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Articoli - Avvocato Gianluca Piccinni Roma

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Il Sole 24 ore ha riconosciuto, anche per quest'anno, lo studio Piccinni & Partners tra gli "studi legali dell’anno 2022"

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Il prestigioso quotidiano de Il "Sole 24 ORE" ha pubblicato il Report "Gli Studi Legali dell’anno 2022". 

Questa ricerca ha avuto lo scopo di identificare per i lettori del Sole 24 ORE le eccellenze del panorama legale italiano e ha conferito il riconoscimento a 384 studi legali sul territorio italiano, 

Tra di essi, è stato riconosciuto, anche per quest'anno, lo "Studio Legale Avv. Gianluca Piccinni", segnalato tra i migliori sul territorio nazionale. 

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Appalti, accolte le nostre tesi: il rifiuto dell'aggiudicatario di sottoporsi ai controlli dopo l'aggiudicazione comporta l'inammissibilità del ricorso contro l'esito della verifica (Tar Perugia, sent. 278/2022)

Espropri, accolte le nostre tesi: Il commissario ad acta può procedere all'approvazione della variante urbanistica sostituendosi agli organi collegiali (Ord. Tar Lazio n. 3565/2022)

Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre difese a favore di una società proprietaria di terreno sito in un Comune laziale, ha avanzato un'istanza al Comune, perché l’area ottenesse una nuova destinazione urbanistica, stante la decadenza di un vincolo di carattere espropriativo in zona N5 (verde pubblico) e M6 (servizi pubblici), apposto con l’11 febbraio 1975, e non rinnovato nel 1980.

Il Comune è rimasto silente e a seguito del nostro ricorso ex art. 117 cpa si è chiesto al Tar che sia accertato l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza, nonché per la condanna del Comune a risarcire il danno derivante dalla decadenza del vincolo.

Il Tar ha accolto il ricorso affermando: "che è pacifico il dovere dell’amministrazione di riqualificare urbanisticamente le cd. aree bianche, a condizione che esse siano davvero tali, ovvero che il vincolo apposto non abbia natura conformativa".

A seguito della protratta inerzia del Comune, il Tar nominava un Commissario ad acta.

Nella menzionata ordinanza testualmente si legge: "Considerato che il commissario ad acta, apprezzata la natura espropriativa del vincolo, ritiene di dover procedere a nuovo azzonamento del fondo, e domanda chiarimenti in questa sede, sul punto se rientri nei suoi poteri adottare ogni atto necessario all’approvazione della variante urbanistica che sia di competenza comunale, compresi quelli spettanti agli “organi politici”;
che la risposta a tale quesito è affermativa, dovendo il commissario surrogare il Comune inerte in ogni attività necessaria al soddisfacimento della pretesa a ad un nuovo azzonamento, reputato congruo;
che, a tal fine, e tenuto conto sia della complessità del compito, sia della perdurante emergenza da Covid 19, è opportuno prorogare il termine di ulteriori 360 giorni dalla notifica o comunica della presente ordinanza, di cui è onerata parte ricorrente"



 

 

 

Appalti sanità, accolte le nostre tesi: il giudizio tecnico espresso dalla Commissione non può essere sostituito da valutazioni personali del ricorrente (Tar Lazio, sent. n. 862/2022)

Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre difese a tutela del Rti aggiudicatario della gara di appalto indetta dal Policlinico Umberto 1^ di Roma, ha respinto il ricorso della seconda classificata.

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Appalti, accolte le nostre tesi: il costo del trasporto, nel servizio di assistenza domiciliare, non va computato nel monte ore assistenziale (Cons. Stato n. 377 del 20/01/2022)

Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre difese a tutela di un Comune, ha annullato la sentenza del Tar relativa alla gara di appalto per l'assistenza domiciliare di persone anziane e disabili.

Leggasi testualmente nella sentenza: "Passando all’esame delle singole censure, con il primo motivo, anzitutto, le odierne appellanti, Comune e Alteya, lamentano che il primo giudice avrebbe erroneamente respinto l’eccezione d’inammissibilità  con cui gli stessi appellanti avevano dedotto la violazione del divieto di andare contra factum proprium., trattandosi di appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza domiciliare (rectius: presso il paziente) di cittadini residenti nel territorio di Ciampino e Marino.

