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Articoli - Avvocato Gianluca Piccinni Roma

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Università, concorso ricercatore con fondi PNRR, accolte le ns. tesi: un portfolio di progetti allegato al curriculum di un architetto è legittimo perché ha una funzione illustrativa. (Tar Lazio, sent. 17035/2023)

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di un concorrente che ha impugnato la graduatoria e la nomina del vincitore della procedura per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A” della Sapienza- Università di Roma che è stato difeso dal nostro studio, dichiarando irricevibile il ricorso per tardività del ricorso e parzialmente anche dei motivi aggiunti, respingendo nel merito le altre censure dei motivi aggiunti.

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "Ritenuto che: -il richiamato ricorso principale è irricevibile; -il ricorso, secondo quanto emerge dagli atti, concerne una procedura amministrativa avente a oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

-al giudizio si applica quindi il rito ex art. 12-bis del D.L. 68/2022, riguardante accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR, compreso l’art. 119, comma 2, del codice del processo amministrativo, richiamato “in ogni caso” dal citato art. 12-bis, comma 5, e il relativo dimezzamento dei termini di deposito del ricorso, da trenta a quindici giorni; -non può dubitarsi che il termine di deposito sia un termine processuale, incluso fra quelli soggetti ad abbreviazione ai sensi dell’art. 119, comma 2, cit., con espressa esclusione della notifica dei ricorsi di primo grado e delle altre eccezioni previste dalla disposizione citata, nella considerazione che, con il deposito, il ricorrente istaura il rapporto processuale fra le parti e l’Autorità giudiziaria, chiamata a decidere nel processo; -l’inclusione di detto termine è pienamente conforme alla ratio acceleratoria dell’art. 12-bis cit., dato che l’anteriorità del deposito del ricorso ne rende più tempestivo l’esame;

-la tardività del deposito del ricorso principale, intervenuto oltre il termine previsto di quindici giorni, non è suscettibile di consentire la rimessione in termini per errore scusabile, stante la chiarezza del disposto normativo al riguardo (TAR Lazio, Seconda-quater, 7231 del 27 aprile 2023 e giurisprudenza ivi richiamata) e la circostanza che il ricorrente sovrappone, nella sua istanza di rimessione in termini contenuta nella replica del 27 ottobre 2023, l’irricevibilità per tardività del deposito, oltre il termine previsto, alla diversa questione della tempestiva proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti (cfr. art. 35 co. 1 lettera a del codice del processo amministrativo); Ritenuto che: -con atto notificato il 18 e depositato il 25 settembre 2023, come accennato, parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, avverso gli atti in epigrafe indicati, deducendo tempestività di questo mezzo processuale in ragione del sopravvenuto deposito in giudizio, in data 21 giugno 2023, di una relazione della commissione giudicatrice e dell’intervenuto riscontro ad un accesso agli atti, in data 11 settembre 2023; -il ricorso per motivi aggiunti è in parte irricevibile, come da avviso ex art. 73 c.p.a. reso all’udienza pubblica del 7 novembre 2023 e in adesione all’espressa eccezione formulata dal controinteressato nella memoria di merito, in quanto parte ricorrente argomenta, tramite la lettura delle controdeduzioni tecniche della commissione depositate in giudizio e l’esito dell’accesso agli atti, l’emergere di nuovi e autonomi vizi degli atti impugnati, il che non è nel merito condivisibile, in particolare perché il ricorrente utilizza l’istituto dei motivi aggiunti per censurare di vizi solo poteticamente nuovi gli atti già gravati con il ricorso principale, a termine di decadenza ex art. 41 c.p.a. già intervenuto; -in particolare, il secondo motivo aggiunto deduce inapplicabilità dell’articolo 3, comma 7, della legge 127/1997, sulla rilevanza nella valutazione concorsuale della minore età del candidato controinteressato, nel senso che si sarebbe appurato, tramite il deposito di detta relazione in giudizio (doc. 18 dell’Università), che la commissione ha inteso attribuire valore premiale alla minore età del candidato ....., rispetto al candidato di pari valore .....i. L’art. 3, comma 7, cit. sarebbe stato a torto applicato dalla commissione, perché a dire del ricorrente sarebbe applicabile solo ai concorsi per titoli e prove di esame, laddove l’art. 24 della legge 240/2010, comma 2, lett. c, prevede, nel testo riportato nell’atto, che “sono esclusi esami scritti e orali” per la procedura de qua; -la descritta tesi è infondata. La relazione, sul punto, afferma: “(La commissione) In questo tipo di esercizio il ricorrente si sostituisce alla commissione e introduce asserzioni interpretative opinabili sulla quantità e la qualità dei titoli. Il master universitario, le borse di studio e gli assegni di ricerca, infatti vengono "contati" dal ricorrente come titoli equipollenti, invece attengono procedure e valori diversi: alcuni sono crediti universitari conseguiti da studente di terzo livello (master, dottorato, borsista... post lauream), altri sono titoli di ricerca post doc. ricorrente non ha conseguito due assegni di ricerca, controinteressato sì. Quindi i confronti non sono fra titoli omogenei. Inoltre: L’articolo 3, comma 7, della legge 127/1997, e s.m. ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età”. A prescindere dalla ipotizzata inapplicabilità alla procedura dell’art. 3, comma 7 della legge 127/1997, del tutto impregiudicata, non risulta dai verbali della procedura che sulla valutazione del candidato omissis abbia influito la sua minore età e la censura del ricorrente, proposta in data 18 settembre 2023, è quindi intempestiva, perché basata sull’ipotetica integrazione postuma della motivazione data dalla relazione, contenente controdeduzioni tecniche e depositata in giudizio; -il terzo motivo aggiunto deduce che la citata relazione di controdeduzioni tecniche avrebbe attestato l’illegittima adozione di valori soglia, per la valutazione delle pubblicazioni, derivanti dal D.M. 8 agosto 2018 n. 589, per l’abilitazione scientifica nazionale, ma l’adozione di detti criteri è dipesa dall’art. 5 del bando secondo cui “la commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati…numero e qualità degli articoli e dei contributi…per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l’ASN in relazione al SC cui la procedura è riferita” (doc.1 dell’Università), sicché la censura proposta il 18 settembre 2023 è intempestiva;

-l’unico motivo aggiunto al quale potrebbe attribuirsi carattere autonomo e tempestivo è il primo, con il quale si deduce che il controinteressato e altri candidati hanno allegato al proprio curriculum vitae un portfolio di progetti, documentati fotograficamente, in asserita violazione della previsione del bando che prevedeva la possibilità, a dire del ricorrente esclusiva, di presentare il cv in formato europeo, secondo lo schema tipo di cui all’allegato b del bando. Tuttavia, in disparte l’eccezione del controinteressato dell’intervenuta piena e completa conoscenza del curriculum sull’albo dell’Università in data 14 marzo 2023, su analoga doglianza si è già pronunciato il Consiglio di Stato, affermando che “Il motivo non è fondato, in quanto, come correttamente messo in rilievo dal primo giudice, il curriculum illustrato, presentato unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, può rilevare come illustrazione e documentazione dei titoli già indicati nel curriculum vitae” (Cons. Stato, VI, 5118 del 5 dicembre 2016), motivazione che comporta l’infondatezza, nel merito, del primo motivo aggiunto; -la riferita doglianza è, peraltro, inammissibile per carenza di interesse, perché da sola non implica il superamento della prova di resistenza (TAR Lazio, sez. III-ter, 5 aprile 2023, n. 5765) e, in ogni caso, è ulteriormente infondata perché nessuna norma impediva la presentazione di allegati fotografici al cv dei candidati o, comunque, l’esercizio dell’equipollente possibilità di descrivere e illustrare il merito tecnico degli elaborati progettuali, trattandosi di concorso per ricercatore in “architettura e progetto”;

Project financing, accolte le ns. tesi: è legittima la revoca di un'aggiudicazione definitiva di una concessione per l'ampliamento e gestione del cimitero, in caso di azzeramento del rischio operativo (Tar Campobasso, sent.n. 287/2023)

Il Tar di Campobasso, in accoglimento delle nostre tesi, ha rigettato il ricorso di un Rti promotore aggiudicatario di una procedura di gara per l'ampliamento del cimitero comunale.

