 nella parte in cui la stessa si richiama alle c.d. “nuove priorità” (PNRR, sostenibilità, mutato contesto)”. Sul punto, il Collegio rileva che la ricorrente evoca un preteso difetto motivazionale del suindicato provvedimento limitandosi a stigmatizzare alcune espressioni ivi utilizzate dall’Amministrazione (“nuova programmazione strategica”, “rispetto del vincolo temporale dei finanziamenti PNRR”, “sostenibilità ambientale”), senza però calarle nel più ampio contesto motivazionale al quale appartengono (rispetto al quale mancano, come già detto, censure puntuali), che vale invece a precisare il loro senso. 22.2.4 Né miglior sorte spetta, infine, alla censura articolata nel VII motivo, con cui la ricorrente deduce l’ “eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di prova su taluni “vizi originari” addotti nella Determina n. 182/2025”. Qui la ricorrente si limita, infatti, ad affermare che “per questi profili si riscontra un palese travisamento dei fatti e un chiaro difetto di istruttoria, con violazione dei principi di proporzionalità e di leale collaborazione che rendono invalidi i provvedimenti impugnati” (cfr. motivi aggiunti del 10.9.2025, pag. 13), senza però N. 00173/2025 REG.RIC. fornire alcuna effettiva spiegazione dei contenuti e delle ragioni che dovrebbero munire di sostanza e fondamento le violazioni astratte denunciate. 22.3. La ricorrente, infine, solo con la memoria depositata in data 6.10.2025 ha articolato delle nuove e più puntuali doglianze sui cd. “vizi originari” posti a fondamento degli impugnati provvedimenti di revoca: sul punto, il Collegio deve però rilevare che le contestazioni formulate nella su indicata memoria, come peraltro osservato nella memoria di replica comunale del 10.10.2025, devono qualificarsi quali domande nuove, in quanto non comprese nell’originario thema decidendum, e di riflesso inammissibili, non essendo state introdotte mediante atto ritualmente notificato alla controparte. 23. In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve pertanto ritenersi priva di fondamento la totalità delle censure che erano volte a dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti di revoca gravati con l’atto di motivi aggiunti del 10.9.2025, il quale nel suo contenuto impugnatorio deve pertanto essere respinto. 2

Covid - Polizia di stato, accolte le nostre tesi: è illegittima la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione per omessa vaccinazione, in caso di congedo solidale per assistere un familiare convivente disabile (Tar Lazio, 19456/2025)

Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre difesa, ha accolto il ricorso di un appartenente alla Polizia di Stato sospeso dall'attività e dalla retribuzione per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale covid.

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Variante generale al PRG, accolte le nostre tesi: è illegittima la delibera di adozione di detto strumento generale per assenza di motivazione per il sovradimensionamento degli standard (Tar Lazio, sent. n. 19454/2025)

Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre difese a tutela di una società proprietaria di appezzamenti di terreno in località Santa Marinella, ha annullato la variante al PRG, in accoglimento delle nostre difese.

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Scorporabili e subappalto, accolte le nostre tesi: è legittimo il subappalto delle categorie scorporabili al 100% se indicato in offerta, con il limite del 50% sulla prevalente (TAR Lazio, sent. 16150/2025)

Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre tesi a difesa dell'aggiudicatario, ha respinto il ricorso di un concorrente con riferimento al'aggiudicazione definitiva dei lavori di Riqualificazione, consolidamento e restauro pareti affrescate, risanamento conservativo e adeguamento impiantistico del piano nobiliare LOTARI II in Palazzo Conti" - Comune di Poli”.

Leggasi testualmente nella sentenza: "La Società ricorrente affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito sintetizzati. 8.Violazione e falsa applicazione degli atti costituenti la lex specialis di gara (bando e disciplinare); violazione del D. Lgs. n. 36/2023; violazione del D. Lgs. n. 42/2004; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui al combinato disposto degli art. 97 della Costituzione e della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza; illegittima disapplicazione di atti amministrativi validi ed efficaci; difetto di istruttoria; simulazione del giusto procedimento; sviamento. Sulla posizione dell’aggiudicataria  8.1 Irricevibilità delle migliorie sulla categoria OS2/A, in quanto predisposte da operatore non qualificato. Con questo primo mezzo di gravame, la Società ricorrente deduce che la Società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara in quanto priva dell’attestazione SOA OS 2/A, che le avrebbe, altresì, impedito di formulare valide proposte migliorative in relazione alle attività oggetto del sub criterio 1.1 dell’Allegato A (rubricato “criteri di valutazione dell’offerta”) al disciplinare di gara, le quali, in quanto attinenti a lavorazioni su superfici/affrescate deteriorate e zone ammalorate da infiltrazioni, rientrerebbero a pieno titolo nella Categoria a qualificazione obbligatoria OS 2/A. In altri termini, secondo la Società ricorrente: l'aggiudicataria srl: a) non era – e non è - legittimata all’esecuzione diretta delle lavorazioni ricomprese nella suddetta categoria OS2-A; b) non disponeva – e non dispone - della correlata capacità tecnico-professionale per formulare valide proposte migliorative e proporle in una pubblica gara!”. Inoltre, secondo l’impostazione della Società ricorrente, trattandosi di proposte migliorative, avrebbero dovuto essere sottoscritte da un tecnico abilitato. In subordine la Società ricorrente deduce che, anche ove non si volesse valutare la mancanza della predetta attestazione SOA 2/A alla stregua di una causa di esclusione, in ogni caso dal punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’aggiudicataria dovrebbe essere defalcato quello – pari a 19,5/30 – indebitamente riconosciuto per il predetto sub criterio 1.1, giusta verbale di gara n. 2, con conseguente retrocessione della aggiudicataria, nella graduatoria finale di gara, in posizione deteriore (con punti 45,95) rispetto a quella di ricorrente 8.2 Si tratta di doglianza palesemente infondata, posto che, in realtà, la Società aggiudicataria ha espressamente dichiarato, sia nella domanda di partecipazione sia nel DGUE, di voler subappaltare – come ammesso dal disciplinare di gara, agli artt. 3.5 e 8 – le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG 2, nella percentuale massima consentita dalla Legge (inferiore al 50%), e di volere ricorrere al subappalto ad impresa qualificata con riferimento ai lavori della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS 2/A, perché priva della corrispondente qualificazione. Risulta, infatti, del tutto inequivoca la dichiarazione con cui la Società aggiudicataria ha affermato: “r) ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 36/2023, che intende subappaltare le seguenti lavorazioni […]: Lavorazioni N. 06641/2025 REG.RIC. rientranti nella categoria OG2, quota massima prevista dalla Legge, ad impresa qualificata; Lavorazioni rientranti nella Categoria OS 2/A quota 100% ad impresa qualificata”. 8.3 Tanto premesso, è evidente che se fosse corretta l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il mancato possesso dell’attestazione SOA OS 2/A impedirebbe alla ricorrente  di formulare proposte migliorative al progetto posto a base di gara ai sensi del sub-criterio 1.1, essa si porrebbe in insanabile contraddizione con la facoltà riconosciuta dal disciplinare di gara agli oo.ee. non qualificati per le lavorazioni di cui alla Categoria OS 2/A di concorrere comunque, ancorchè impegnandosi a subappaltare a soggetti qualificati l’esecuzione delle predette lavorazioni: in altri e più chiari termini, da un lato si consentirebbe agli operatori economici non in possesso della specifica qualificazione di concorrere alla procedura di evidenza pubblica di cui è causa e, dall’altro, si impedirebbe loro di formulare proposte migliorative ai sensi del sub criterio 1.1 cit. - proprio perché non specificamente qualificati - e, quindi, di conseguire il relativo punteggio (pari a 30, cioè a un terzo del punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica). In virtù, dunque, del criterio apagogico (per cui una categoria di soggetti economici, pure ammessa a partecipare alla gara, verrebbe sempre e comunque penalizzata), l’interpretazione della lex specialis di gara in parte qua patrocinata dalla Società ricorrente deve essere senz’altro disattesa. 8.4 Il che spiega, altresì, perché non vi sia alcuna necessità che le proposte migliorative di cui è causa siano sottoscritte da un professionista abilitato. 8.5 Inoltre, osserva il Collegio che la giurisprudenza richiamata dalla Società ricorrente (Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 17 marzo 2022, n. 1950; 16 gennaio 2019, n. 403) non ha alcuna attinenza alla fattispecie di cui è causa, riguardando la diversa questione del c.d. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti di qualificazione nel settore dei beni culturali. 9. Violazione dell’art. 5 dell’Allegato II.18 del D. Lgs. n. 36/2023 per difetto dei N. 06641/2025 REG.RIC. requisiti generali. Con questo secondo motivo di doglianza la Società ricorrente lamenta che il Codice ATECO prevalente dell'aggiudicataria è quello 41.2, rubricato “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, mentre non è presente alcun codice ATECO attinente al restauro o ai beni culturali, il che proverebbe che l’aggiudicataria non ha alcuna competenza specifica nell’esecuzione dei lavori oggetto di gara connotati, viceversa, da elevato contenuto specialistico. 9.1 Anche siffatto motivo di ricorso non merita positiva valutazione, in quanto, da un lato, l’ampio oggetto sociale dell'aggiudicataria  comprende anche la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento conservativo ed il restauro sia in economia che in appalto di edifici civili, di culto e monumentali, al punto che essa è in possesso dell’attestazione SOA per la Categoria prevalente OG 2, rubricato “restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”, dall’altro, la lex specialis di gara non prevede la partecipazione soltanto degli operatori specializzati in attività corrispondenti ad un precipuo codice ATECO espressamente indicato. 9.2 Inoltre, per consolidata giurisprudenza, il codice ATECO ha valenza statistica e la determinazione sulla qualificazione dell’impresa non può basarsi su di esso, soprattutto allorquando neppure sia specificamente previsto dal disciplinare, come nella specie (cfr., in analoga fattispecie, Consiglio di Stato, Sezione V, 17/1/2018 n. 262: “quale che sia la natura del medesimo, non ne era prescritto uno specifico come requisito di idoneità professionale ai fini della partecipazione alla gara”. In ogni caso, l’identificazione del settore di operatività dell’impresa non può essere condotta sulla base del codice ATECO: “sia perché non previsto dalla lex specialis, sia perché tale sistema ha principalmente funzione statistica, in quanto finalizzato ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente od accessoria (in termini Cons. Stato, III, 2 luglio 2015, n. 3285)”). 10. RECO S.r.l., inoltre, lamenta che: “Marasca S.r.l. non ha applicato il CCNL del restauro, come richiesto dall’art. 102 D. Lgs. 36/2023 e dal disciplinare (punto N. 06641/2025 REG.RIC. 14.1 lett. m) e k), e ai sensi del quale era previsto l’obbligo “di garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.n. 36/2023”. In particolare, l'aggiudicataria ha dichiarato di applicare il CCNL F012, afferente – genericamente – alle attività edili e senza alcuno specifico riferimento agli interventi di restauro; laddove, invece, la ricorrente aveva indicato il CCNL F012 EDILIZIA – C011 IMPIANTISTICA – V950 RESTAURO, ovvero quello espressamente attinente alle prestazioni che la P.A., a mezzo della procedura di gara che qui occupa, aveva inteso richiedere ai concorrenti”.