Il primo giudice ha respinto l’eccezione perchè, a suo dire, la posizione delle due concorrenti non erano affatto assimilabili, avendo il Consorzio appellato - diversamente dall’altra concorrente- correttamente proceduto all’indicazione del costo degli autisti, ricomprendendolo all’interno del costo della manodopera, con la relativa indicazione del relativo “monte ore” e, senza “intaccare” il monte ore “assistenziale”. Il motivo non è  privo di giuridico fondamento perchè, come ha ben rilevato la difesa appellante, nell’economia della tipologia dell’appalto in questione, il servizio di trasporto non pu  che rappresentare un servizio meramente eventuale ed accessorio. Rafforza tale conclusione il rilievo che l’art. 6 del capitolato, la cui rubrica  intitolata “Descrizione del servizio” prevede il mero “rimborso” per il servizio di trasporto indicato nella misura di euro 60.750,00, in proporzione dunque ai chilometri percorsi . E del resto, va qui aggiunto, che in tale previsione viene indicato, con riguardo al servizio di trasporto utenti il solo parametro chilometrico (…chilometraggio pari a 135,000 Km), non facendosi, in realt , riferimento alcuno – diversamente da quanto, invece, precisato per l’attivit  assistenziale l  dove   indicato un monte ore “presunto”. Il costo del trasporto  , dunque, conforme alle prescrizioni capitolari, se inteso come disancorato dal monte ore; ne consegue che - diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice – il costo del lavoro non va ad erodere il monte ore destinato alle prestazioni assistenziali, se correttamente inteso come sganciato dal monte ore stesso. Diversamente ragionando il capitolato avrebbe dovuto indicare un “monte ore” lavorativo per gli autisti, analogamente a quanto stabilito per gli operatori assistenziali. Il “rimborso del servizio di traporto” non poteva, dunque, che essere previsto in favore dello stesso operatore assistenziale che, ove necessario, avrebbe dovuto provvedere anche all’accompagnamento della persona assistita alle eventuali visite mediche. Del resto, dalla documentazione prodotta (rectius: primi giustificativi) emerge che .. – in coerenza con le disposizioni capitolari - ha correttamente indicato, tra le figure addette al servizio, due “addetti al trasporto” (per un totale di 5.400 ore annue), specificando -tra l’altro- che tali ore non sarebbero state riferibili all’attivit  di “trasporto” di cui all’art. 9 del capitolato, ma ricomprese essenzialmente “nelle ore di assistenza”. E ci  in piena aderenza con quanto stabilito dall’art. 8 del capitolato che descrive, l’attività  di assistenza domiciliare, includendovi anche ulteriori attivit  – quali quelle di fornire assistenza ai famigliari, disbrigo pratiche burocratiche etc. – occorrenti per il trasferimento degli assistiti. D’altro canto, che questa sia la interpretazione corretta delle disposizioni capitolari trova ulteriore conferma nell’offerta economica presentata dallo stesso Consorzio appellato che, come puntualmente rilevato dalla difesa del comune, non fa alcun – parimenti - riferimento al costo degli autisti. Nè  tale indicazione può  ritenersi supplita dai giustificativi successivamente integrati dal medesimo appellato a seguito del sub procedimento di anomalia dell’offerta, vigendo il principio della immodificabilit  dell’offerta che possono fare ingresso negli atti di gara. Di qui l’accoglimento della censura in esame, 10. - Dalle svolte considerazioni discende anche l’accoglimento del secondo motivo dedotto, essendo evidente che, a fronte di un’attenta esegesi delle disposizioni del capitolato, devono ritenersi insussistenti i presupposti ex art. 34 c.p.a per fondare, come invece ritenuto dal primo giudice, l’invocato e riconosciuto risarcimento anche per equivalente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli nn. 7206/2021 e 7346/2021, proposti il primo da Comune ed il secondo da ...... accoglie nei sensi di cui in motivazione.