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "3. Principiando ora con l’analisi delle successive censure ordinarie di legittimità della Cosvim, il Collegio ritiene di potersi esimere dal valutare le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune nelle proprie memorie in ragione della infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti. 4. Ciò posto, il Collegio ritiene di doversi preliminarmente soffermare sulla propedeutica tematica della qualificazione giuridica dei provvedimenti impugnati quali revoche o annullamenti d’ufficio, sollecitata dalla ricorrente con le doglianze di cui ai paragrafi 6.2. del ricorso principale e 2.2. dei motivi aggiunti. 4.1. Per mezzo di dette doglianze la ricorrente contesta la qualificazione giuridica di “revoca” impressa dall’Amministrazione sui provvedimenti impugnati. A suo dire il Comune, attraverso un’indebita operazione di “ricerca” di possibili elementi di illegittimità dei propri atti precedenti, avrebbe in verità dato luogo, con i provvedimenti impugnati, a una complessiva operazione di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990: e questa sarebbe inevitabilmente afflitta da illegittimità per la decorrenza del termine perentorio di 12 mesi dalla adozione degli atti oggetto di siffatto annullamento. 4.2. Sennonché, i provvedimenti impugnati a parere del Collegio sono indubbiamente delle revoche. 4.2.1. La consolidata giurisprudenza in materia, cui questo Tribunale non può che aderire, rileva che il potere di revoca di cui all’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990 può contemplare ben tre alternativi presupposti: i sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto, e, infine, la nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi). Tra detti presupposti alternativi, di particolare ampiezza è sicuramente quello corrispondente al c.d. ius poenitendi dell’Amministrazione, esercitabile in forza di una nuova (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario. Difatti, può essere ritenuto adeguatamente motivato un provvedimento di revoca consistente in “una nuova valutazione dell'interesse pubblico in virtù dell'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nell'esercizio dello ius poenitendi” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7927). 4.2.2. Orbene, deve osservarsi che proprio in rapporto all’esercizio dello ius poenitendi l’Amministrazione può ben prendere in considerazione – e a fondamento del proprio agere – anche delle circostanze che possono contemporaneamente presentarsi come “motivo di illegittimità del provvedimento o ragione di inopportunità dello stesso” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2023, n. 7927). Nel novero di simili circostanze rientrano tipicamente quelle produttive di durevoli effetti ex se dannosi per l’interesse pubblico, oltre che discendenti da atti illegittimi. 4.2.3. Non vi è dubbio, dunque, che l’Amministrazione possa esprimersi ex post con una propria valutazione sugli elementi originari del project financing e sulla successiva procedura di gara, in quanto eventuali invalidità delle dette procedure, pur divenute oramai in se stesse “incensurabili” dinanzi al G.A. o mediante l’annullamento d’ufficio, potrebbero continuare a produrre effetti dannosi per la collettività, e giustificare in questo modo il ricorso da parte della P.A. al proprio potere di revoca. 4.2.4. Gli atti impugnati costituiscono dunque degli atti di revoca, e la loro legittimità va verificata alla stregua della sola disciplina propria di tale modello di atto di ritiro. 5. In coerenza con la logica di fondo appena delineata, non può trovare accoglimento l’ulteriore rilievo, addotto dalla ricorrente nelle doglianze congiunte di cui ai paragrafi 6.1.b del ricorso principale e 2.1.b. dei motivi aggiunti, secondo cui l’esercizio del potere di autotutela sarebbe stato in concreto precluso, all’Amministrazione, dall’onere di rinegoziazione del progetto di finanza che sarebbe insorto fra le parti a seguito delle sopravvenienze. 5.1. Per quanto nel caso di specie la ricorrente avesse conseguito anche l’aggiudicazione definitiva della concessione, il Collegio non ritiene che all’Amministrazione fosse inibito il potere d’intervento in autotutela. 5.2. Ciò essenzialmente per due ragioni. 5.2.1. Da un lato, l’Amministrazione detiene un’ampia discrezionalità amministrativa in ordine alla dichiarazione dell’interesse pubblico al progetto, e, quindi, di riflesso, anche ai fini della sua revoca. Il Consiglio di Stato, statuendo proprio sul tema di interesse, ha evidenziato che “l'amministrazione aggiudicatrice non sia tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione anche in un momento successivo a quello in cui una proposta di realizzazione di lavori pubblici sia stata dichiarata di pubblico interesse e, quindi, sia stato individuato il promotore privato (cfr., oltre ai precedenti su citati, anche Cons. Stato, V, 18 gennaio 2017, n. 207 e da ultimo, Cons. Stato, V, 4 febbraio 2019, n. 820), a maggior ragione siffatta conclusione s'impone quando si tratti di valutare se il progetto proposto abbia i contenuti necessari a soddisfare l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione in un determinato momento storico. La relativa valutazione, rispondente all'ampia discrezionalità amministrativa di cui si è detto, è perciò sindacabile solo se la scelta infine compiuta dalla pubblica amministrazione si discosti manifestamente dai generali canoni di ragionevolezza, economicità ed efficacia dell'attività amministrativa, senza dimenticare che la presentazione della proposta, pur quando sollecitata dall'amministrazione aggiudicatrice con l'inserimento dell'opera o dei lavori pubblici nella programmazione, fa sorgere in capo al proponente l'interesse pretensivo alla relativa valutazione, alla stregua dei criteri individuati dalla legge e dall'avviso pubblico, non anche quello al riconoscimento della corrispondenza del progetto al pubblico interesse, a maggior ragione quando questa venga impedita da norme od eventi sopravvenuti alla presentazione della proposta o da nuove valutazioni dell'interesse pubblico originario alla stregua della proposta come risultante anche all'esito dell'attività istruttoria svolta in collaborazione con il proponente”(cfr., Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2019, n. 7833). 5.2.2. Dall’altro lato, e pur in presenza anche di un’aggiudicazione definitiva di una commessa pubblica (appalto o concessione che sia), l’ordinamento non riconosce comunque all’aggiudicatario un incondizionato diritto soggettivo alla stipulazione del relativo contratto, coercibile nei confronti dell’Amministrazione: e, conseguentemente, nemmeno un cogente obbligo di rinegoziazione, in presenza di sopravvenienze, in capo alla P.A., che le possa inibire il ricorso all’autotutela. La perduranza della fase pubblicistica, ancorché ridotta dopo l’aggiudicazione, fa infatti sopravvivere il potere di autotutela dell’Amministrazione. La consolidata giurisprudenza amministrativa ha, invero, rilevato che dinanzi alla legittima istanza dell’aggiudicatario in ordine alla stipulazione del contratto, fatta valere davanti al G.A. con l’azione avverso il silenzio ex art. 117 del cod. proc. amm., “vi è un obbligo della Stazione appaltante di determinarsi, esprimendo e comunicando la definitiva volontà di stipulare o meno il contratto in questione e, in caso affermativo, invitando la società alla sottoscrizione dello stesso”: ma tale obbligo giuridico di provvedere “non ha, dunque, ad oggetto la conclusione del contratto — esito questo a cui l'Amministrazione non è vincolata — bensì la determinazione, di natura prettamente autoritativa e come tale equiparabile ad un provvedimento, della volontà di addivenire o meno alla sua stipulazione” (cfr., tra le molte, T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 7 settembre 2022, n. 11610). 5.3. Quanto appena esposto avvia a reiezione anche le connesse censure di legittimità di cui ai paragrafi 2.1.c. e 2.1.d. dei motivi aggiunti con riferimento alla determinazione dirigenziale di revoca dell’aggiudicazione. L’aggiudicazione definitiva della procedura di gara, è il caso di ribadirlo, non attribuiva alla Cosvim alcun diritto perfetto alla stipulazione del contratto di concessione, bensì solo un’aspettativa qualificata, che come tale ben poteva quindi essere travolta da una sopravvenuta determinazione dell’Amministrazione di revocare in toto la procedura di gara, a seguito della revoca della pregressa dichiarazione di pubblico interesse del progetto che ne costituiva presupposto e fondamento.D’altra parte, come rammentato dal Comune nella determinazione di revoca dell’aggiudicazione, lo stesso bando di gara e il disciplinare, accettati dalla ricorrente, avevano “previsto la facoltà dell’Ente di revocare l’aggiudicazione definitiva con espressa rinuncia del concorrente ad ogni pretesa economica in caso di revoca dell’aggiudicazione”. 5.4. Pertanto, per le ragioni sopra esposte, neanche le doglianze di cui ai paragrafi 6.1.b del ricorso principale, 2.1.b., 2.1.c. e 2.1.d. dei motivi aggiunti possono trovare accoglimento. 6. Né tantomeno un tale cogente obbligo di rinegoziazione del progetto potrebbe ricavarsi dai principi generali del risultato, della fiducia e della buona fede e legittimo affidamento introdotti, solo nelle more del giudizio, dal nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, come invece la ricorrente ha adombrato nelle doglianze congiunte di cui al paragrafo 6.1.c. del ricorso principale. Anche a voler ipoteticamente ritenere, infatti, che detti principi fossero già desumibili dalla normativa vigente al tempo dell’adozione degli atti qui impugnati, gli stessi comunque non sarebbero stati preclusivi dell’esercizio del potere di revoca da parte dell’Amministrazione. Il rapporto nascente dall’aggiudicazione di un contratto è invero pur sempre un rapporto speciale di diritto pubblico, ove la buona fede e il legittimo affidamento devono necessariamente confrontarsi con il principio pubblicistico dell’inesauribilità del potere amministrativo. 7. Richiamata la natura di revoca dei provvedimenti impugnati, il Collegio ritiene di dover ora scrutinare le censure congiunte di incompetenza della Giunta Comunale, e poi del Dirigente del Settore dei Lavori Pubblici-Manutenzioni, ad assumere le revoche per cui è causa.