10.1 Si tratta di censura infondata, posto il C.C.N.L. (F012 per il settore Edili) che l'aggiudicataria  – nella domanda di partecipazione alla gara - ha dichiarato di applicare al personale dipendente impiegato nell’appalto ai fini della determinazione del costo della manodopera è lo stesso asseritamente indicato dalla odierna ricorrente, così come entrambe si sono impegnate a: “garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 36/2023” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva depositata dal Comune in data 16/6/2025 e in parte qua non contestata dalla Società ricorrente), giusta la prescrizione di cui all’art. 41.1, lett. m), del disciplinare di gara.

10.2 E per condivisibile giurisprudenza, nell’ambito delle gare pubbliche, qualora la previsione della lex specialis non faccia riferimento testualmente ad un particolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, bensì al “settore” di riferimento, possono ritenersi ammissibili offerte che abbiano fatto applicazione di altri C.C.N.L., purché coerenti con l’attività oggetto dell’appalto da affidare (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 11/01/2022, n. 199).

10.3 E, invero, nella specie la coerenza del Contratto Nazionale di categoria applicato dalla Società aggiudicataria con il settore d’attività e l’oggetto dell’appalto messo a gara si evince proprio dalle clausole del medesimo C.C.N.L., N. 06641/2025 REG.RIC. il quale si applica testualmente a tutte le imprese (e ai lavoratori da esse dipendenti) che svolgono le lavorazioni specificamente enumerate nel testo dell’Accordo, tra le quali compare: “il restauro anche artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate, nonché il restauro di opere monumentali.” E, anzi, nelle diverse fasi di rinnovo, le parti sociali si sono impegnate a: “verificare in modo puntuale la corretta applicazione del C.C.N.L. nell'ambito di lavorazioni di restauro edile (OG2 e OS2A) con il riconoscimento dei C.C.N.L. delle scriventi Parti Sociali e delle altre Organizzazioni datoriali dell'edilizia comparativamente più rappresentative come contratto leader e unico applicabile in riferimento ai lavori di restauro.”

11. Violazione della disciplina sul subappalto – Superamento della soglia del 50%.

Con questo quarto motivo di doglianza, la Società ricorrente deduce che, avendo l'aggiudicataria dichiarato: “• il subappalto al 100% della categoria OS2-A, che rappresenta il 30% dell’importo lavori; • il subappalto al massimo consentito della categoria prevalente OG2 (indicata al <50%).”, se ne dovrebbe inferire: “che l’impresa ha inteso subappaltare l’80% del valore complessivo delle lavorazioni, violando non solo le prescrizioni del disciplinare di gara – gli artt. 3.5 e 8, che vietano espressamente “l’integrale esecuzione della prestazione oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesima”, ma la stessa norma imperativa di cui all’art. 119, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023. Per modo che: “Nella specie, la dichiarazione di subappalto dell'aggiudicataria, in quanto finalizzata a devolvere a terzi la stragrande maggioranza delle prestazioni di appalto, avrebbe dovuto essere valutata dalla S.A. ai fini dell’esclusione, non essendo neanche consentita una modificazione/sanabilità della stessa ex art. 101 del D. Lgs. 36/2023.” 11.1 Neppure siffatta censura, tuttavia, coglie nel segno, essendo essa, anzi, contraddetta proprio dalla norma del c.c.p. richiamata (art. 119 cit.), la quale vieta esclusivamente il subappalto avente a oggetto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione di quelle relative alla categoria prevalente.

E, conformandosi a siffatta previsione, l’art. 3.5 del disciplinare di gara stabilisce che le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG 2 possono essere subappaltate esclusivamente in misura inferiore al 50% delle stesse. E, invero, l'aggiudicataria, sia nell’ambito della domanda di partecipazione alla gara sia nel DGUE, non ha dichiarato – come vorrebbe la Società ricorrente – l’intenzione di subappaltare l’80% del valore complessivo delle prestazioni oggetto del contratto, ma, come già chiarito, di volere subappaltare il 100% delle lavorazioni ricomprese nella categoria scorporabile OS 2/A (che incidono nella misura del 30% del valore complessivo delle lavorazioni) e: “nella quota massima prevista dalla Legge” (cioè dall’art. 119 cit.) le: “Lavorazioni rientranti nella Categoria OG 2”, in coerenza, altresì, con gli artt. 3.5 ed 8 del disciplinare di gara. 12. Incongruenza tra ribasso dichiarato e valore delle migliorie offerte – Anomalia dell’offerta economica. Con questo quinto motivo di ricorso, la Società ricorrente deduce che l’aggiudicataria ha offerto un ribasso del 4,899%, pari quindi a € 10.728,54 del valore complessivo dell’appalto (al netto dei costi e degli oneri non soggetti a ribasso), e contestualmente migliorie tecniche per un importo stimato in circa € 37.000,00, “pari a circa il 16% dell’importo dei lavori messi a gara (al netto dei costi della manodopera e della sicurezza)”, per modo che: “il ribasso percentuale indicato non rappresenta l’effettivo sconto sull’importo lavori previsto a base d’asta, ma un ribasso calcolato al netto di un significativo scomputo tecnico, generando un rilevante discostamento tra ribasso dichiarato e quello sostanzialmente perseguito fonte di anomalia contabile che si rifrange sulla sostanziale inattendibilità della proposta offerta da Morasca srl.”. In altri termini, secondo l’impostazione della Società ricorrente, l'aggiudicatario avrebbe offerto un ribasso sull’importo posto a base di gara ben maggiore di quello formalmente dichiarato, dovendosi a questi fini calcolare anche le migliore tecniche offerte, con conseguente inattendibilità ed anomalia dell’offerta economica formulata.

12.1 Si tratta di motivo di ricorso destituito di fondamento, posto che il ribasso percentuale offerto dalla Società aggiudicataria è stato correttamente calcolato rispetto all’importo complessivo dell’appalto al netto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, entrambi non ribassabili, mentre con dichiarazione separata (versata agli atti del giudizio) l’aggiudicataria ha indicato il totale delle migliorie offerte (pari ad € 37.449.60), quale voce autonoma (che ha aggiunto all’importo posto a base di gara dalla S.A.), conformandosi alla previsione di cui all’art. 16, lett. b), del disciplinare di gara, a mente del quale: “L’offerta economica, oltre alla dichiarazione del ribasso offerto di cui al punto precedente a), deve essere inoltre corredata da: ● quadro comparativo a CORPO estimativo tra Progetto e Migliorie (tale quadro non è oggetto di punteggio), […]”. L’ammontare di € 37.449.60, in sostanza, è un “costo esterno”, a totale carico dell’aggiudicataria, non finanziato, cioè, dal corrispettivo ribassato offerto (pari a € 376.634,89), il che dimostra l’errore in cui è incorsa la Società ricorrente laddove ha preteso di commisurare l’importo delle migliorie offerte dalla Morasca S.r.l. al valore complessivo dell’appalto, mentre, come visto, è operazione non consentita dalla pertinente previsione del disciplinare di gara. 13. Violazione delle disposizioni in materia di qualificazione obbligatoria – Categoria OS2/A. Con questo sesto profilo d’illegittimità dedotto, la Società ricorrente - dopo aver premesso che l’art. 3.5 del disciplinare di gara evidenzia che la Categoria di lavorazioni OS 2/A incide nella misura del 30% dell’importo complessivo dell’appalto (segnatamente, nella misura di € 107.098,63 su € 387.363,43); è scorporabile, nonchè subappaltabile al 100% a soggetto qualificato, ma a condizione che il concorrente indichi in sede di gara le lavorazioni che intende subappaltare - lamenta che l’aggiudicataria – che, comunque, non potrebbe effettuare direttamente le lavorazioni relative alla Categoria OS 2/A, in quanto priva di corrispondente qualificazione - neppure avrebbe dichiarato in sede di gara l’intenzione di subappaltare l’esecuzione delle medesime lavorazioni ad operatore specificamente qualificato. 14. Sulla carenza del requisito della Direzione Tecnica. Con quest’ultimo motivo di ricorso, la Società ricorrente lamenta che la Morasca S.r.l.: “ha presentato l’offerta come unico soggetto imprenditoriale, sprovvisto altresì della adeguata Direzione Tecnica connessa alla rilevante prestazione ex OS2-A.” E a questo proposito richiama gli artt. 7 e 13 del D.M. 154/2017, in asserita violazione dei quali: “Nella specie, alcun riferimento risulta essere stato effettuato dall’aggiudicataria circa il possesso della DT relativa alla categoria OS2-A.” 15. Si tratta di motivi di ricorso che possono essere scrutinati congiuntamente, stante la connessione delle questioni giuridiche con essi poste, e vanno entrambe disattesi in quanto destituiti di fondamento sia in fatto sia in diritto. 16. Con il primo la Società ricorrente riprende, sia pure in maniera assai confusa, l’argomento secondo cui la Società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto priva di qualificazione nella Categoria OA 2/A, o almeno avrebbe dovuto – per evitare la sanzione espulsiva - dichiarare l’intenzione di subappaltare a soggetto qualificato l’esecuzione delle lavorazioni ricomprese nella predetta Categoria. Come visto, tuttavia, si tratta di deduzione smentita per tabulas da quanto dichiarato, in maniera inequivoca, dalla Morasca S.r.l. sia nella domanda di partecipazione alla gara sia nel DGUE.

16.1 Osserva, inoltre, il Collegio che alla stregua di consolidata giurisprudenza (Adunanza Plenaria, 2/11/2015, n. 9): “per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili; le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria); il concorrente deve subappaltare l'esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; la validità e l'efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare” (conf. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, 6/12/2021, n. 12555, che ha ulteriormente specificato quanto segue: “il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, per l'importo totale dei lavori, giustifica di per sé la partecipazione ad una gara, indipendentemente dalla qualificazione nelle categorie scorporabili, da rendere necessariamente oggetto di subappalto in sede di offerta e di successivi adempimenti, attinenti alla fase di esecuzione contrattuale”). E, ancora di recente, ex multis Consiglio di Stato, Sezione V, 21/3/2023, n. 2873, per il quale: “Emerge la regola generale in forza della quale l’impresa singola che sia qualificata nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori può eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle scorporabili, con l'eccezione delle lavorazioni indicate alla lettera b) della norma e cioè delle categorie cosiddette a qualificazione obbligatoria, che, non potendo essere eseguite direttamente dall'affidatario, qualificato solo per la categoria prevalente, "sono comunque subappaltabili" ad imprese munite delle specifiche attestazioni”.