 

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Accolte le nostre tesi: sussiste la colpa grave del medico per aver effettuato un intervento chirurgico presso la casa della salute, anziché far ricoverare il paziente nel vicino ospedale (Corte Conti Centrale n. 507/2021)

La Corte dei Conti Centrale Giurisdizionale, in accoglimento del nostro atto di intervento a sostegno dell'Azienda Sanitaria Locale, ha respinto l'appello del sanitario dipendente.

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Appalti, accolte le nostre tesi: il piano di ammortamento del P.E.F deve avere durata pari alla gara senza ricomprendere la proroga (Cons. Stato, 7638/2021)

Il Consiglio di Stato, ha accolto le nostre tesi, riformando la sentenza del Tar Lazio, a favore di un'impresa seconda classificata in graduatoria, per l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento.

Leggasi testualmente nella sentenza: "L’appellante ha infatti lamentato che la sentenza avrebbe erroneamente interpretato la funzione del PEF in uno alle clausole del disciplinare di gara, recependo acriticamente le deduzioni difensive delle resistenti, pervenendo così a esiti contraddittori (in quanto, nella misura in cui riconosce che il piano economico finanziario è stato redatto su un arco temporale più ampio, non ne avrebbe tuttavia tratto le logiche conseguenze, nel senso di dichiararne l’illegittimità perché calibrato includendo anche il periodo di rinnovo del contratto, meramente opzionale ed eventuale). In sintesi, l’appellante lamenta che la sentenza avrebbe inopinatamente “dequotato” la valenza del PEF, che consente al concorrente di dimostrare la concreta capacità di eseguire correttamente la prestazione per la sua durata attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché del rendimento per il relativo periodo, e all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione, dandole modo di apprezzare la congruenza e l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto (Cons. Stato, V, 13 ottobre 2020, n. 6168; V, 26 maggio 2020, n. 3348; V, 2 settembre 2019, n. 6015; V, 13 aprile 2018, n. 2214). 5. Nel merito, deve premettersi che la sopra richiamata clausola del disciplinare di gara impone ai concorrenti di allegare all’offerta economica «a pena di esclusione» il piano economico-finanziario, «contenente un’analitica disamina delle componenti finanziarie ed economiche della gestione», e cioè «i ricavi e costi del personale, della sicurezza, costi e ricavi di gestione, etc. e dovrà evidenziare un saldo finale di gestione positivo ed un adeguato utile di impresa a favore del concessionario». In linea con quanto statuito dalla sentenza di primo grado, la clausola in questione va interpretata nel senso che l’esclusione è automatica nel solo caso di mancanza del piano, da considerarsi dunque un elemento essenziale dell’offerta, necessario per consentire all’amministrazione concedente di valutarne la sostenibilità economica, sulla base delle componenti positive e negative della gestione.

E’ peraltro causa di esclusione anche l’assenza di margine di gestione positivo e di un adeguato utile, derivante dalla somma algebrica delle poste economiche inerenti alla gestione del servizio affidato in concessione, ma a differenza del caso precedente, di carenza documentale, tale conseguenza può aversi non in via di automatismo, ma solo sulla base di una verifica in concreto sull’attendibilità delle componenti esposte nel piano. Tanto premesso, nel caso di specie una simile verifica è mancata.

