Il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi a difesa di un Rti secondo classificato in graduatoria nella gara relativa al servizio di rilevazione dei beni mobili ed immobili di proprietà della Regione ed ha annullato l'aggiudicazione per carenza di un requisito tecnico minimo.

Leggasi testualmente nella sentenza: "Occorre, quindi, procedere in ossequio ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, al preliminare esame del ricorso principale, il quale risulta suscettibile di favorevole accoglimento, in quanto è fondato. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3.3. del capitolato speciale di appalto per carenza dei requisiti tecnici minimi e dei requisiti di capacità tecnica professionale, di cui all’art. 6.3. del disciplinare di gara relativamente al lotto 1), richiesti a pena di esclusione dall’art. 6 e dall’art. 20 del disciplinare di gara. In particolare, si deduce la carenza in capo all’aggiudicataria Romeo Gestioni dei requisiti di partecipazione con riferimento all’esperienza decennale richiesta, a pena di esclusione, dall’art. 6 e 6.3. del disciplinare di gara e all’art. 3.3. del capitolato in capo agli esperti legali e agli esperti urbanistici. La lex specialis di gara, - segnatamente il par. 3.3. del disciplinare di gara che individua i requisiti professionali richiesti per l’esecuzione delle attività di rilevazione dei beni mobiliari ed immobiliari oggetto del lotto n. 1-, per la figura dell’esperto giuridico, richiede la “laurea in giurisprudenza con minimo 10 anni di esperienza nella predisposizione ed esaminazione dei certificati catastali dei beni immobiliari e nelle ispezioni e visure catastali”. Dall’esame della documentazione di gara emerge, in particolare, che l’esperta legale indicata dall’aggiudicataria (la dott.ssa Sosti) si è laureata nel 2015 e che, quindi, ha poco meno di cinque anni di esperienza dopo la laurea, anziché i 10 anni richiesti dal capitolato, trattandosi di un requisito che necessita - ai fini della relativa maturazione (e della valutazione) - del previo conseguimento del titolo di studio richiesto. Né può assumere rilievo la circostanza menzionata dalla controinteressata, ai fini dell’integrazione del requisito partecipativo in esame, concernente l’esperienza pregressa della dott.ssa Sosti, maturata prima del conseguimento della laurea, per l’attività svolta fin dal 2011 presso uno studio legale e uno studio di commercialisti, in qualità di segretaria dello studio, quale collaboratrice nella gestione delle pratiche relative a procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Risulta evidente, dunque, la carenza dei prescritti requisiti in capo ad uno degli esperti legali designati nel team di progetto, idonea a determinare l’esclusione dell’operatore economico per difetto di un requisito speciale di idoneità tecnicoprofessionale previsto inderogabilmente (a pena di esclusione) da esplicita prescrizione di gara di cui al disciplinare (parr. 6 e 6.3). E’ noto il pacifico orientamento giurisprudenziale fermo nel sostenere che: “I requisiti minimi delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis della gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, non essendo ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito che vale a individuare l'essenza stessa della res richiesta, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l'esclusione dalla gara, anche in mancanza di un'apposita comminatoria in tal senso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2019, n. 5260; id., Sez. III, 14 maggio 2020, n. 3084). L’automatismo espulsivo, nella specie, è incontroverso, visto che è proprio la lex specialis ad indicare il requisito dell’esperienza decennale minima come requisito di partecipazione sotto comminatoria di esclusione. Ne discende che, come regola generale, l’operatore economico che offre una prestazione o un prodotto privo dei requisiti minimi di carattere tecnico deve essere escluso dalla procedura di gara (così Cons. Stato, Sez. III, 1° luglio 2015, n. 3275; 11 dicembre 2019, n. 8429). Peraltro, anche la commissione di gara (e non solo il R.u.p.), avrebbe dovuto escludere dalla gara l’aggiudicataria dopo aver riscontrato la carenza dei suddetti requisiti minimi, in quanto il secondo criterio di valutazione dell’offerta tecnica (criterio n. 2) previsto dal par. 16.1 del disciplinare stabiliva quanto segue: “verranno valutati i profili delle risorse impiegate nel team rispetto ai requisiti minimi indicati nel capitolato”, confermando che ogni risorsa indicata nel team deve soddisfare i requisiti minimi. Alla luce di tale prescrizione, era dunque palese la carenza, in capo all'odierna aggiudicataria, di un requisito di partecipazione alla gara (id est, un requisito di capacità tecnico-professionale), in quanto tale insuscettibile, tra l'altro, di soccorso istruttorio (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 2022, n.4366; id., 27 gennaio 2021, n. 804).