16.3 Inoltre, la validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori subappaltati; ne deriva che il subappalto è un istituto che attiene alla fase di esecuzione dell’appalto (e che rileva nella gara solo negli stretti limiti della necessaria indicazione delle lavorazioni che ne formeranno oggetto), di talché il suo mancato funzionamento (per qualsivoglia ragione) dev’essere trattato alla stregua di un inadempimento contrattuale, con tutte le conseguenze che ad esso ricollega il codice. 17. Dal che discende, altresì, che, per condivisibile giurisprudenza, non è obbligatoria per legge, già in sede di presentazione dell’offerta, l’indicazione nominativa dell’impresa subappaltatrice, neppure in caso di subappalto necessario (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione III, 22/01/2025, n.159). In termini, ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 18/11/2024, n. 633, a tenore del quale: “l’omessa indicazione del nominativo del subappaltatore, diversamente da quanto opinato, non costituisce ragione di illegittimità dell'offerta dell'aggiudicataria, trattandosi di adempimento non richiesto dalla lex specialis”, come nella specie, nè “previsto dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e, inoltre, escluso dalla giurisprudenza, costituendo, di contro, principio pacifico quello secondo cui "l'indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell'offerta non è obbligatoria, neanche nell'ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili" (Cons. Stato, Sezione V, 28.5.2024, n. 4724; Sezione V, 28.03.2023 n. 3180; Sezione VII, 25.1.2023, n. 808; T.A.R. Catanzaro, Sezione I, 21.12.2023 n. 1661).”

18. Dalle precedenti considerazioni deriva, altresì, l’infondatezza del secondo degli ultimi due motivi di ricorso articolati dalla parte ricorrente, evidente essendo che non può ragionevolmente pretendersi dall’aggiudicataria l’indicazione di un direttore tecnico delle lavorazioni riconducibili alla Categoria scorporabile OS 2/A, proprio in quanto priva della pertinente qualificazione, mentre la presenza della predetta figura andrà verificata con riferimento al subappaltatore (che, invece, dovrà essere un soggetto in possesso della necessaria qualificazione). 19. L’infondatezza delle censure articolate dalla Società ricorrente nei confronti dell’aggiudicazione dell’appalto di lavori di che trattasi disposta a favore della prima classificata, rende superfluo lo scrutinio dei ulteriori motivi".

Impianto eolico, accolte le ns. tesi: va annullata l'autorizzazione unica regionale, stante l'interferenza con altra società, per omesso coinvolgimento nel procedimento (Tar Basilicata, sent. n. 320/2025)

Il Tar Basilicata, in accoglimento del nostro ricorso a difesa di una società che realizza impianti eolici, ha annullato l'autorizzazione unica rilasciata ad un altro operatore economico sulla medesima area e con interferenza degli impianti.

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Urbanistica, conferenza di servizi art. 14 ter L. 241/90, accolte le ns. tesi: il silenzio-assenso non può dirsi maturato in presenza del parere contrario della Soprintendenza (Cons. Stato, n. 9227/2025)

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in oggetto, ha accolto le ns. tesi a difesa di un Comune Laziale che ha concluso, con determinazione negativa, la conferenza dei servizi ex art. 14 ter L. 24/90 per il rilascio di un permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis tuel.

Leggasi testualmente nella sentenza del Consiglio di Stato: "Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Oggetto del presente giudizio è la legittimità della determinazione conclusiva con esito negativo, adottata dal Comune al termine della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990, per l’esame dell’istanza di permesso di costruire convenzionato proposta dalla società Fincres S.p.A., finalizzata alla riqualificazione dell’ex Cartiera di Tivoli. La società ricorrente contesta la legittimità dell’atto conclusivo, nonché del parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, e delle posizioni espresse dalle altre amministrazioni convocate (in particolare Regione Lazio, ACEA ATO 2, Dipartimento Lavori Pubblici del Comune), che non avrebbero espresso un parere formale e che sarebbero da ritenersi favorevoli per silentium. Secondo la ricorrente, la conferenza si sarebbe dovuta chiudere con esito favorevole, in quanto il Comune avrebbe dovuto considerare acquisiti i pareri positivi in assenza di dissensi espressi, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990. Quanto al parere della Soprintendenza, lo si qualifica come sommario, non costruttivo e contrario al principio di leale collaborazione. Le doglianze sono infondate. In primo luogo, il parere negativo reso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 55079 del 17 ottobre 2018 si presenta come tempestivo, puntualmente motivato e coerente con la disciplina di tutela del paesaggio e dei beni culturali. La Soprintendenza dà atto dei vincoli presenti sull’area (vincoli paesaggistici ex art. 134, lett. a), b), c) del D.lgs. n. 42/2004; vincoli archeologici; inserimento dell’area nel sito UNESCO della Villa d’Este e centro storico) e svolge un’analisi articolata circa l’impatto dell’intervento progettato. Tra i profili critici evidenziati, la Soprintendenza rileva: l’incongruità delle volumetrie proposte, la non armonizzazione dell’edificato col contesto urbano tutelato, l’incidenza su aree ad alto potenziale archeologico e l’inadeguatezza delle misure di mitigazione ambientale. La stessa sottolinea la carenza di uno studio ambientale esaustivo, la mancata valutazione paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni Culturali e la necessità di orientare l’intervento secondo criteri di compatibilità formale, materica e paesaggistica. Il Collegio ritiene che tale parere costituisca esercizio non solo legittimo, ma doveroso delle competenze di tutela attribuite alla Soprintendenza. Esso non risulta apodittico né preclusivo in modo irragionevole. Al contrario, nella parte finale del documento, l’Amministrazione manifesta espressamente la disponibilità a valutare un diverso progetto, più rispettoso del contesto e fondato su principi di compatibilità ambientale e valorizzazione del sito. Tale atteggiamento, pur non implicando una mitigazione del dissenso, dimostra che la posizione assunta è espressione di una valutazione tecnica consapevole e non pregiudiziale, coerente con i canoni di correttezza procedimentale e con il principio di collaborazione tra amministrazione e privato, così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa. Deve dunque affermarsi, in linea con l’orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, che in presenza di un parere negativo motivato e tempestivo reso da una Soprintendenza su beni soggetti a vincolo, tale dissenso assume natura vincolante e impedisce l’approvazione del progetto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2022, n. 4098). 20. L’intero procedimento, pertanto, si è chiuso negativamente in ragione del legittimo esercizio di una competenza espressa nei termini, con contenuti coerenti con l’interesse pubblico primario alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, costituzionalmente protetto ai sensi dell’art. 9 Cost. 21. Va altresì esclusa nella fattispecie la formazione del silenzio-assenso da parte delle amministrazioni che non hanno partecipato alla conferenza o non hanno espresso un parere formale. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni non può formarsi in presenza di carenze istruttorie rilevanti, tali da impedire una valutazione compiuta del progetto. Nel caso di specie, la documentazione trasmessa da parte della ricorrente è stata ritenuta incompleta da più amministrazioni (ACEA ATO 2, Dipartimento Lavori Pubblici, Regione Lazio), che hanno espressamente evidenziato l’impossibilità di esprimere un parere compiuto per difetto delle informazioni progettuali. La stessa Soprintendenza ha precisato che l’unica integrazione ricevuta “consentiva solo sommariamente l’espressione del parere”, e ha dovuto supplire a tale mancanza ricorrendo a conoscenze dirette e fonti storiche indipendenti. Ne consegue che, in assenza di un progetto completo e valutabile, non poteva ritenersi formato alcun assenso implicito, e l’amministrazione procedente non era legittimata a concludere favorevolmente la conferenza. 24. In definitiva, la legittimità del provvedimento conclusivo negativo, fondato su un parere vincolante non superato, nonché sull’assenza di una base istruttoria idonea ad attivare una determinazione favorevole in conferenza, resiste alle censure formulate. Va peraltro rilevato che, nonostante la Soprintendenza avesse espressamente manifestato una disponibilità a valutare un progetto alternativo, maggiormente rispettoso delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e archeologiche del sito, la società ricorrente non ha ritenuto di rimodulare la proposta progettuale, né ha attivato ulteriori interlocuzioni o integrazioni nel senso auspicato dall’amministrazione preposta alla tutela. Tale inerzia rafforza la conclusione circa la piena legittimità dell’azione amministrativa e conferma l’assenza di presupposti per un’eventuale valutazione favorevole dell’istanza".

 

Appalti conservazione digitale pa, accolte le ns. tesi: va escluso il concorrente privo di infrastruttura in cloud qualificata con Determinazione AgID n. 628/2021 (Tar Latina 642/2024)

Il Tar Latina, in accoglimento delle ns. tesi a difesa del Rti aggiudicatario, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura aperta dell'Asl Latina, ai sensi dell’art. 60 c.1 del d. lgs 50/2016, tramite piattaforma telematica per la fornitura in noleggio full risk di un sistema RIS-PACS e CLS con relativi componenti.

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Elettrodotto, accolte le ns. tesi: è legittimo il diniego di permesso di costruire di un edificio che ricade dentro la fascia di rispetto dell'elettrodotto (Cons. Stato n. 7038/2024)

Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre difese, ha dichiarato legittimo il diniego di permesso di costruire di un Comune laziale da noi difesa, in quanto da progetto l'edificio sarebbe dovuto essere edificato dentro la fascia di rispetto dell’elettrodotto, cioè interferisce in modo significativo con il corridoio individuato dalla DPA, o con le aree individuate dalle APA, il Comune non può procedere ad autorizzarne la costruzione.

Leggasi testualmente nella sentenza: "14. Con il secondo motivo gli appellanti deducono che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato gli accertamenti effettuati dall’ARPA Lazio sul sito in questione giacché le misurazioni avrebbero accertato, in corrispondenza dell’edificio, emissioni inferiori all’obiettivo di qualità di 3 microtesla di cui alla l. 36 del 2001 e al d.P.C.M. 8 luglio 2003, per cui la determinazione della fascia di rispetto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h), della l. n. 36/2001, sarebbe superflua. In altre parole, sarebbero inesistenti i rischi per la salute e l’incolumità pubblica e privata. 14.1. Il motivo è infondato. L’art. 4, comma 1, lett. h), della l. 36/2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, prevede che lo Stato provvede alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, precisando in maniera perentoria che “all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”. La normativa primaria introduce, dunque, nell’ordinamento, un vincolo di inedificabilità assoluta, inderogabile (ex multis, sent. Consiglio di Stato, sez. IV n. 7019 del 19 ottobre 2021). La metodologia di calcolo delle citate fasce di rispetto è stata definita con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 maggio 2008 che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.C.M. dell’8 luglio 2003, ha previsto il procedimento da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche (aeree e interrate) e alle stazioni elettriche, sia esistenti che allo stato di progetto. In particolare, il vincolo si esplicita con due livelli di approfondimento: la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ed il calcolo esatto della fascia di rispetto. La procedura segue la seguente scansione: una volta identificata la linea elettrica i soggetti interessati o il Comune devono richiedere al gestore della linea la DPA (Distanza di Prima Approssimazione) in formato numerico. Tale distanza, fornita dal gestore, individua un corridoio con al centro il tracciato della linea; tale corridoio rappresenta la fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto, che non deve interferire con l’edificio in progetto, destinato alla permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere. Per i casi complessi (presenza di due o più linee parallele, presenza due o più linee che si incrociano), oltre alle singole DPA delle linee si devono richiedere al gestore le APA (Aree di Prima Approssimazione). Tali aree rappresentano la fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto, che non deve interferire con l’edificio in progetto, destinato alla permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere.