Appalti servizi digitali, accolte le ns. tesi: l’iscrizione al registro marketplace dei conservatori è requisito di idoneità professionale obbligatorio, mentre l’iscrizione al cloud market place è requisito eventuale (Cons. Stato, 9129/2023)

Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di un Rti aggiudicatario della gara di appalto di Estar avente ad oggetto il servizio di conservazione dei documenti informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Toscana e dello stesso ente, ha respinto l'appello del secondo classificato.

Leggasi testualmente nella sentenza del Consiglio di Stato: "I punti centrali della controversia riguardano innanzitutto la possibilità che il servizio oggetto di gara potesse essere reso anche senza l’iscrizione del registro Agid cloud marketplace e poi che lo stesso dovesse essere realizzato esclusivamente in modalità cloud (cioè su un hardware remoto). 13. In proposito, va preliminarmente osservato che la procedura di gara in esame aveva ad oggetto l’acquisizione di un servizio di conservazione dati, con i relativi servizi di gestione e manutenzione, per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Toscana e per Estar, ente committente. Il servizio doveva garantire la conservazione di documentazione digitale tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie atte a garantirne le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità. In particolare, la conservazione dei documenti informatici, di quelli sanitari informatici ed dei documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi associati, nonché le aggregazioni documentali informatiche (fascicoli) con i metadati ad esse associati contenenti i riferimenti univocamente identificativi dei singoli documenti che costituivano le aggregazioni medesime, nel rispetto di quanto indicato per l’Amministrazione pubblica dall’articolo 67, comma 2, del DPR n. 445 del 2000 e dall’ art. 44, comma 1bis, del d.lgs. n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale – di seguito CAD). 13.1. In sostanza, il soggetto che avrebbe erogato il servizio doveva impegnarsi a garantire la conservazione dei documenti trasferiti ed il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore per i sistemi di conservazione, assumendo la totale responsabilità sulla custodia dei dati a partire dal punto di prelievo all’interno delle aziende. 13.2. Le concrete modalità di effettuazione del servizio di conservazione dei dati non necessariamente dovevano far riferimento all’utilizzo di un cloud, potendo la stessa conservazione essere realizzata attraverso anche un server interno dedicato nelle diverse strutture. 13.3. L’ente appaltante ha poi richiesto ai partecipanti l’iscrizione al marketplace dei conservatori di Agid (l’indicazione al cloud marketplace, contenuta nel modello 10 riproduttivo dell’art. 7.1, lett.b, del disciplinare, è stato un refuso corretto da Estar con i chiarimenti del 26 maggio 2022. La stessa indicazione è stata quindi seguita da tutti i concorrenti che hanno inserito la data di iscrizione al marketplace dei conservatori e non al cloud marketplace). 14. Ciò premesso, deve ritenersi infondato il primo i motivo di censura relativo alla necessità dell’iscrizione nel registro Agid cloud marketplace, a prescindere dall’eccezione di inammissibilità dello stesso motivo dedotta dall’ente appellato e dalle intimate (la ricorrente avrebbe fatto acquiescenza in quanto non avrebbe contestato in sede di gara le disposizioni relative al requisito del marketplace dei servizi di conservazione ed anzi avrebbe depositato il documento relativo alla stessa iscrizione senza produrre in sede di gara il requisito dell’iscrizione al cloud marketplace). 14.1. Come sopra evidenziato, l’oggetto di gara è il servizio di conservazione dati, senza che sia stato previsto nella lex specialis che lo stesso dovesse essere svolto attraverso sistemi cloud. Più nel dettaglio, il capitolato tecnico qualifica il servizio oggetto di gara come “insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato, garantendo nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità dei documenti”. Nella sostanza, lo svolgimento di diverse attività rivolte alla conservazione dei dati. 14.2. D’altra parte, lo stesso bando di gara specifica che l’oggetto del servizio è “concepito in una ottica di outsourcing “chiavi in mano” e dovrà consentire la presa in carico e la gestione sia dello storico che dei nuovi documenti per tutto il periodo contrattualizzato o fino all’eventuale scarto, garantendone la conservazione a norma di immagini, documenti, dei fascicoli informatici e dei relativi metadati associati, e di quant’altro le Aziende riterranno necessario conservare in maniera Digitale” ed ancora che “Il servizio di archiviazione centralizzata dovrà essere realizzato presso Data Center del Fornitore, il quale dovrà fornire altresì il servizio di connettività tra il Data Center e le sorgenti documentali delle aziende sanitarie, la gestione e manutenzione degli apparati e del software dedicato al servizio” (cfr. 1.1 Obiettivi). 14.3. L’art. 3.1 del disciplinare chiarisce poi che “obiettivo della procedura è l’acquisizione di un servizio della conservazione e i relativi servizi di gestione e manutenzione, conforme alla normativa (“Servizio”), operativo su scala regionale, da destinare alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Toscana e ad ESTAR per la conservazione dei documenti informatici prodotti da ciascuna Azienda”. In sintesi, dunque, oggetto di gara è un servizio di conservazione a norma senza che sia prevista l’obbligatorietà di una infrastruttura cloud. 14.4. Quanto alle norme di rango più elevato, l’art. 34, comma 1 bis, del CAD (introdotto dal d.l. n. 76 del 2020) ha disposto che le Amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici all’interno o affidando la stessa a soggetti esterni in possesso dei requisiti di qualità, sicurezza e organizzazione individuati da apposite linee guida dell’Agid (linee guida pubblicate nella G.U. n. 259 del 29 ottobre 2020). Il successivo regolamento di Agid del 2021(determinazione n. 628/2021 del 15 dicembre 2021) ha indicato i requisiti generali, prevedendo, tra l’altro, cosa si dovesse intendere per cloud (cioè un insieme di infrastrutture remote utilizzate come risorsa virtuale per la memorizzazione e l’elaborazione). 