Come infatti deduce l’appellante, l'aggiudicataria ha esposto un utile annuo considerando un costo per ammortamenti relativi agli investimenti calcolato su sei anni di concessione, laddove quella in contestazione ha durata quadriennale, mentre il biennio aggiuntivo è fatto oggetto dalla normativa di gara di opzione di rinnovo, e dunque è eventuale e come tale non può essere considerato certo. Ne segue che per questa parte il piano economico-finanziario dell’aggiudicataria non è attendibile, perché recante una potenziale sottostima di una voce di costo in grado di rendere la gestione in perdita, per il maggior costo derivante dall’ammortamento degli investimenti in un numero minore di anni, tale da erodere completamente l’utile esposto. Ciò nonostante il piano in questione non è stato oggetto di richiesta di giustificazioni da parte della stazione appaltante, il cui operato è dunque affetto da carente istruttoria in ordine ad un aspetto decisivo per quanto concerne la valutazione della sostenibilità economica della concessione da affidare. Non sono condivisibili invece le deduzioni difensive dell'appellata, la quale osserva che la parte non ammortizzata degli investimenti fatti per la concessione oggetto di controversia sarebbe comunque recuperata in seguito, nel corso dell’ordinario esercizio dell’impresa, e che l’ammortamento di sei anni esposto nel piano economico-finanziario è conforme a quello fiscale, previsto sul maggiore orizzonte temporale di sette anni. La deduzione così sintetizzata tende infatti a svalutare la funzione del piano nella procedura di affidamento in questione, che è quella di dimostrare la sostenibilità della concessione sulla base delle relative componenti economiche attive e positive rivenienti dalla sua gestione. Rispetto a tale finalità, che impone quindi di avere riguardo esclusivo all’orizzonte temporale della concessione, è dunque irrilevante che il concessionario possa successivamente recuperare i costi ammortizzati. Per valutare la sostenibilità della gestione, che a sua volta è garanzia di corretta esecuzione del contratto, è infatti necessario dimostrare il recupero nel periodo contrattualmente previsto. Ciò pacificamente non è avvenuto nel caso di specie, per cui in esecuzione della presente pronuncia di annullamento la stazione appaltante dovrà riesaminare il piano economico-finanziario dell’aggiudicataria e verificare se sulla base di un ammortamento quadriennale degli investimenti lo stesso espone un margine di gestione positivo ed un utile di impresa. 6. L’appello deve quindi essere accolto ed in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado della Si. Gi. Servizi va accolto nei termini poc’anzi esposti,

Appalto, accolte le nostre tesi: E' illegittima l'esclusione dalla gara di un'impresa per violazioni non definitivamente accertate di imposte e tasse, non potendosi la p.a. sostituire alle prerogative dell'ente impositore (Tar Campania, Napoli, 6987/2021)

Il Tar Campania, sede di Napoli, ha accolto il nostro ricorso a difesa dell'impresa aggiudicataria che era stata esclusa dalla gara di appalto, dopo la stipula del contratto, per asserite (e non comprovate) violazioni non definitivamente accertate di imposte e tasse ai sensi dell'art. 80, comma 4, 2 periodo D.lgs. 50/16.

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 - come novellato dall’art. 8, comma 5 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020 - “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse … secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione…Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo...”. La disposizione distingue due ipotesi concernenti, rispettivamente: - la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (o dei contributi previdenziali), in presenza delle quali è prevista l’automatica esclusione dell’operatore; - l’inadempimento agli obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse (o dei contributi previdenziali) non definitivamente accertato che, viceversa, “può” comportare l’estromissione del partecipante. In entrambe le ipotesi, la valutazione di gravità è predeterminata dal legislatore al raggiungimento della soglia (€ 5.000,00) di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1972. La differenza tra le due previsioni riposa, a ben vedere, sull’automaticità, nel primo caso, ovvero sulla facoltatività del potere di esclusione da parte della stazione appaltante, al verificarsi dei presupposti normativamente previsti. Orbene, nella fattispecie in trattazione, non è contestato che si versi nella seconda ipotesi, per la quale non opera l’automatismo espulsivo proprio della prima ipotesi. Difatti, i rilievi dell’Agenzia delle Entrate riguardano, rispettivamente, n. 3 processi verbali di constatazione che costituiscono, come si vedrà, meri atti istruttori endoprocedimentali, ed un avviso di accertamento, avverso il quale pende giudizio innanzi al giudice tributario; pertanto, non si è in presenza di violazioni definitivamente accertate, intese come “quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione” ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice degli Appalti pubblici. Ai fini dell’adozione dell’atto espulsivo, si palesa pertanto indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante in ordine alla concreta incidenza del requisito carente sulla integrità ed affidabilità dell’operatore. Facendo applicazione dei principi elaborati dall’Adunanza Plenaria n. 16/2020 (§ - 15) in materia di false informazioni rese dai partecipanti alle procedure di affidamento di contratti pubblici (art. 80, comma 5 lett. ‘c-bis’ del D. Lgs. n. 50/2016), può ritenersi che, qualora sia mancata, una simile valutazione non può essere rimessa al giudice amministrativo, ostandovi il principio di separazione dei poteri, che in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall’art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo, secondo cui il giudice non può pronunciare “con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.