Una volta nota la DPA (e quando necessario l’APA), nel caso in cui l’edificio in progetto si trovi fuori dalla fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto, cioè non interferisce né con il corridoio individuato dalla DPA, né con le aree individuate dalle APA, il Comune può procedere direttamente ad autorizzarne la costruzione, senza ulteriori approfondimenti. Nel caso in cui, invece, l’edificio ricada totalmente dentro la fascia di rispetto dell’elettrodotto, cioè interferisce in modo significativo con il corridoio individuato dalla DPA, o con le aree individuate dalle APA, il Comune non può procedere ad autorizzarne la costruzione. Nel caso in cui, infine, l’edificio ricada solo in parte dentro la fascia di rispetto dell’elettrodotto, cioè interferisce per una porzione trascurabile con il corridoio individuato dalla DPA o con le aree individuate dalle APA, il Comune dovrà necessariamente richiedere al gestore/proprietario dell’elettrodotto il calcolo esatto della fascia di rispetto (2° livello di approfondimento) sul sito specifico di interesse. N. 02256/2022 REG.RIC.

Pertanto, il Comune che ha in gestione la pratica edilizia relativa a un edificio da realizzare a una distanza dall’elettrodotto inferiore a quella prevista dal corridoio individuato dalla DPA o dalle aree individuate dalle APA per i casi complessi, deve richiedere al Gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto sul sito specifico di interesse. Una volta ricevuto tale calcolo, il Comune dovrà verificare che l’edificio in progetto non ricada all’interno del tracciato della linea. Se non vi ricade, il progetto potrà essere autorizzato. In sintesi, se l’edificio in progetto ha una destinazione a permanenza prolungata superiore alle 4 ore giornaliere (come nel caso di specie) occorre procedere alla identificazione della linea ad alta tensione; successivamente, se il caso è semplice (una sola linea in un tratto rettilineo), il proponente deve acquisire la D.P.A. dal Gestore, se è complesso dovrà acquisire anche l’A.P.A.; dopo di che, se la distanza dell’edificio in progetto dall’asse della linea è maggiore della D.P.A., il Comune può autorizzare la costruzione, altrimenti è necessario un approfondimento con il Gestore per il calcolo esatto della fascia di rispetto, nel qual caso se l’edificio non intersecherà la linea fornita dal Gestore allora la costruzione potrà essere autorizzata, altrimenti non potrà autorizzarla.

14.2. Nel caso in esame, il rilascio del permesso di costruire è avvenuto in violazione della fascia di rispetto di cui all’art. 4, comma 1, lett. h) della l. n. 36/2001, da calcolarsi ai sensi del d.m. 29 maggio 2008, sicché la misurazione effettuata dall’ARPA Lazio con i sopralluoghi del 11 dicembre 2019, 9 luglio 2020 e 21 gennaio 2021, da cui risulterebbe il non superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione dell’obiettivo di qualità non rileva poiché le misurazioni hanno riguardato un momento contingente e non hanno tenuto conto che sussiste comunque la fascia di rispetto all’interno della quale non può essere allocato l’esercizio commerciale originariamente assentito con il permesso di costruire poi annullato. Ciò si desume anche da quanto ha affermato la stessa ARPA Lazio, nel corso del N. 02256/2022 REG.RIC. sopralluogo del 9 luglio 2020, laddove ha confermato “le misure eseguite in data 11/12/2019”, precisando “che esse non sono legate alla determinazione della fascia di rispetto degli elettrodotti, compito che spetta come da normativa vigente all’ente proprietario delle linee elettriche, in questo caso TERNA S.p.A. Il Dr. inoltre ha spiegato che le misure eseguite in data 11/12/2019 sono misure puntuali volte a verificare che i livelli di induzione magnetica siano nei limiti previsti dalla Legge vigente in materia” (doc. 15 del fascicolo di primo grado). Ciò è confermato dalla nota del 25 gennaio 2021, depositata dal Comune nel giudizio di primo grado in data 6 aprile 2021, ove si indica espressamente che le misurazioni puntuali del campo elettrico e magnetico effettuate non sono utili ai fini del calcolo della fascia di rispetto dell’elettrodotto, che invece compete al gestore della linea elettrica.

Sul punto l’ARPA Lazio si era già espressa, nei medesimi termini, con nota del 28 ottobre 2020, pure in atti e con la nota di trasmissione del 20 gennaio 2021 prot. n. 3118 ARPA precisa che “le misure effettuate non sono utili ai fini del calcolo della fascia di rispetto degli elettrodotti che per legge è un compito spettante al Gestore/Proprietario degli stessi” (all. 3 primo grado dep. Comune).

15. Ancora gli appellanti ritengono erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe ritenuto sussistente l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire nonostante le verifiche dell’ARPA Lazio avessero escluso, in fase di misurazione del campo magnetico, il superamento dell’obiettivo di qualità di 3 microtesla. Inoltre, il vizio di carenza di partecipazione di TERNA sarebbe un vizio formale e l’amministrazione non avrebbe correttamente bilanciato l’interesse pubblico con quello dei privati. 15.1. Le censure sono infondate. In primo luogo, è necessario rilevare come il provvedimento comunale risulti ad una piana lettura ben motivato con riferimento alla prevalenza dell’interesse pubblico alla salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità. In relazione all’asserito non corretto bilanciamento degli interessi, appare altresì evidente la prevalenza dei richiamati interessi pubblici rispetto a quello privato di cui sono portatori gli appellanti, trattandosi di un fabbricato da adibirsi al pubblico e da realizzare nella fascia di risetto dell’elettrodotto. L'Amministrazione ha fatto espresso riferimento all’esigenza di garantire il rispetto della disciplina urbanistica e alla pericolosità derivante dalla presenza di linee elettriche ad alta tensione, anche in relazione alla destinazione commerciale del manufatto in questione, con prevedibile elevato flusso di utenti sicché non si ravvisano i vizi rubricati: ha infatti ritenuto prevalente “il primario diritto alla salute e alla sicurezza pubblica” rispetto alla “natura commerciale dell’attività che i Sig.ri intendono svolgere all’interno dell’erigendo immobile”. 

Gse, incentivi impianti fotovoltaici, accolte le ns. tesi: va annullato il provvedimento di diniego di incentivi per artato frazionamento degli impianti (Consiglio di Stato, sent. n. 6177/2024)

Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di due società che hanno realizzato due impianti fotovoltaici diversi, ha impugnato il provvedimento del Gse che negato gli incentivi assumendo sussistere un artato frazionamento tra i due impianti.

Leggasi testualmente: "Il profilo con il quale si contesta la ricorrenza degli elementi indicativi dell’artato frazionamento nelle iniziative delle appellanti, e la conseguente erroneità della decisione appellata, è fondato. 10.1. Occorre premettere che, secondo l'art. 5 comma 2 del d.m. 23.6.2016 "Fermo restando l'articolo 29, ai fini della determinazione della potenza dell'impianto, ivi incluso il valore di soglia di cui al 11 comma 1, si considera quanto segue: a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; per gli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione; b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti". Quindi, al fine di integrare la fattispecie sub "b" devono ricorrere entrambi i presupposti, soggettivo e oggettivo. 10.2. GSE s.p.a., nel dare attuazione al suddetto articolo, ha provveduto a definire la nozione di "unico produttore a livello societario" stabilendo che: "Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto: - si intendono soggetti riconducibili ad unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario; - si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua. Non sono da considerarsi le particelle catastali interessate esclusivamente dai cavidotti" (cfr. pag. 21 delle Procedure Applicative). 10.3. A sua volta, l'art. 29, comma 1, del decreto prevede poi che il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, verifica la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti. In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione. 10.4. L'odierna appellante contesta la sussistenza di entrambi i presupposti, soggettivo ed oggettivo. Ed effettivamente il ricorso risulta fondato con riferimento al secondo aspetto. 10.5. Questa Sezione, con decisione del 25/11/2022 n.10404, ha avuto occasione di affermare che: <L'art. 2 del d.m. 23 giugno 2016 stabilisce che "l'impianto alimentato da fonti rinnovabili è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica" e comprende, tra l'altro, "i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi". La norma definisce quindi l'impianto elencando una serie di componenti posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, il che lascia intendere che il punto di connessione non vada considerato parte integrante dell'impianto. L'art. 1, co. 1, lett. ee), Tica (Testo integrato delle connessioni attive, di cui all'all. A alla delib. Aeeg ARG/elt/ 99/08) a sua volta definisce il "punto di connessione" (o "punto di consegna") come "il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. [...]". Il Tica scinde la nozione di "impianto" in due fattispecie: i) "impianto di produzione" (art. 1.1, lett. o), definito come "l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica" e che "comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso: - delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e - dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi" , ii) "impianto per la connessione" (art. 1.1, lett. p), che è "l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione", costituito da due sottoimpianti denominati: - "impianto di rete per la connessione" (art. 1.1, lett. q): "porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione"; - "impianto di utenza per la connessione" (art. 1.1, lett. r): "porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente", a sua volta scindibile in due porzioni: "una parte interna al confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà" o "una parte compresa tra il  confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente". Nelle definizioni Tica torna quindi la indicazione del confine fisico dell'impianto, individuato nel "punto di connessione" ("impianto di produzione" è l'insieme delle apparecchiature ........a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete; "impianto di utenza per la connessione" è porzione di impianto ...... fino al ....... punto di connessione). Tale disposizione, ove la definizione di impianto di utenza è riferita alla porzione di impianto "fino al punto di connessione", che quindi sembrerebbe essere di competenza del gestore di rete, pare coerente con la richiamata definizione di cui all'art. 2 del d.m. 23 giugno 2016, che, come visto, definisce l'impianto elencandone i componenti posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica. Dunque, sembra che plurimi elementi inducano a ritenere che, essendo parte dell'impianto tutto quello che sta a monte dei punti di connessione, questi ultimi vadano esclusi da tale definizione, quanto meno ai fini della rigorosa applicazione dei principi relativi alla concessione dei benefici per cui è causa ed in particolare ai fini del calcolo delle potenze di impianti posti sulle medesime particelle o particelle contigue. 12.2. Peraltro, come rimarcato dall'appellante, l'ubicazione dei punti di connessione è determinata in modo unilaterale dal gestore di rete il quale individua l'area in cui collocarli sulla base di ragioni di ottimizzazione del sistema elettrico. Tale rilievo è stato esaminato dal T.A.R. il quale però ha ritenuto che a sua volta il gestore di rete sia condizionato dalla libera scelta dei produttori circa l'ubicazione dell'impianto. Ciò è indubbio, ma tale constatazione non appare decisiva al fine di individuare una situazione di unicità di impianto, posto che il gestore può raggruppare più punti terminali di differenti impianti (facenti capo a soggetti del tutto distinti) sol perché ubicati in particelle diverse ma contigue, il che non consente certo poi di unificare virtualmente le iniziative imprenditoriali.>. Inoltre < Se….. i richiedenti sono tenuti a segnalare alla Società l'eventuale esistenza di altri soggetti con i quali sia possibile condividere porzioni di impianto di rete per la connessione, non può poi farsene derivare la conseguenza che, ove Edistribuzione imponga (per proprie esigenze tecniche) allacciamenti comuni, gli impianti possano essere considerati unici. > 10.6. Alla stregua dei richiamati, condivisibili, principi, si evince la fondatezza dei rilievi delle appellanti, tanto più che dal mero esame del doc. 19 prodotto da GSE nel fascicolo di primo grado (planimetria) si evince che la part.lla 328 del fg 51 ove è ubicato l’impianto di omissis non è contigua alla particella di pertinenza dell'altra società. 10.7. Il ricorso è quindi fondato perché risulta insussistente l'elemento oggettivo richiesto dalla richiamata normativa. 10.8. Posto che la nozione di unicità del sito si identifica nell'identità dell'area territoriale di installazione degli impianti, venendo integrata qualora due o più impianti siano tra loro prossimi e, dunque, siano concepibili come parti di un progetto unitario, teso al perseguimento del medesimo scopo concreto, presupposto che può riscontrarsi a fronte di impianti ubicati nella stessa particella ovvero in presenza di particelle catastali contigue (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 8718 e sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747), nel caso in questione deve escludersi l'integrazione della fattispecie in quanto i due impianti sussistono in due particelle non contigue; non rileva l’eventuale sussistenza nella stessa particella del punto di connessione che, quanto meno ai fini del riconoscimento dei benefici in questione, non può essere considerato come parte integrante dell'impianto del privato e d’altra parte l’unicità del nodo di raccolta e della Linea MT sono riconducibili al gestore e non alle imprese. 10.9. Nemmeno le coincidenze di date relative alla fase burocratica e costruttiva paiono decisive al fine di desumerne la fattispecie di artato frazionamento. Infatti, come chiarito con la decisione n.10404/22 sopra citata, <è plausibile che professionisti, i quali in un piccolo centro verosimilmente curano molteplici pratiche similari, si organizzino per assolvere gli adempimenti burocratici nelle medesime giornate. Le date riferite all'esecuzione dei lavori ed all'avvio della gestione rimangono, poi, condizionate sia da professionisti ed imprese incaricati, che logicamente cercano di far convergere gli adempimenti relativi ad incarichi in aree limitrofe, in modo da massimizzare il guadagno, sia da E-distribuzione, che impone il proprio "calendario", al quale è finalizzata l'organizzazione dell'impresa costruttrice>. 11. Assorbiti ulteriori profili, al cui esame la parte non mantiene alcun interesse, l'appello deve quindi essere accolto, con il conseguente accoglimento, in riforma della decisione appellata, dei ricorsi in primo grado e, per l'effetto, l'annullamento degli atti ivi impugnati.