14.5. Solo in relazione a tale ultima ipotesi (modalità cloud) si è posto nel capitolato (art.5) l’obbligo di iscrizione al “catalogo dei servizi cloud per la P.A. qualificati” previsto dalla circolare Agid n. 3 del 9 aprile 2018. Le Amministrazioni pubbliche sono infatti tenute a prevedere nei contratti aventi ad oggetto servizi cloud gli indicatori dei livelli di servizio (SLI) obbligatori pubblicati nel catalogo dei servizi cloud per la PA qualificati (secondo quanto previsto da ACN – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale). 15. Nel contesto sopra delineato deve pertanto ritenersi legittimo il provvedimento di aggiudicazione di una gara pubblica, indetta per l’affidamento del servizio di conservazione dei documenti informatici, in favore di un soggetto risultato in possesso del requisito di idoneità professionale della iscrizione al registro generale denominato marketplace dei conservatori, a nulla rilevando che lo stesso non sia iscritto anche allo specifico registro denominato cloud marketplace. 15.1. L’iscrizione al registro generale denominato marketplace dei conservatori costituisce requisito di idoneità professionale ineludibile, mentre l’iscrizione allo specifico registro denominato cloud marketplace è requisito eventuale, che si rende necessario solo se l’operatore economico intenda offrire un servizio di conservazione in modalità cloud, dotato di tutte le caratteristiche descritte nella circolare Agid n. 3 del 2018.16. Nel caso di specie, il servizio offerto dal RTI aggiudicatario si fonda su una struttura interna riservata ad Estar e alle aziende sanitarie toscane mediante l’uso di un hardware dedicato (cfr. offerta tecnicaaggiudicatario). Dunque, non un servizio in modalità cloud con infrastrutture potenzialmente utilizzabili anche da altri utenti, ma svolto con l’utilizzo di una piattaforma tecnologica fisicamente individuata. 16. Tuttavia, l’appellante, soprattutto nel secondo motivo di appello, sottolinea che le concrete modalità di effettuazione del servizio integrerebbero comunque un servizio erogato esclusivamente in modalità cloud mediante un sistema di conservazione denominato Scryba e un hardware dedicato in modalità Iaas (espressione riconducibile ad una categoria di servizi cloud), nonché una infrastruttura cloud multitenant condivisa tra i diversi utenti cui è destinato il servizio. 16.1. In realtà: il sistema di conservazione è di proprietà di.. e non è configurato come cloud, ma operante su un supporto fisico (cfr. punto 5.2 offerta); la modalità Iaas riguarda la gestione interna dell’hardware (cfr. pag. 78 dell’offerta) e non è a disposizione della stazione appaltante; l’infrastruttura proposta è dedicata e non condivide alcuna componente con altri clienti. 17. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata

Impianti fotovoltaici, accolte le nostre tesi: è illegittimo il silenzio della Regione sul rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Tar Basilicata, 523/2023)

Il Tar ha accolto il nostro ricorso volto a chiedere l'annullamento del silenzio rifiuto per conto di un'impresa che è in attesa di ricevere il rilascio del PAUR per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Leggasi testualmente: La OMISSIS con istanza ha chiesto alla Regione Basilicata il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nei Comuni di un parco eolico, composto da 8 aerogeneratori, avente la potenza compressiva di 25,8 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale.

La OMISSIS. ha trasmesso la documentazione, richiesta con i verbali delle Conferenze di Servizi del 31.3.2021 e del 23.9.2021. Nella terza riunione del 24.3.2022 la Conferenza di servizi ha precisato che non può “essere espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale”, stabilendo, però, che tale giudizio negativo “si intenderà definitivo, qualora non pervengono osservazioni nel termine di 10 giorni dalla notifica del presente verbale”, che è stato trasmesso alla  OMISSIS soltanto con pec del 30.6.2022. La OMISSIS  -prima con nota dell’11.7.2022 ha presentato le richieste osservazioni ed ha chiesto la Regione Basilicata di concludere il procedimento in discorso; -e poi con il presente ricorso notificato l’11.4.2023 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e depositato il 12.4.2023, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza del 12.8.2019, sollecitata con la nota dell’11.7.2022, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990. 

In via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso in epigrafe, tenuto conto del termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, del termine procedimentale ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006 di 275 giorni, della sospensione feriale dei termini processuali ed anche perché secondo questo Tribunale (cfr. Sentenze n. 453 del 9.6.2022, n. 345 del 22.5.2020 e n. 756 del 3.12.2020) la diffida, finalizzata alla conclusione del procedimento, può essere equiparata ad una nuova istanza. Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto la Regione, ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990, deve concludere il procedimento di cui è causa. Pertanto, si concede alla Regione Basilicata il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente decisione, che avverrà a cura della parte ricorrente. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come Commissario ad acta, affinché provveda, il Dirigente preposto alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (con facoltà di delega), con onere a carico della Regione inadempiente che sarà liquidato ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.5.2002 con separato Decreto Collegiale. In base all’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti. La presente decisione va, altresì, trasmessa alla Giunta regionale della Basilicata, per le valutazioni e il seguito di competenza, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della medesima L. n. 241/1990, secondo cui “la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.

Appalti, nomina Collegio Tecnico Consultivo, accoglimento: Il Tribunale ha accertato l'obbligatorietà della costituzione del collegio per le concessioni miste lavori/servizi ed ha imposto alle parti di nominare il Presidente (Trib. Tivoli, decr. Pres. 17/

Il Tribunale di Tivoli ha accolto il nostro ricorso, a tutela del concessionario di servizi e lavori, volto alla costituzione del Collegio Tecnico Consultivo, vista l'inadempienza del Comune all'obbligo di costituzione stabilito dall’art. 6 del D.l. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020 n. 120 e sulla base del procedimento indicato dall’art. 2.3 delle Linee Guida Attuative approvate con D.M. 703/2022.