Al riguardo, occorre rilevare che la norma non indica i parametri sulla base di quali la stazione appaltante possa procedere con l’esclusione dell’operatore in presenza di debiti connessi ad accertamenti non definitivi, fissando unicamente il criterio della gravità della violazione connessa all’importo di cui all’art. 48 bis. Peraltro, non può neppure ritenersi che l’amministrazione appaltante verifichi nel merito la pretesa dell’erario, sostituendosi alle prerogative dell’ente impositore o del concessionario della riscossione.

Al fine di perimetrare il sindacato dell’amministrazione, può allora richiamarsi il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa che, come noto, impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quando è opportuno (in relazione al risultato che si intende raggiungere) e necessario (cioè non altrimenti surrogabile) per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo bilanciamento degli interessi (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 746/2017).

Dopo la pronuncia di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Milano sfavorevole alla ricorrente – e nelle more della definizione del giudizio di appello – non risulta poi notificato alla ricorrente atto di intimazione per la riscossione frazionata del tributo prevista dall’art. 68 del D. Lgs. n. 546/1992 (“Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso…”). Per l’effetto, non risulta integrata la fattispecie di cui all’art. 80, comma 4, del Codice degli Appalti pubblici che postula, quale condizione ostativa alla partecipazione alla gara, l’inottemperanza a “gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse” avendo l’istante assolto, allo stato e salvo la notifica di ulteriori atti di esecuzione frazionata del tributo, agli obblighi di versamento previsti dalla legge in relazione a contestazioni ritualmente impugnate innanzi agli organi della giustizia tributaria. Le considerazioni svolte conducono, in definitiva, all’accoglimento del ricorso e al conseguente annullamento del provvedimento impugnato con conseguente condanna della parte resistente – in applicazione del criterio della soccombenza di cui agli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.a. - al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

Mi Manda Rai3 - Intervista all'avvocato Gianluca Piccinni di Roma

L'annoso problema della gestione del Cimitero di Guidonia è stato portato all'attenzione della trasmissione di Manda Raitre con l'intervista all'Avv. Gianluca Piccinni in qualità di difensore del concessionario, aggiudicatario della gara di appalto per la gestione ed ampliamento del cimitero.

Nonostante le numerose sentenze del Tar e quella del Consiglio di Stato tutte favorevoli per il concessionario, il Comune di Guidonia, a tutt'oggi, non ha ancora proceduto al collaudo dei 2060 loculi e 690 ossari realizzati e neppure a rimuovere dal cimitero le oltre 195 salme ivi abbandonate.

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Urbanistica, vittoria al Tar: Spetta a Terna e non ad Arpa il calcolo della fascia di rispetto di una servitù di elettrodotto; è legittimo il diniego del permesso di costruire in forza di tale vincolo (Tar Lazio, sent. n. 11233/2021)

Il Tar Lazio Lazio ha accolto le ns. tesi a sostegno di un Comune che aveva annullato d'ufficio il permesso di costruire rilasciato a dei privati per l'esistenza di un servitù di elettrodotto. 

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Appalto Ris/Pacs, sospeso il bando di Aria spa: accolte le nostre tesi (Tar Lombardia, Mi, ord. 1131 del 22/10/2021)

Il Tar Lombardia, in accoglimento delle nostre tesi ha sospeso il bando Ris/Pacs di Aria s.p.a.

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Sospeso il maxi appalto Regione Lombardia sulla sanità: accolte le nostre tesi (Tar Lombardia, decr. Pres. n. 1031/2021)

Il Tar Lombardia, con decreto Presidenziale n. 1031/2021, ha accolto le nostre tesi a difesa di una società del settore, ed ha sospeso, in attesa della decisione collegiale, tutti gli atti di gara per l’affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali da parte di Aria spa (centrale di committenza della Regione Lombardia.