Impianti eolici, accolte le ns. tesi: è illegittimo il diniego di autorizzazione unica (PAUR) per omesso esame delle osservazioni ex art. 10 bis L. 241/90 (Tar Molise, sent. n. 325/2024)

Una società costruttrice di impianti eolici ha ricevuto, da parte della Regione Basilicata, il diniego di autorizzazione unica (PAUR) per la realizzazione di un impianto eolico e lo ha impugnato dinanzi al Tar, il quale, in accoglimento delle ns. difese lo ha annullato.

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Vice Sovrintendente Polizia di Stato: va annullato il bando di concorso per non aver previsto il riallineamento virtuale dell’anzianità dei candidati promossi per merito straordinario in base alla sentenza Corte cost. n. 224/2020 (Tar Lazio 9367/2024)

Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre difese a difesa di un Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, ha annullato il bando di concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, i cui vincitori sono stati nominati nella qualifica con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2005, in applicazione dell’art. 24-quater, d.p.r. n. 335/1982, secondo cui i vincitori di tali procedure «vengono nominati con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel N. 02613/2021 REG.RIC. quale si sono verificate le vacanze [in organico coperte con la procedura concorsuale]»

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Project financing, accolte le ns. tesi: è legittima la revoca dell'aggiudicazione definitiva per errata indicazione del valore della concessione ex art. 167 d.lgs. 50/2016 (Cons. Stato n. 1502/2024)

Il Consiglio di Stato ha respinto dell'appello del promotore a cui era stata revocata dal Comune, da noi difeso l'aggiudicazione definitiva di un project financing e la delibera originaria che approvava il progetto e ne dichiarava la fattibilità ed il pubblico interesse, accogliendo le ns. tesi.

Leggasi testualmente nella sentenza del Consiglio di Stato: "Nel merito, per il Comune l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara non attribuiva all'appellane alcun diritto perfetto alla stipulazione del contratto di concessione, bensì solo un’aspettativa qualificata, che come tale ben poteva essere travolta da una sopravvenuta determinazione dell’Amministrazione di revocare in toto la procedura di gara, a seguito della revoca della pregressa dichiarazione di pubblico interesse del progetto.

Le motivazioni di tale revoca consistono nell’illegittima fissazione da parte del promotore di tariffe per i servizi cimiteriali in violazione dell’articolo 20 del Regolamento di polizia mortuaria del Comune, nell’insostenibilità del PEF, nell’errata indicazione negli atti di gara del valore della concessione in violazione dell’art. 167 d.lgs. 50/2016 e nell’illegittimità dell’art. 21, commi 7 e 8, della bozza di convenzione redatta dal promotore nella parte in cui trasferisce al concedente comunei il rischio della mancata vendita dei loculi realizzati e rimasti invenduti, snaturando completamente, a parere del Comune, l’istituto del project e della concessione con il venir meno del c.d. “rischio operativo” in capo al concessionario, prevedendo a fine concessione un rinnovo di cinque anni in caso di opere invendute e, alla nuova scadenza, l’obbligo di riacquisto da parte del Comune dei loculi e delle cappelle invendute, in violazione dell’art. 2, comma 3 del disciplinare di gara e dell’art. 3, comma 1, lett. zz) del d.lgs. 50/2016. Tale clausola sarebbe, a parere del Comune, in netto contrasto con l’originaria delibera di approvazione della proposta di project (cfr. delibera di G.C. n. 306/2017), nella quale si dava atto dell’approvazione “….senza oneri finanziari diretti o riflessi a carico del bilancio comunale”.

La revoca di tutti gli atti di gara, dunque, sarebbe un atto dovuto, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata. Inoltre, lo stesso bando di gara e il disciplinare, accettati dall’appellante, avevano previsto la facoltà dell’Ente di revocare l’aggiudicazione definitiva a suo insindacabile giudizio, con espressa rinuncia del concorrente ad ogni pretesa economica in caso di revoca dell’aggiudicazione (cfr., in particolare, l’art. 27 del disciplinare di gara).

Nel merito, l’appello è infondato. Con riferimento alle prime due censure dedotte, con cui l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto indennizzabili, ai sensi dell’art. 21 -quinquies l. n. 241/90, le sole spese vive sostenute a partire dall’atto di aggiudicazione sino alla revoca, senza comprendere le spese sostenute per la progettazione, contestando, altresì, la sussistenza di una propria condotta colpevole e, di conseguenza, chiedendo la corresponsione di un indennizzo integrale e non ridotto, deve, evidenziarsi come la sentenza abbia, invece, correttamente applicato la normativa in materia e, pertanto, nessun indennizzo spetta all’appellante ex art. 21 quinquies l. n. 241/90, atteso che, come statuito da questo Consiglio in una fattispecie speculare alla presente, in cui il motivo della revoca dell’aggiudicazione definitiva e dell’intera gara coincideva con uno dei tanti motivi della revoca posta in essere nella fattispecie in questione, e cioè nell’errata indicazione negli atti di gara del valore della concessione in violazione dell’art. 167 d.lgs. n. 50/16, nella disciplina del project financing l’obbligo di indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241/90 risulta cedevole rispetto alla testuale disciplina differenziata dettata dall’art. 183, commi 12 e 15, del d.lgs. n. 50/2016, il quale riconosce al promotore il diritto all’indennizzo delle spese sostenute per la procedura solo ove il promotore non risulti aggiudicatario della gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7930).

 Inoltre, come risulta anche dalla determinazione di revoca dell’aggiudicazione, lo stesso bando di gara e il disciplinare, accettati dall’appellante, avevano previsto la facoltà dell’Ente di revocare l’aggiudicazione definitiva con espressa rinuncia del concorrente ad ogni pretesa economica in caso di revoca dell’aggiudicazione (cfr., in particolare, l’art. 27 del disciplinare di gara). Anche i motivi dal terzo al sesto, che si trattano unitariamente in ragione della stretta connessione fra gli stessi, sono infondati. Con gli stessi l’appellante ha dedotto, sostanzialmente, l’elusione del precedente giudicato per asserito mancato “riassetto conservativo” della procedura, la nullità ex art. 21 septies l. n. 241/90 della delibera di giunta di revoca della fattibilità della proposta ai sensi dell’art. 21 quinquies l. n. 241/90, nonché l’insussistenza delle ragioni della revoca.

Deve osservarsi, in proposito, che il potere di revoca di cui all’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990 può contemplare tre presupposti fra loro alternativi: i sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto, e la nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi). In particolare, nel caso di specie l’Amministrazione ha esercitato il potere di revoca sulla base del terzo presupposto, di natura squisitamente discrezionale e di particolare ampiezza, esercitabile in forza di una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico. Ed invero, per il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, è ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di revoca che si fonda su “una nuova valutazione dell'interesse pubblico in virtù dell'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nell'esercizio dello ius poenitendi” (cfr. Cons. Stato, V, 24 agosto 2023, n. 7927). Nel caso di specie, i provvedimenti di revoca oggetto di impugnazione, hanno indicato dettagliatamente e in maniera approfondita le ragioni sia di fatto che giuridiche a sostegno delle determinazioni di revoca della dichiarazione di interesse pubblico e della successiva aggiudicazione, nonché esaminato e confutato specificamente le argomentazioni esposte in sede procedimentale dall’appellante.