Leggasi testualmente nel decreto Presidenziale: "L’art. 6 del D.l. 76/2020, convertito in legge 11.9.2020 n. 120, prevede al comma 1 che “Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data”. Con decorrenza dall’1 luglio 2023, il d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici- in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici- all’art. 215 ha recepito la regolamentazione dell’istituto nei termini che seguono: “Collegio consultivo tecnico. 1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalita' di cui all'allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio e' obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.2 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.

La procedura da seguire in caso di inottemperanza all’obbligo di costituzione del Collegio consultivo tecnico era stabilita, al momento della proposizione del ricorso in esame, dall’art. 2.3 delle Linee Guida Attuative approvate con D.M. 703/2022, che prevedevano che “2.3.1. L'inottemperanza dell'obbligo di costituzione del CCT, ovvero il ritardo nella costituzione dello stesso, nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020 ed e' valutabile sia ai fini della responsabilita' dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della c.d. buona fede contrattuale.

2.3.2. Ove la costituzione del CCT non sia intervenuta nei termini previsti dall'art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 76/2020, il responsabile dell'unita' organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 esercita il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante, nei termini ridotti di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/1990.

2.3.3. In caso di mancata designazione la parte non inadempiente puo' rivolgersi al Presidente del tribunale ordinario dove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT”. A seguito della recente entrata in vigore del Codice degli appalti è l’allegato V.2, che disciplina le “Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnico” a regolamentare la procedura. In particolare l’articolo 1, intitolato “Formazione del Collegio e compensi”, prevede al comma 2 che “I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1dell'articolo 2, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo interesse”.

Quanto poi alla “Costituzione e insediamento del Collegio” è l’art.2 a prevedere che “1. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, e' valutabile sia ai fini della responsabilita' dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente puo' rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT”. ****

Così evidenziata la normativa vigente, ricorrono nel caso in esame i presupposti per l’obbligatoria costituzione del Collegio consultivo tecnico. In primo luogo si osserva che, a seguito di procedura di gara ristretta indetta dal Comune (bando pubblicato sul GUCE in data 21.2.2013), avente ad oggetto sia la realizzazione dell’ampliamento del cimitero esistente che la gestione completa del cimitero esistente e di quello nuovo da erigere, il Consorzio è concessionario dei servizi cimiteriali dell’ente comunale per la durata di venticinque anni, in forza di contratto stipulato in data 9.10.2014; tale contratto prevede, oltre alla gestione del cimitero esistente e di quello nuovo da erigere, la realizzazione di lavori di ampliamento dell’importo di euro 19.990.000,00 (come risulta dal quadro economico allegato alla documentazione di gara), eccedente la soglia comunitaria di cui all’art. 35 d. lgs. 50/16 (pari ad euro 5.350.000,00), applicabile in virtù del disposto dell’art. 226 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Accertato il ricorrere dei presupposti per l’obbligatorietà della costituzione del Collegio consultivo tecnico, non risulta contestato da parte del Comune resistente il diniego alla procedura di nomina del proprio componente e del presidente del collegio.

 P.Q.M.

 accerta e dichiara l’obbligatorietà della costituzione del Collegio consultivo tecnico;

Sanità, strutture accreditate, accoglimento: le schede RAD (accettazione e dimissioni) hanno valenza unilaterale e non probante (Cass. ord. 19509/2023)

La Suprema Corte di Cassazione ha accolto le nostre tesi a difese di un'Azienda sanitaria, dichiarando inammissibile il ricorso di una società factoring per conto di una struttura sanitaria accreditata.

Leggasi testualmente nell'ordinanza della Suprema Corte: "2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione della regola sull’assolvimento e sulla distribuzione dell’onere probatorio; violazione degli artt.115, 116 cod.proc.civ., nonché dell’art.2697 cod.civ. 2.2.- La censura riguarda la statuizione con cui la Corte di appello ha ritenuto che il gravame proposto da ...Factor in ordine alla pretesa genericità dell’exceptio inademplimenti avversaria non avesse chiarito né tale profilo di genericità, né sotto quale profilo non le avesse consentito di percepire la riferibilità dell’eccezione al mancato adempimento delle controprestazioni a suo carico. A parere della ricorrente la decisione sarebbe frutto di una mancata analisi e valutazione delle difese delle controparti sin dal primo grado di giudizio, in contrasto con le disposizioni codicistiche invocate, come cerca di illustrare riportando le difese avverse svolte in primo grado. Sotto questo profilo la censura è inammissibile perché non si appunta sulla statuizione indicata, né la contrasta mediante adeguata illustrazione del motivo di gravame svolto e della sua specificità, in violazione del principio secondo il quale «L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello.» (Cass. n. 24048/2021; Cass. n. 3612/2022). Va aggiunto, inoltre, che inammissibilmente la ricorrente sollecita questa Corte a valutare direttamente la difese svolte dalle convenute in primo grado e la posizione processuale dalle stesse assunta, dalle quali – a suo dire – si sarebbe dovuto dedurre che l’Azienda Ospedaliera in quanto incaricata dei pagamenti non era soggetto tenuto alla verifica della correttezza delle prestazioni e della contabilizzazione dell’assistenza, e ciò senza nemmeno allegare che tali questioni erano già state tempestivamente prospettate in fase di merito mediante specifico gravame sottoposto alla Corte di appello. 2.3.- Sotto altro profilo la censura critica la esclusione della valenza probatoria delle schede RAD, prodotte unitamente alle fatture, deducendo che non erano state sollevate eccezioni dalle controparti in merito e che le parti non avevano eccepito l’inadempimento delle prestazioni. Per questo aspetto il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. Infatti, la Corte di appello – ravvisando anche sul punto la genericità del motivo di gravame - ha affermato che la deducente UBI non aveva «replicato alcunchè a fronte del rilievo, viceversa formulato nella sentenza gravata, circa la connotazione unilaterale di siffatta documentazione…» (fol. 5 della sent.imp.) costituita dalle due fatture e dai due prospetti redatti con programma Excel, di guisa che l’invocazione del principio di non contestazione risulta del tutto estraneo alla statuizione sul punto.

 

Fondi PNRR per ricercatori universitari, accolte le ns. tesi: va respinta la domanda cautelare di un concorrente non vincitore con applicazione del rito speciale ex art.12-bis D.L. 68/2022 (Tar Lazio, ord. 3316/2023)

Il Tar, in sede cautelare, ha respinto il ricorso di un concorrente non vincitore ad una selezione per la nomina a ricercatore universitario presso la Sapienza di Roma, in accoglimento delle nostre tesi a difesa del vincitore del concorso.