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Appalti igiene urbana, accolte le nostre tesi: la verifica sul rispetto dei minimi salariali retributivi, ai sensi degli artt. 95 co.10 e 97, co.5 lett.d) D.lgs. 50/16, non dà luogo ad un subprocedimento di anomalia (Tar Lazio, 92221 del 4/08/2021)

Il Tar Lazio ha accolte le nostre tesi a difesa di un Comune in un appalto avente ad oggetto il servizio di igiene urbana.

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Appalti, accolte le nostre tesi: va sospesa l'esclusione da una gara di appalto per violazioni non definitivamente ai sensi dell'art. 80, comma 4, 2° periodo D.lgs 50/16 (Tar Campania, Napoli, ord. n. 1216 del 30/06/2021)

Il Tar Campania, sede di Napoli, ha accolto in sede cautelare il ricorso proposto in favore di un'impresa avverso l'esclusione da una gara di appalto per violazione non definitive, ai sensi dell'art. 80, comma 4, 2° periodo D.lgs. 50/16

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Appalti, accolte le nostre tesi: è inammissibile il ricorso contro l'annullamento d'ufficio di una gara di appalto in presenza di una mera proposta di aggiudicazione (Tar Latina, 404 del 28/06/2021)

Edilizia, il Consiglio di Stato ha accolto le nostre tesi: va respinta la domanda di Piano Urbanistico Attuativo, unitamente alla domanda di permesso di costruire, in assenza delle necessarie opere di urbanizzazione (Cons. Stato, 8/06/2021 n. 4378)

Il Consiglio di Stato ha accolto le nostre tesi, respingendo l'appello di un imprenditore che aveva presentato la domanda di P.U.A.

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Urbanistica, accolte le nostre tesi: è legittimo il vincolo di notevole interesse pubblico della Campagna Romana che si connota per l'ampiezza dei quadri panoramici, a prescindere dalla frammentarietà edilizia esistente (Tar Lazio 6595/2021)

Il Tar ha accolto le nostre tesi a difesa di un ente locale avverso il ricorso di un imprenditore che ha impugnato il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dell'11.03.2020 recante la “Dichiarazione di Notevole Interesse pubblico dell'area sita nei Comuni di Marino, Castel Gandolfo e Albano Laziale, denominata «LaCampagna romana tra la via Nettunense e l'Agro romano (tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto)»” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 02.04.2020 unitamente a tutti i relativi allegati e, in particolare, al suo allegato n. 16 recante “Relazione istruttoria: osservazioni e controdeduzioni” alle osservazioni presentate avverso la “Proposta di dichiarazione di Notevole Interesse pubblico dell'area sita nei Comuni di Marino, Castel Gandolfo e Albano Laziale, denominata «La Campagna romana tra la via Nettunense e l'Agro romano (tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto)».

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Edilizia, il Consiglio di Stato ha accolto le nostre tesi: è variante essenziale la modifica di localizzazione del fabbricato e del sedime unitamente alla modifica della sagoma e dell'altezza (Cons. Stato n. 4202 del 1/06/2021)

Il Consiglio di Stato ha accolto le nostre tesi a favore di un noto Comune del Lazio, respingendo l'appello di una società di costruzioni.

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Appalti, accolte le nostre tesi: va respinta la domanda cautelare per un appalto avente ad oggetto la redazione del Piano urbanistico comunale generale, per intervenuta stipula del contratto e avvio del servizio (Cons. Stato n. 2771 del 21/05/2021)

Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di un Comune, ha rigettato la domanda di sospensiva con la seguente motivazione.

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Il Sole 24 ore ha riconosciuto lo studio Piccinni & Partners tra gli "studi legali dell’anno 2021" nell'area del diritto amministrativo e appalti ("Il Sole 24 Ore" 17/05/2021)

In data  17 maggio, il prestigioso quotidiano de Il "Sole 24 ORE" ha pubblicato il Report "Gli Studi Legali dell’anno 2021" in allegato al quotidiano. 

Questa indagine indipendente, ha avuto lo scopo di identificare per i lettori del Sole 24 ORE le eccellenze del panorama legale italiano, tra le quali è stato riconosciuto lo "Studio Legale Avv. Gianluca Piccinni", segnalato tra i migliori sul territorio nazionale nel settore del diritto Amministrativo e Appalti.
https://lab24.ilsole24ore.com/studi-legali-2021/

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