Ed invero, il Comune ha rilevato, quali ragioni della revoca: 1) l’illegittima fissazione da parte dell'appellante di tariffe per i servizi cimiteriali in violazione dell’articolo 20 del regolamento di polizia mortuaria del comune; 2) l’insostenibilità del PEF; 3) l’errata indicazione negli atti di gara del valore della concessione in violazione dell’art. 167 d.lgs. n. 50/2016; 4) l’illegittimità dell’art. 21, commi 7 e 8, della bozza di convenzione redatta dal promotore nella parte in cui trasferisce al concedente comune il rischio della mancata vendita dei loculi realizzati e rimasti invenduti, snaturando completamente l’istituto del project financing e della concessione con il venir meno del c.d. “rischio operativo” in capo al concessionario mediante la previsione a fine concessione di un rinnovo di cinque anni in caso di opere invendute e, alla nuova scadenza, dell’obbligo di riacquisto da parte del Comune dei loculi e delle cappelle invendute, in violazione dell’art. 2, comma 3, del disciplinare di gara e dell’art. 3, comma 1, lett. zz), del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, come legittimamente ritenuto dal Comune, tale ultima clausola è in netto contrasto con l’originaria delibera di approvazione della proposta di project (cfr. delibera di G.C. n. 306/2017), nella quale si dava atto dell’approvazione “….senza oneri finanziari diretti o riflessi a carico del bilancio comunale”. In presenza di tali ragioni, la revoca è da ritenersi esercitata del tutto legittimamente, anzi deve ritenersi un atto dovuto, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata. Inoltre, lo stesso bando di gara e il disciplinare, accettati dall’appellante, avevano previsto la facoltà dell’Ente di revocare l’aggiudicazione definitiva a suo insindacabile giudizio, con espressa rinuncia del concorrente ad ogni pretesa economica in caso di revoca dell’aggiudicazione (cfr., in particolare, l’art. 27 del disciplinare di gara). Né, in presenza di tali motivazioni, l’amministrazione avrebbe potuto modificare le condizioni dell’operazione di partenariato, mediante il riequilibrio del PEF, come risulta dalla delibera impugnata, che si intende integralmente richiamata, e che richiama a sua volta, per relationem, la nota del Rup del 31 gennaio 2023 di riscontro alle osservazioni del promotore, che costituisce parte integrante della stessa delibera di giunta, alla luce della quale non può di certo sostenersi che il Comune abbia omesso di valutare la possibilità di un “riassetto conservativo” del progetto, come correttamente statuito dalla sentenza appellata.

Inoltre, non può in alcun modo sostenersi che la durata della procedura sia imputabile al Comune, e che, di conseguenza, sia sorto un legittimo affidamento alla positiva conclusione della stessa in capo all’appellante, atteso che era noto all’appellante medesimo che la necessità della variante urbanistica al PRG è emersa in conseguenza dell’erronea indicazione nel progetto del promotore della destinazione urbanistica delle aree da destinare all’ampliamento del cimitero, come si evince dall’estratto del PEF presentato dall’appellante (versato in atti). Ed invero, essendo emerso dall’esame del progetto indicato dal promotore che lo stesso ricadeva su aree con destinazione urbanistica incompatibile con la realizzazione del cimitero, il Comune ha dovuto presentare una variante al PRG che ha richiesto tempi lunghi per l’approvazione da parte della Regione e, nelle more dell’approvazione della variante urbanistica al PRG, le intervenute necessità sorte durante il periodo covid di tumulare molte persone e, pertanto, di realizzare blocchi di prefabbricati sulle aree di completamento del cimitero, hanno svuotato di contenuto il progetto, con incontestabile mutamento dell’oggetto della proposta.

Con riferimento, infine, alla porzione di appello (motivi VII, VIII e IX) dichiarata inammissibile per superamento dei limiti dimensionali in accoglimento dell’eccezione del Comune, la stessa era, comunque, infondata, atteso che la giunta comunale era certamente competente a revocare la delibera di dichiarazione di pubblico interesse della proposta originaria, sia per il principio del contrarius actus, avendo adottato la dichiarazione di pubblico interesse medesima, sia per le previsioni dell’art. 48, comma 2, del TUEL sulla competenza residuale, per le quali la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento. Riguardo al rischio operativo si rinvia alle precedenti considerazioni, ribadendo che la revoca è del tutto legittima in quanto nessun onere finanziario diretto o indiretto doveva essere previsto a carico del bilancio comunale (cfr. delibera di G.C. n. 306/2017), dovendosi il concessionario assumere il rischio operativo, come in ogni operazione di partenariato pubblico-privato. In relazione, infine, all’ammontare delle tariffe, sono perfettamente condivisibili le statuizioni della sentenza appellata, secondo cui: “La previsione da parte del promotore di tariffe, per l’acquisto della concessione sui loculi, di importo ben maggiore rispetto a quelle stabilite dal vigente Regolamento di polizia mortuaria, integra una valida ragione di legittimità della revoca, in quanto tariffe così elevate, e pertanto lesive degli interessi della comunità, sono state unilateralmente indicate dalla ricorrente senza copertura normativa e procedimentale. 

Licenza noleggio con conducente: è legittima la revoca della licenza per assenza della rimessa nel territorio comunale (Tar Lazio, 2951/2024)

Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre difese a difesa di un Comune, ha respinto il ricorso del titolare di una licenza di noleggio con conducente con le seguenti motivazioni:

Il ricorso è infondato e va respinto, in conformità a decisioni precedenti della Sezione in ordine a recenti fattispecie sovrapponibili a quella all’odierno esame del Collegio, nei confronti dello stesso Comune (sentenze del 2 gennaio 2024, nn. 19, 61 e 64 che ha richiamato la difesa dell’Ente). Deve preliminarmente rilevare il Collegio che non è provata la cessione della licenza del sig. ..alla società cooperativa: nel ricorso si fa riferimento ad un documento non è compreso tra i documenti prodotti (come risultano nel SIGA).

Ne deriva l’infondatezza – per difetto di prova - delle censure inerenti l’iscrizione alla camera di commercio del ricorrente (che quest’ultimo riteneva circostanza irrilevante stante l’avvenuto conferimento del titolo alla società), come pure di ogni profilo collegato alla localizzazione della sede della rimessa come riferita o riferibile alla sede operativa della predetta società. Ne deriverebbe anche l’inammissibilità del ricorso quanto alla posizione della società, che il Collegio comunque può esimersi dal dover affrontare in ragione – come accennato – dell’infondatezza nel merito delle censure.

Quanto a queste ultime, è infondato il primo articolato motivo quanto alle censure procedimentali, non solo perché il ricorrente non ha offerto la prova di un possibile diverso esito del procedimento, ma anche perché non sussiste in radice alcun impedimento a che un procedimento avviato sulla base di una contestazione specifica venga poi concluso, a seguito e per l’effetto del contenuto delle memorie procedimentali, con una motivazione più ampia, quando quest’ultima scaturisca proprio dal riscontro delle circostanze offerte in comunicazione da parte dell’interessato: in tutta evidenza, si tratta del fisiologico decorso del contraddittorio procedimentale che esclude la necessità di dover sempre riavviare quest’ultimo dopo l’emersione di nuovi presupposti istruttori.

Rimane insuperata poi la circostanza inerente l’inattendibilità della indicazione della rimessa nel locale sito in Via dei .. (laddove è risultato presente un adesivo plastificato riportante la dicitura ..., che come si è indicato non è provato sia la titolare attuale della licenza) e rimane privo di censura il fatto che il locale sia censito al NCEU del Comune di ....al Foglio  e pertanto non idoneo allo stazionamento di veicoli con particolare riguardo all’attività produttiva da svolgere.

Deve poi scrutinarsi l’ulteriore profilo dedotto nel corpo del primo motivo, secondo il quale non sarebbe stata rispettata la scansione procedimentale di cui all’art. 26 del Regolamento del Comune resistente (prodotto in giudizio in allegato al ricorso): si tratta di argomenti privi di fondamento, perché la norma regolamentare applicata dal provvedimento impugnato è l’art. 27, che disciplina la revoca collegandola ad una serie di presupposti tra i quali la sopravvenuta mancanza “nel titolare di uno dei requisiti prescritti per l’effettuazione del servizio”, come accade nel caso di specie (dove si discute dell’accertata inesistenza della rimessa e del veicolo); laddove l’art. 26 è relativo alla sospensione dalla licenza che viene disposta a titolo di sanzione per casi di inosservanza delle disposizioni del regolamento a seguito di ammonimento, ingiustificato rifiuto a prestare servizio e così via (tutte fattispecie che non elidono la permanenza del rapporto ampliativo tra il titolare della licenza e l’Ente locale, ma sono riferite soltanto a vicende transitorie e rimuovibili, tanto che il massimo grado della sanzione applicabile è solo la sospensione per un mese).

Per ogni altro aspetto, è sufficiente al Collegio rimandare alle motivazioni dei precedenti richiamati ed alla sentenza del Consiglio di Stato n.1703 dell’1.3.21 che ribadisce, in conformità ai precedenti ivi menzionati, che “il mancato utilizzo della rimessa indicata in licenza (prevista dall’art. 8, comma 3, della legge-quadro n. 21 del 1992 alla cui stregua “per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”) è sintomatico della violazione del c.d. “vincolo di territorialità” (ovvero del collegamento tra il titolare della licenza di N.C.C. e una determinata popolazione), concernente una funzione essenziale di un servizio con connotazione locale, e, per la sua radicalità protratta nel tempo …legittima la sanzione della revoca dell’autorizzazione”.

Tale decisione, e gli orientamenti in essa richiamati, consentono al Collegio di limitarsi a ribadire l’attualità dei presupposti normativi per il mantenimento della licenza NCC, il rinnovo della quale i provvedimenti in epigrafe hanno quindi correttamente negato.

Deve solo precisarsi che, quanto ai presupposti in fatto dai quali è dipeso il diniego, gli indicatori assunti a mancato riscontro dell’utilizzo (anche potenziale) dell’autorimessa (mancanza di passo sia carrabile che pedonale; mancanza di cartellonistica o comunque di insegne e così via) sono ragionevoli e sufficienti, non adeguatamente contraddetti dalle difese della parte ricorrente; è dirimente ai fini di causa la mancanza di iscrizione del ricorrente alla CCIIAA. Le altre doglianze, con le quali si fa valere una pretesa sproporzione del provvedimento o la violazione del termine ragionevole per la revoca della licenza, sono recessive in quanto il procedimento era rivolto al rinnovo del titolo e dunque postulava la verifica ed attualizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi e resta impregiudicata, da parte dell’odierna parte ricorrente, la possibilità di richiedere nuovamente l’emissione della licenza. Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

Riscossione tributi, accolte le ns. tesi: spetta alla Corte dei Conti la controversia sui rapporti dare/avere tra il Comune e la concessionaria del servizio, stante la qualifica di agente contabile di quest'ultima (Corte di Appello Roma, 317/2024)

La Corte di appello di Roma, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di un Comune in una controversia azionata dalla società concessionaria del servizio di riscossione tributi e della T.I.A., si è così pronunciata.