Leggasi testualmente nell'ordinanza:

"Rilevato che il ricorso, secondo quanto emerge dagli atti, concerne una procedura amministrativa avente a oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR (“Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 2 Dalla Ricerca all’Impresa – Investimento 1.3 finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”); Ritenuto, quindi, che al giudizio si applichi il rito ex art. 12-bis del D.L. 68/2022, riguardante accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR, compreso l’art. 119, comma 2, del codice del processo amministrativo, richiamato “in ogni caso” dal citato art. 12-bis, comma 5, e il relativo dimezzamento dei termini di deposito del ricorso; Rilevato da quanto emerge dal fascicolo che il ricorso, a fronte dell’ultima notificazione perfezionatasi per il destinatario, Vincenzo Moschetti, a mezzo posta, in data 18 maggio 2023, risulta depositato il 6 giugno 2023, oltre il termine dimezzato di quindici giorni per il deposito; Ritenuto, quindi, di sottoporre alle parti la questione della possibile irricevibilità del ricorso; Ritenuto, inoltre, che la domanda cautelare difetta di periculum in mora, a fronte dell’intervenuta stipulazione del contratto oltreché di allegazioni sull’irreparabilità del danno, in termini soggettivi e anche nel bilanciamento con l’interesse dell’Amministrazione; Ritenuto, nelle more dell’udienza pubblica, fissata in dispositivo per l’esame delle questioni di rito e di merito, di disporre istruttoria a carico dell’Amministrazione, con il deposito di documentati chiarimenti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, relativi ad alcuni adempimenti previsti dall’art. 5 del bando, segnatamente: (i) alla valutazione preliminare, individuale e comparativa, svolta in ordine alla produzione scientifica dei candidati; (ii) alla valutazione collegiale svolta in ordine al seminario; (iii) al giudizio collegiale comparativo complessivo svolto;

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter): a) rigetta la domanda cautelare; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 7 novembre 2023";

Migliori studi legali 2023: PICCINNI & PARTNERS è stato riconosciuto da "Il Sole 24 ore", per il terzo anno consecutivo, tra gli studi legali dell'anno 2023 (22/05/2023)

Dopo essere stato selezionato già nel 2021 e nel 2022, anche quest’anno Piccinni &Partners è stato inserito da "Il Sole 24 Ore" nell’elenco dei migliori Studi Legali dell’area di Roma e nei settori ambiente, energia, infrastrutture e nell'ambito del diritto amministrativo e appalti.

Appalti, accoglimento: la conservazione dei documenti digitali in modalità cloud è requisito di partecipazione solo se è offerto in tale modalità (Tar Firenze, sent. 437/2023)

Il Tar Firenze, in accoglimento delle nostre difese a tutela del raggruppamento aggiudicatario in una gara di appalto centralizzata per la conservazione digitale della documentazione di tutte le asl Fiorentine ha così deciso: "Per quanto attiene alla prima censura del ricorso principale, va innanzi tutto delineato, in modo sintetico, il quadro normativo con cui sono disciplinati i servizi di conservazione dei documenti informatici da parte delle pubbliche amministrazioni. L’art. 34, comma 1 bis del d.lgs. n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (c.d. CAD), introdotto dal d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, ha previsto che le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici all’interno della propria struttura organizzativa, oppure affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, in apposite Linee guida relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da Agid. Le “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” sono state pubblicate da Agid nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2020. Il “Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici” e i relativi allegati sono stati approvati da Agid nel 2021 e dettano i requisiti generali, di qualità, di sicurezza e di organizzazione che devono possedere i soggetti, pubblici e privati, per poter svolgere il servizio a favore delle pubbliche amministrazioni. Segnatamente, l’art. 1, comma 1 di tale Regolamento prevede che la conservazione dei documenti informatici deve avvenire in modo che il sistema di conservazione ne assicuri autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità. L’art. 2, a sua volta, stabilisce che i soggetti che intendono erogare il servizio di conservazione dei documenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni devono possedere i requisiti generali e i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione specificati all’interno dell’Allegato A, che costituiscono condizione per l’iscrizione al registro denominato “marketplace dei servizi di conservazione” o “marketplace dei conservatori”, previsto dal successivo art. 3. L’art. 7, infine, dispone che “Le amministrazioni che affidano il servizio di conservazione dei documenti informatici a soggetti non iscritti al marketplace dei servizi di conservazione hanno l’obbligo di trasmettere ad AgID i relativi contratti entro trenta giorni dalla stipula affinché l’Agenzia possa svolgere le attività di verifica dei requisiti generali nonché dei requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione di cui all’allegato A al presente regolamento”. L’Allegato A del Regolamento elenca quindi i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori e precisa che “chi intende fornire i servizi di

conservazione in modalità cloud per conto delle pubbliche amministrazioni deve possedere, oltre ai requisiti prescritti nel presente allegato, anche la qualificazione prevista dall’art. 4 della Circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018”. Secondo quanto precisato in questa ultima circolare, il cloud è da intendersi - in estrema sintesi - come un “insieme di infrastrutture tecnologiche remote utilizzate come risorsa virtuale per la memorizzazione e/o l’elaborazione nell’ambito di un servizio”; e i servizi di tipo “software as a Service” (c.d. Saas) costituiscono una classe di servizi in cui il gestore si occupa della predisposizione, configurazione, messa in esercizio e manutenzione degli stessi, grazie ad un’infrastruttura cloud propria o di terzi, lasciando al fruitore del servizio il solo ruolo di utilizzatore delle funzionalità offerte. La medesima circolare richiama poi le definizioni e i concetti definiti dal National Institute of Standards and Technologies - agenzia governativa statunitense - e indica le cinque caratteristiche essenziali del Cloud computing (on-demand selfservice, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, measured service). 2.2. Ebbene, svolte le suddette precisazioni, va evidenziato che la ricorrente principale ha impostato la sua prima doglianza su un presupposto fondamentale errato, ossia che la legge di gara avesse ad oggetto una specifica tipologia di servizio di conservazione dei documenti informatici prodotti da Estar e dalle Aziende sanitarie da espletare necessariamente in modalità cloud, ossia avvalendosi di un’infrastruttura tecnologica remota e virtuale, comune a più utenti. In realtà, la legge di gara non prevedeva che i servizi oggetto di appalto dovessero essere svolti in questa unica modalità, ma si limitava ad imporne la piena conformità alla normativa vigente e a descriverne le caratteristiche essenziali, ammettendo quindi il ricorso a server dedicati in modo esclusivo ad Estar e alle Aziende sanitarie toscane o, in alternativa, a server remoti e virtuali condivisi con altri utenti. In particolare, l’art. 3 del disciplinare contiene l’elenco dettagliato delle prestazioni richieste, senza tuttavia fare alcun riferimento esplicito alla modalità cloud (cfr. doc. 4 della ricorrente principale); altrettanto può dirsi per l’art. 17, che indica il contenuto dell’offerta tecnica, e per il successivo art. 19, nel quale sono indicati i criteri di valutazione. A sua volta, l’art. 3 del capitolato speciale d’appalto descrive in modo puntuale l’oggetto della gara, senza imporre in modo tassativo ed univoco l’utilizzo della modalità cloud (cfr. doc. 7 della ricorrente principale). Nemmeno l’art. 4 del capitolato, nel quale sono indicati i requisiti funzionali del servizio, rende di per sé obbligatorio il ricorso al cloud, posto che anche questa disposizione contiene una descrizione del servizio molto ampia, che ammette modalità differenti di erogazione rimesse alle scelte tecniche e imprenditoriali dei singoli operatori economici, senza indicare il tipo di infrastruttura tecnologica di cui i concorrenti devono avvalersi; e dunque, a prescindere dal valore probatorio che può essere attribuito alla relazione tecnica depositata da Ti Trust, non vi è prova di quanto in essa affermato, ossia che le funzionalità richieste da Estar descriverebbero di fatto un servizio di tipo “software as a service”, erogabile soltanto tramite un’infrastruttura virtuale e remota comune a più utenti (cfr. doc. 21 della ricorrente principale). Pertanto, del tutto coerentemente, l’art. 2 del capitolato precisa che “I soggetti che intendono erogare il servizio di conservazione dei documenti informatici per conto delle pubbliche amministrazioni devono possedere i requisiti generali nonché i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione specificati all’interno dell’allegato A denominato “Requisiti per l’erogazione del servizio di conservazione per conto delle pubbliche amministrazioni” del Regolamento, che qui si richiamano integralmente in quanto necessari per l’iscrizione al marketplace istituito per i servizi di conservazione. Qualora, al momento dell’aggiudicazione, il fornitore non risultasse iscritto nella sezione “servizi di conservazione” del Cloud Marketplace, l’amministrazione prima di procedere alla stipula, trametterà gli atti ad AgID affinché siano svolte da parte dell’Agenzia le attività di verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A del Regolamento”. Così come, in modo altrettanto coerente, l’art. 5 afferma che “Qualora i servizi di conservazione siano erogati in modalità cloud, il servizio deve essere qualificato come previsto dalla Circolare Agid n. 3 del 9 aprile 2018 e, conseguentemente, essere presente nel “Catalogo dei servizi Cloud per la PA qualificati” pubblicato sul sito di Agid”. In sintesi, mentre l’iscrizione al registro generale denominato “marketplace dei conservatori”, previsto dal Regolamento Agid del 2021 costituisce requisito di idoneità professionale ineludibile, l’iscrizione allo specifico registro denominato “cloud marketplace” è requisito eventuale, che si rende necessario solo se l’operatore economico intende offrire un servizio di conservazione in modalità cloud, dotato di tutte le caratteristiche descritte nella circolare Agid n. 3/2018 cit.. Quanto appena evidenziato esclude l’illegittimità degli atti di gara nei termini dedotti dalla ricorrente principale. 2.3. In secondo luogo, dagli atti emerge che il servizio offerto dal R.T.I. aggiudicatario si avvale di una struttura interna riservata ad Estar e alle Aziende sanitarie toscane e utilizza un hardware dedicato (cfr. in particolare il par. 5.1.1 dell’Offerta Tecnica ..., doc. 12 di Estar). Non si tratta quindi di un servizio svolto in modalità cloud, per mezzo di infrastrutture remote e virtuali, utilizzabili da una molteplicità di utenti; bensì di un servizio offerto grazie ad un’infrastruttura tecnologica fisicamente individuata, con caratteristiche specifiche puntualmente descritte nell’offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario e utilizzata solo per Estar e le Aziende sanitarie toscane. Pertanto, anche sotto questo profilo, la censura della ricorrente principale appare priva di pregio, posto che il possesso della sola iscrizione al “marketplace dei conservatori” da parte di Medas e Aruba Pec costituisce requisito di partecipazione conforme a quanto prescritto dalla legge di gara e dalla normativa di settore per lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento.