Leggasi testualmente: "Rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti in quanto attengono al rapporto dare-avere tra le parti relativo alla gestione del servizio di riscos-sione della TIA le domande proposte dalla concessionaria e sopra indicate sub (iii), (iv), (v), (viii) e (ix), nonché quelle proposte sempre dalla concessionaria e relative alle spese sostenute per l'attività di recupero dell'evasione e di ac-certamento dell'elusione tariffaria, e segnatamente per essersi la concessionaria avvalsa della ... s.r.l.

Del pari, rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti le domande proposte, in via riconvenzionale, dal Comune..

In altri termini, rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti tutte le domande proposte dalle parti e relative al servizio di riscossione della TIA, che è stato dato in concessione alla società con il contratto in data 9.4.2010.

Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte, “la società con-cessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto".

Ne consegue che, allorquando, tale società, cessato il rapporto concessorio, chiede la spettanza delle somme riscosse, la domanda è devoluta alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti, es-sendo questa l'autorità giurisdizionale deputata - in base alle norme del R.D. n. 1214 del 1934, artt. 13 e 44, ed alle successive di cui al D.P.R. n. 603 del 1973 ed al D.P.R. n. 858 del 1963, le quali non risultano abrogate dalla L. n. 657 del 1986 e dal successivo D.P.R. n. 43 del 1988 - alla verifica dei rapporti di dare ed avere ed avere tra esattore delle imposte ed ente impo-sitore e del risultato contabile finale di detti rapporti (Cass. Sez. Un. 16.11.2016 n. 23302; id. n. 8589 del 29.5.2003; n. 237 del 10.04.1999 e, di recente, con ampi richiami alla giurisprudenza precedente, Cass. Sez. 14 Un. 18.06.2018 n. 16014 e Cass. Sez. Un. 28.2.2020 n. 5”. (così Cass. civ., SS.UU., 12.1.2022, n. 760; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., SS.UU., 18.6.2018, n. 16014).

Antenne televisive, accolte le ns. tesi: per l'installazione di antenne televisive, anche se anteriori al 2001, occorre sempre il permesso di costruire in base all'art. 1 L.10/77 (Cons. Stato 706/2024)

Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle ns. tesi a difesa di un Comune, ha respinto l'appello delle emittenti televisive che avevano installato abusivamente torri e antenne televisive.

Leggasi testualmente nella sentenza del Consiglio di Stato: "Le opere oggetto dell’ordine di demolizione risultano abusive considerato che sono prive del titolo abilitativo edilizio e ricadono in zona sottoposta a plurimi vincoli rispetto ai quali i manufatti non sono assistiti dai relativi titoli abilitativi. 4. Non appare rilevante la circostanza per cui l’antenna e il manufatto siano stati realizzati in epoca anteriore al 2001. N. 01346/2021 REG.RIC. Osserva il Collegio che anche anteriormente alla previsione legislativa di cui all’art. 3, co. 1, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001 (che include tra gli interventi di nuova costruzione che necessitano di permesso di costruire "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione"), la giurisprudenza amministrativa aveva affermato che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 10/1977, è soggetta al rilascio della concessione edilizia “ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l’esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l’alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, od anche solo funzionale” (Cons. St., sez. V, 4 aprile 1998, n. 415, ove si è ritenuto necessario il titolo abilitativo edilizio con riferimento ad antenna alta circa 8 mt, saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti; cfr. anche, per la ricostruzione del quadro giurisprudenziale, Cons. St., sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5756 e Cons. St., sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3193). 5. Soprattutto, nel caso di specie non è oggetto di specifica contestazione da parte dell’appellante la circostanza, evidenziata dal Tar, circa la preesistenza sulla zona anche dei vincoli paesaggistico e sismico e tanto appare decisivo al fine del rigetto dell’appello posto che il provvedimento di demolizione nella propria motivazione fa riferimento anche alla presenza di tali vincoli e all’assenza, per i manufatti in questione, dei relativi atti di assenso.

Università, concorso ricercatore con fondi PNRR, accolte le ns. tesi: un portfolio di progetti allegato al curriculum di un architetto è legittimo perché ha una funzione illustrativa. (Tar Lazio, sent. 17035/2023)

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di un concorrente che ha impugnato la graduatoria e la nomina del vincitore della procedura per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A” della Sapienza- Università di Roma che è stato difeso dal nostro studio, dichiarando irricevibile il ricorso per tardività del ricorso e parzialmente anche dei motivi aggiunti, respingendo nel merito le altre censure dei motivi aggiunti.

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "Ritenuto che: -il richiamato ricorso principale è irricevibile; -il ricorso, secondo quanto emerge dagli atti, concerne una procedura amministrativa avente a oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

-al giudizio si applica quindi il rito ex art. 12-bis del D.L. 68/2022, riguardante accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR, compreso l’art. 119, comma 2, del codice del processo amministrativo, richiamato “in ogni caso” dal citato art. 12-bis, comma 5, e il relativo dimezzamento dei termini di deposito del ricorso, da trenta a quindici giorni; -non può dubitarsi che il termine di deposito sia un termine processuale, incluso fra quelli soggetti ad abbreviazione ai sensi dell’art. 119, comma 2, cit., con espressa esclusione della notifica dei ricorsi di primo grado e delle altre eccezioni previste dalla disposizione citata, nella considerazione che, con il deposito, il ricorrente istaura il rapporto processuale fra le parti e l’Autorità giudiziaria, chiamata a decidere nel processo; -l’inclusione di detto termine è pienamente conforme alla ratio acceleratoria dell’art. 12-bis cit., dato che l’anteriorità del deposito del ricorso ne rende più tempestivo l’esame;

-la tardività del deposito del ricorso principale, intervenuto oltre il termine previsto di quindici giorni, non è suscettibile di consentire la rimessione in termini per errore scusabile, stante la chiarezza del disposto normativo al riguardo (TAR Lazio, Seconda-quater, 7231 del 27 aprile 2023 e giurisprudenza ivi richiamata) e la circostanza che il ricorrente sovrappone, nella sua istanza di rimessione in termini contenuta nella replica del 27 ottobre 2023, l’irricevibilità per tardività del deposito, oltre il termine previsto, alla diversa questione della tempestiva proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti (cfr. art. 35 co. 1 lettera a del codice del processo amministrativo); Ritenuto che: -con atto notificato il 18 e depositato il 25 settembre 2023, come accennato, parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, avverso gli atti in epigrafe indicati, deducendo tempestività di questo mezzo processuale in ragione del sopravvenuto deposito in giudizio, in data 21 giugno 2023, di una relazione della commissione giudicatrice e dell’intervenuto riscontro ad un accesso agli atti, in data 11 settembre 2023; -il ricorso per motivi aggiunti è in parte irricevibile, come da avviso ex art. 73 c.p.a. reso all’udienza pubblica del 7 novembre 2023 e in adesione all’espressa eccezione formulata dal controinteressato nella memoria di merito, in quanto parte ricorrente argomenta, tramite la lettura delle controdeduzioni tecniche della commissione depositate in giudizio e l’esito dell’accesso agli atti, l’emergere di nuovi e autonomi vizi degli atti impugnati, il che non è nel merito condivisibile, in particolare perché il ricorrente utilizza l’istituto dei motivi aggiunti per censurare di vizi solo poteticamente nuovi gli atti già gravati con il ricorso principale, a termine di decadenza ex art. 41 c.p.a. già intervenuto; -in particolare, il secondo motivo aggiunto deduce inapplicabilità dell’articolo 3, comma 7, della legge 127/1997, sulla rilevanza nella valutazione concorsuale della minore età del candidato controinteressato, nel senso che si sarebbe appurato, tramite il deposito di detta relazione in giudizio (doc. 18 dell’Università), che la commissione ha inteso attribuire valore premiale alla minore età del candidato ....., rispetto al candidato di pari valore .....i. L’art. 3, comma 7, cit. sarebbe stato a torto applicato dalla commissione, perché a dire del ricorrente sarebbe applicabile solo ai concorsi per titoli e prove di esame, laddove l’art. 24 della legge 240/2010, comma 2, lett. c, prevede, nel testo riportato nell’atto, che “sono esclusi esami scritti e orali” per la procedura de qua; -la descritta tesi è infondata. La relazione, sul punto, afferma: “(La commissione) In questo tipo di esercizio il ricorrente si sostituisce alla commissione e introduce asserzioni interpretative opinabili sulla quantità e la qualità dei titoli. Il master universitario, le borse di studio e gli assegni di ricerca, infatti vengono "contati" dal ricorrente come titoli equipollenti, invece attengono procedure e valori diversi: alcuni sono crediti universitari conseguiti da studente di terzo livello (master, dottorato, borsista... post lauream), altri sono titoli di ricerca post doc. ricorrente non ha conseguito due assegni di ricerca, controinteressato sì. Quindi i confronti non sono fra titoli omogenei. Inoltre: L’articolo 3, comma 7, della legge 127/1997, e s.m. ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età”. A prescindere dalla ipotizzata inapplicabilità alla procedura dell’art. 3, comma 7 della legge 127/1997, del tutto impregiudicata, non risulta dai verbali della procedura che sulla valutazione del candidato omissis abbia influito la sua minore età e la censura del ricorrente, proposta in data 18 settembre 2023, è quindi intempestiva, perché basata sull’ipotetica integrazione postuma della motivazione data dalla relazione, contenente controdeduzioni tecniche e depositata in giudizio; -il terzo motivo aggiunto deduce che la citata relazione di controdeduzioni tecniche avrebbe attestato l’illegittima adozione di valori soglia, per la valutazione delle pubblicazioni, derivanti dal D.M. 8 agosto 2018 n. 589, per l’abilitazione scientifica nazionale, ma l’adozione di detti criteri è dipesa dall’art. 5 del bando secondo cui “la commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati…numero e qualità degli articoli e dei contributi…per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l’ASN in relazione al SC cui la procedura è riferita” (doc.1 dell’Università), sicché la censura proposta il 18 settembre 2023 è intempestiva;

-l’unico motivo aggiunto al quale potrebbe attribuirsi carattere autonomo e tempestivo è il primo, con il quale si deduce che il controinteressato e altri candidati hanno allegato al proprio curriculum vitae un portfolio di progetti, documentati fotograficamente, in asserita violazione della previsione del bando che prevedeva la possibilità, a dire del ricorrente esclusiva, di presentare il cv in formato europeo, secondo lo schema tipo di cui all’allegato b del bando. Tuttavia, in disparte l’eccezione del controinteressato dell’intervenuta piena e completa conoscenza del curriculum sull’albo dell’Università in data 14 marzo 2023, su analoga doglianza si è già pronunciato il Consiglio di Stato, affermando che “Il motivo non è fondato, in quanto, come correttamente messo in rilievo dal primo giudice, il curriculum illustrato, presentato unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, può rilevare come illustrazione e documentazione dei titoli già indicati nel curriculum vitae” (Cons. Stato, VI, 5118 del 5 dicembre 2016), motivazione che comporta l’infondatezza, nel merito, del primo motivo aggiunto; -la riferita doglianza è, peraltro, inammissibile per carenza di interesse, perché da sola non implica il superamento della prova di resistenza (TAR Lazio, sez. III-ter, 5 aprile 2023, n. 5765) e, in ogni caso, è ulteriormente infondata perché nessuna norma impediva la presentazione di allegati fotografici al cv dei candidati o, comunque, l’esercizio dell’equipollente possibilità di descrivere e illustrare il merito tecnico degli elaborati progettuali, trattandosi di concorso per ricercatore in “architettura e progetto”;

Project financing, accolte le ns. tesi: è legittima la revoca di un'aggiudicazione definitiva di una concessione per l'ampliamento e gestione del cimitero, in caso di azzeramento del rischio operativo (Tar Campobasso, sent.n. 287/2023)

Il Tar di Campobasso, in accoglimento delle nostre tesi, ha rigettato il ricorso di un Rti promotore aggiudicatario di una procedura di gara per l'ampliamento del cimitero comunale.

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "3. Principiando ora con l’analisi delle successive censure ordinarie di legittimità della Cosvim, il Collegio ritiene di potersi esimere dal valutare le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune nelle proprie memorie in ragione della infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti. 4. Ciò posto, il Collegio ritiene di doversi preliminarmente soffermare sulla propedeutica tematica della qualificazione giuridica dei provvedimenti impugnati quali revoche o annullamenti d’ufficio, sollecitata dalla ricorrente con le doglianze di cui ai paragrafi 6.2. del ricorso principale e 2.2. dei motivi aggiunti. 4.1. Per mezzo di dette doglianze la ricorrente contesta la qualificazione giuridica di “revoca” impressa dall’Amministrazione sui provvedimenti impugnati. A suo dire il Comune, attraverso un’indebita operazione di “ricerca” di possibili elementi di illegittimità dei propri atti precedenti, avrebbe in verità dato luogo, con i provvedimenti impugnati, a una complessiva operazione di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990: e questa sarebbe inevitabilmente afflitta da illegittimità per la decorrenza del termine perentorio di 12 mesi dalla adozione degli atti oggetto di siffatto annullamento. 4.2. Sennonché, i provvedimenti impugnati a parere del Collegio sono indubbiamente delle revoche. 4.2.1. La consolidata giurisprudenza in materia, cui questo Tribunale non può che aderire, rileva che il potere di revoca di cui all’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990 può contemplare ben tre alternativi presupposti: i sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto, e, infine, la nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi). Tra detti presupposti alternativi, di particolare ampiezza è sicuramente quello corrispondente al c.d. ius poenitendi dell’Amministrazione, esercitabile in forza di una nuova (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario. Difatti, può essere ritenuto adeguatamente motivato un provvedimento di revoca consistente in “una nuova valutazione dell'interesse pubblico in virtù dell'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nell'esercizio dello ius poenitendi” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7927). 4.2.2. Orbene, deve osservarsi che proprio in rapporto all’esercizio dello ius poenitendi l’Amministrazione può ben prendere in considerazione – e a fondamento del proprio agere – anche delle circostanze che possono contemporaneamente presentarsi come “motivo di illegittimità del provvedimento o ragione di inopportunità dello stesso” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7927). Nel novero di simili circostanze rientrano tipicamente quelle produttive di durevoli effetti ex se dannosi per l’interesse pubblico, oltre che discendenti da atti illegittimi. 4.2.3. Non vi è dubbio, dunque, che l’Amministrazione possa esprimersi ex post con una propria valutazione sugli elementi originari del project financing e sulla successiva procedura di gara, in quanto eventuali invalidità delle dette procedure, pur divenute oramai in se stesse “incensurabili” dinanzi al G.A. o mediante l’annullamento d’ufficio, potrebbero continuare a produrre effetti dannosi per la collettività, e giustificare in questo modo il ricorso da parte della P.A. al proprio potere di revoca. 4.2.4. Gli atti impugnati costituiscono dunque degli atti di revoca, e la loro legittimità va verificata alla stregua della sola disciplina propria di tale modello di atto di ritiro. 5. In coerenza con la logica di fondo appena delineata, non può trovare accoglimento l’ulteriore rilievo, addotto dalla ricorrente nelle doglianze congiunte di cui ai paragrafi 6.1.b del ricorso principale e 2.1.b. dei motivi aggiunti, secondo cui l’esercizio del potere di autotutela sarebbe stato in concreto precluso, all’Amministrazione, dall’onere di rinegoziazione del progetto di finanza che sarebbe insorto fra le parti a seguito delle sopravvenienze. 5.1. Per quanto nel caso di specie la ricorrente avesse conseguito anche l’aggiudicazione definitiva della concessione, il Collegio non ritiene che all’Amministrazione fosse inibito il potere d’intervento in autotutela. 5.2. Ciò essenzialmente per due ragioni. 5.2.1. Da un lato, l’Amministrazione detiene un’ampia discrezionalità amministrativa in ordine alla dichiarazione dell’interesse pubblico al progetto, e, quindi, di riflesso, anche ai fini della sua revoca. Il Consiglio di Stato, statuendo proprio sul tema di interesse, ha evidenziato che “l'amministrazione aggiudicatrice non sia tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione anche in un momento successivo a quello in cui una proposta di realizzazione di lavori pubblici sia stata dichiarata di pubblico interesse e, quindi, sia stato individuato il promotore privato (cfr., oltre ai precedenti su citati, anche Cons. Stato, V, 18 gennaio 2017, n. 207 e da ultimo, Cons. Stato, V, 4 febbraio 2019, n. 820), a maggior ragione siffatta conclusione s'impone quando si tratti di valutare se il progetto proposto abbia i contenuti necessari a soddisfare l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione in un determinato momento storico. La relativa valutazione, rispondente all'ampia discrezionalità amministrativa di cui si è detto, è perciò sindacabile solo se la scelta infine compiuta dalla pubblica amministrazione si discosti manifestamente dai generali canoni di ragionevolezza, economicità ed efficacia dell'attività amministrativa, senza dimenticare che la presentazione della proposta, pur quando sollecitata dall'amministrazione aggiudicatrice con l'inserimento dell'opera o dei lavori pubblici nella programmazione, fa sorgere in capo al proponente l'interesse pretensivo alla relativa valutazione, alla stregua dei criteri individuati dalla legge e dall'avviso pubblico, non anche quello al riconoscimento della corrispondenza del progetto al pubblico interesse, a maggior ragione quando questa venga impedita da norme od eventi sopravvenuti alla presentazione della proposta o da nuove valutazioni dell'interesse pubblico originario alla stregua della proposta come risultante anche all'esito dell'attività istruttoria svolta in collaborazione con il proponente”(cfr., Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2019, n. 7833). 5.2.2. Dall’altro lato, e pur in presenza anche di un’aggiudicazione definitiva di una commessa pubblica (appalto o concessione che sia), l’ordinamento non riconosce comunque all’aggiudicatario un incondizionato diritto soggettivo alla stipulazione del relativo contratto, coercibile nei confronti dell’Amministrazione: e, conseguentemente, nemmeno un cogente obbligo di rinegoziazione, in presenza di sopravvenienze, in capo alla P.A., che le possa inibire il ricorso all’autotutela. La perduranza della fase pubblicistica, ancorché ridotta dopo l’aggiudicazione, fa infatti sopravvivere il potere di autotutela dell’Amministrazione. La consolidata giurisprudenza amministrativa ha, invero, rilevato che dinanzi alla legittima istanza dell’aggiudicatario in ordine alla stipulazione del contratto, fatta valere davanti al G.A. con l’azione avverso il silenzio ex art. 117 del cod. proc. amm., “vi è un obbligo della Stazione appaltante di determinarsi, esprimendo e comunicando la definitiva volontà di stipulare o meno il contratto in questione e, in caso affermativo, invitando la società alla sottoscrizione dello stesso”: ma tale obbligo giuridico di provvedere “non ha, dunque, ad oggetto la conclusione del contratto — esito questo a cui l'Amministrazione non è vincolata — bensì la determinazione, di natura prettamente autoritativa e come tale equiparabile ad un provvedimento, della volontà di addivenire o meno alla sua stipulazione” (cfr., tra le molte, T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 7 settembre 2022, n. 11610). 5.3. Quanto appena esposto avvia a reiezione anche le connesse censure di legittimità di cui ai paragrafi 2.1.c. e 2.1.d. dei motivi aggiunti con riferimento alla determinazione dirigenziale di revoca dell’aggiudicazione. L’aggiudicazione definitiva della procedura di gara, è il caso di ribadirlo, non attribuiva alla Cosvim alcun diritto perfetto alla stipulazione del contratto di concessione, bensì solo un’aspettativa qualificata, che come tale ben poteva quindi essere travolta da una sopravvenuta determinazione dell’Amministrazione di revocare in toto la procedura di gara, a seguito della revoca della pregressa dichiarazione di pubblico interesse del progetto che ne costituiva presupposto e fondamento.D’altra parte, come rammentato dal Comune nella determinazione di revoca dell’aggiudicazione, lo stesso bando di gara e il disciplinare, accettati dalla ricorrente, avevano “previsto la facoltà dell’Ente di revocare l’aggiudicazione definitiva con espressa rinuncia del concorrente ad ogni pretesa economica in caso di revoca dell’aggiudicazione”. 5.4. Pertanto, per le ragioni sopra esposte, neanche le doglianze di cui ai paragrafi 6.1.b del ricorso principale, 2.1.b., 2.1.c. e 2.1.d. dei motivi aggiunti possono trovare accoglimento. 6. Né tantomeno un tale cogente obbligo di rinegoziazione del progetto potrebbe ricavarsi dai principi generali del risultato, della fiducia e della buona fede e legittimo affidamento introdotti, solo nelle more del giudizio, dal nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, come invece la ricorrente ha adombrato nelle doglianze congiunte di cui al paragrafo 6.1.c. del ricorso principale. Anche a voler ipoteticamente ritenere, infatti, che detti principi fossero già desumibili dalla normativa vigente al tempo dell’adozione degli atti qui impugnati, gli stessi comunque non sarebbero stati preclusivi dell’esercizio del potere di revoca da parte dell’Amministrazione. Il rapporto nascente dall’aggiudicazione di un contratto è invero pur sempre un rapporto speciale di diritto pubblico, ove la buona fede e il legittimo affidamento devono necessariamente confrontarsi con il principio pubblicistico dell’inesauribilità del potere amministrativo. 7. Richiamata la natura di revoca dei provvedimenti impugnati, il Collegio ritiene di dover ora scrutinare le censure congiunte di incompetenza della Giunta Comunale, e poi del Dirigente del Settore dei Lavori Pubblici-Manutenzioni, ad assumere le revoche per cui è causa.

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