2.4. In ultimo, occorre evidenziare che l’iscrizione al “Cloud marketplace”, in base alla normativa di settore vigente, non può essere considerata un requisito di partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazione dei servizi di conservazione dei documenti informatici, ma costituisce piuttosto un requisito di esecuzione. Infatti, l’art. 7 del Regolamento cit., secondo il quale il servizio di conservazione può essere affidato anche a soggetti non iscritti al marketplace dei servizi di conservazione, fermo l’obbligo di trasmettere ad Agid i relativi contratti entro trenta giorni dalla stipula affinché l’Agenzia possa svolgere le attività di verifica dei requisiti previsti dalla normativa di settore, non può non trovare applicazione anche in riferimento all’iscrizione nel più specifico registro denominato “cloud marketplace”, citato nell’Allegato A del Regolamento stesso. Lo stesso invero, alla pari del “marketplace dei conservatori”, è destinato ad attestare il possesso di determinati requisiti organizzativi, tecnici e infrastrutturali da parte degli operatori economici che intendano fornire servizi di conservazione dei documenti informatici a favore della pubblica amministrazione; sarebbe dunque illogico e contraddittorio ammettere l’iscrizione postuma al “marketplace dei conservatori” ed escludere quella al “cloud marketplace”. Inoltre, la circolare n. 3 del 9 aprile 2018, che stabilisce i requisiti e i criteri per l’iscrizione al “cloud marketplace”, non prevede che la qualificazione in parola debba essere posseduta già in fase di gara. Entrambi i registri, pertanto, soggiacciono alla disciplina generale dettata dal Regolamento del 2021 che, come detto, consente agli operatori economici di partecipare a questa tipologia di gara anche se privi dell’iscrizione e di acquisirla a seguito dell’aggiudicazione. A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, la legge di gara, all’art. 7.1. del disciplinare, conteneva un espresso rinvio all’art. 7 del Regolamento, confermando perciò in modo espresso la natura di requisito di esecuzione ascrivibile all’iscrizione al “cloud marketplace”.

In conclusione, la mancanza di tale iscrizione, anche se necessaria per il tipo di servizio offerto, non avrebbe potuto comunque costituire motivo di esclusione del R.T.I. aggiudicatario, sia per il tenore della normativa generale citata, sia per le specifiche previsioni della legge di gara, ben potendo il R.T.I. aggiudicatario integrare tale requisito in vista della stipula del contratto.

 

 

Maxi appalto Regione Lazio, accolte le nostre tesi: annullata l'aggiudicazione della gara per i servizi di rilevazione dei beni mobiliari e immobiliari di proprietà della Regione (Tar Lazio, sent. 5663/2023)

Il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi a difesa di un Rti secondo classificato in graduatoria nella gara relativa al servizio di rilevazione dei beni mobili ed immobili di proprietà della Regione ed ha annullato l'aggiudicazione per carenza di un requisito tecnico minimo.

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Concessione servizi cimiteriali, accoglimento: è nulla l'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/2010 in assenza del visto di esecutività (Trib. Tivoli 352/2023)

Il Tribunale di Tivoli ha accolto le nostre tesi a difesa di un concessionario dei servizi cimiteriali che ha ingiunto il pagamento di canoni di gestione mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale ex R.d. 639/1910.

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Edilizia, accoglimento: per valutare la legittimità delle preesistenze edilizie per escludere l'abusività degli interventi, in caso di irreperibilità degli elaborati di progetto, vale la documentazione di parte ex art. 9 D.p.r. 380/01 (Tar Lazio 4438/2023

Il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi a difesa di un privato al quale sono state contestate opere abusive all'interno di un immobile di proprietà, intimandogli la demolizione e la riduzione in pristino.

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "Rilevato, quanto invece alla realizzazione del soppalco, che il ricorrente assume che esso rappresenti una legittima pre-esitenza, risultando attestata la sua presenza nell’atto di acquisto dell’unità immobiliare, datato 26.2.1964, in maniera analoga agli altri locali contigui e precisando che non si rinviene o comunque non è reperibile il titolo urbanistico o il relativo progetto edilizio; Rilevato che Roma Capitale, nelle proprie memorie difensive, deduce circa l’infondatezza del ricorso rilevando che il soppalco non risulta graficizzato nella pianta planimetrica allegata all’atto notarile con il quale la Società  ha venduto l’immobile al nonno del ricorrente nell’anno 1964 e sostenendo che tale discrasia, lungi dal poter essere risolta in un mero errore materiale, vada risolta con la prevalenza della planimetria sul testo del negozio, ciò che impedirebbe di ritenere accertata la presenza del soppalco a quella data; irrilevante sarebbe il decorso del tempo, non essendo soggetta a decadenza la potestà doverosa dell’Ente di imporre il ripristino dello stato legittimo;

Dato atto che, nella relativa istruttoria, il ricorrente ha depositato, tra l’altro, copia del “Modello 5 effettuato nel mese di marzo 1965)” evidenziando come da esso emerga il riscontro del rilievo, effettuato dal tecnico del catasto, della presenza di un “SOPPALCO” in cemento armato per una superficie complessiva pari a 18,40 mq. “della medesima natura e consistenza di quello attualmente esistente, come risulta dal sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato;

Dato atto che Roma Capitale, riesaminato il procedimento in esecuzione dell’ulteriore ordinanza collegiale nr. 6188 del 6 ottobre 2022, ha depositato in giudizio la nota prot. 28537 del 10 febbraio 2023, con la quale la Direzione Tecnica del Municipio Roma VII ha reso noto di aver richiesto al Dip.PAU. la copia del progetto e della concessione edilizia di realizzazione del fabbricato “al fine della valutazione di quanto contestato” e che, “in caso di irreperibilità degli elaborati di progetto si potrà far riferimento alla documentazione prodotta dal tecnico” del ricorrente, “costituente ai sensi dell’art. 9 bis del DPR n. 380/2001, legittimità delle preesistenze edilizie”;

Ritenuto, pertanto, che non avendo l’Ufficio contestato la rilevanza della documentazione prodotta da parte del ricorrente ai fini di cui all’art. 9 bis del DPR n. 380/2001 ed avendo solo riservato la stessa Amministrazione valutazioni in ordine a quanto contestato all’esito dell’eventuale reperimento del titolo edilizio (che rimane a tutt’oggi non conosciuto, essendo peraltro oggetto di un separato giudizio su un ricorso per l’accesso agli atti esperito dal ricorrente ed accolto con sentenza di questa Sezione del 6 dicembre 2022, nr. 16292), l’odierno ricorso introduttivo va accolto, con l’annullamento dell’ordinanza impugnata e con salvezza di nuovi provvedimenti dell’Autorità, da adottarsi, nel caso di sopravvenienze, con ogni garanzia di partecipazione al procedimento degli interessati".

 

Appalti pubblici, accoglimento: non sussiste un collegamento tra imprese (art. 80, co. 5, lett. m del Codice) per l'assenza di un potere decisionale in capo al socio comune con partecipazioni minoritarie nelle due società (Tar Lazio, 4617 del 16/03/2023)

Il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi a difesa di una società aggiudicataria di una gara di appalto e che è stata esclusa per asserito collegamento di imprese con altra società derivante da un rapporto di convivenza di fatto con l'amministratore di una delle due società nonchè dal fatto di essere socio minoritario di entrambe.

Leggi testualmente nella sentenza del Tar: "Nel merito il ricorso è fondato. 7.1. Ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso è opportuno, preliminarmente, richiamare il contenuto dell’articolo 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. 50/2016, il quale dispone quanto segue: «5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: (…) m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale». 7.2. Sempre in premessa alla disamina dei motivi di ricorso, è necessario soffermarsi sulla ratio della richiamata previsione e chiarire il contenuto dell’onere motivazionale che la stazione appaltante è tenuta ad assolvere allorquando intenda disporre l’esclusione di concorrente da una gara ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 50 del 2016. Omissis

 Ebbene, venendo al caso di specie, l’Amministrazione ha valorizzato, al fine di dimostrare l’esistenza di un unico centro decisionale, la figura del dott. ...il quale: 1) ha partecipazioni minoritarie nelle imprese .. e ...s.r.l.; 2) è Procuratore speciale dell’impresa ...; 3) ha prestato la carica di Direttore tecnico presso l’impresa..; 4) è convivente con l’Amministratore unico della ...... La stazione appaltante ha poi rimarcato il fatto che le domande di partecipazione alla gara sarebbero state inviate pressoché contestualmente. 8. È opinione del Collegio che la conclusione dell’Amministrazione che i predetti elementi dimostrino, sia pur per indici presuntivi, l’esistenza di un unico centro decisionale sia affetta da eccesso di potere e difetto di istruttoria. Gli indizi individuati dalla stazione appaltante, difatti, non raggiugono quel grado di univocità ritenuto necessario dalla giurisprudenza amministrativa ed europea, per come sopra. È opinione del Collegio che la conclusione dell’Amministrazione che i predetti elementi dimostrino, sia pur per indici presuntivi, l’esistenza di un unico centro decisionale sia affetta da eccesso di potere e difetto di istruttoria. Gli indizi individuati dalla stazione appaltante, difatti, non raggiugono quel grado di univocità ritenuto necessario dalla giurisprudenza amministrativa ed europea, per come sopra ricostruita, al fine di giustificare l’esclusione di un concorrente dalla gara ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera m) del codice dei contratti pubblici. 8.1. Deve, in primo luogo, osservarsi, quanto al requisito sub 1), che l’esistenza di poteri decisionali in capo nelle predette società non può essere desunta dal mero rilievo che lo stesso ha partecipazioni societarie, stante la loro marginalità in entrambe le compagini.ricostruita, al fine di giustificare l’esclusione di un concorrente dalla gara ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera m) del codice dei contratti pubblici. 8.1. Deve, in primo luogo, osservarsi, quanto al requisito sub 1), che l’esistenza di poteri decisionali nelle predette società non può essere desunta dal mero rilievo che lo stesso ha partecipazioni societarie ..., stante la loro marginalità in entrambe le compagini. Né, in senso contrario alla correttezza di tale punto di vista, può assumere significato il richiamo effettuato dalla difesa dell’Amministrazione all’art. 2476 comma 2 c.c. il quale precisa che: “I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali [2261, 2320] ed i documenti relativi all'amministrazione”. Siffatta disposizione, difatti, si limita a prevedere il c.d. “diritto di ispezione” dei libri sociali da parte dei soci non amministratori ai fini dell’eventuale azione di responsabilità e non attribuisce alcun potere decisorio ai predetti soci, potere che invece spetta ai soci di maggioranza. Né, del resto, l’Amministrazione ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che, nonostante l’esiguità delle partecipazioni, il dott. ...assumesse un ruolo di fatto decisorio, come invece era necessario stante il riparto dell’onere della prova in materia.

In senso contrario all’esistenza di un unico centro decisionale, inoltre, la ricorrent  ha valorizzato nei propri scritti difensivi e, anche nel corso della discussione dell’udienza pubblica, le seguenti circostanze, non contestate dalla stazione appaltante: - gli amministratori sono diversi, sono diverse le sedi delle Società, sono diversi i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara; - il personale, i mezzi e le strutture delle Società sono diversi;

I certificati SOA delle Società sono stati rilasciati da organismi diversi e con decorrenza diversa. In tale quadro va decisamente escluso che possa rivestire valenza decisiva a supportare l’esclusione la considerazione, riportata nel provvedimento impugnato, che le offerte sono state inviate “pressoché contestualmente”.

Ebbene, nel caso di specie, è del tutto mancato, da parte dell’Amministrazione, un esame del contenuto delle offerte, come invece era imprescindibile, in assenza di indizi inequivoci in ordine all’esistenza di un unico centro decisionale, che dunque non può dirsi provato, anche alla luce delle specifiche controdeduzioni formulate da parte ricorrente. 9. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato".

Le principali novità della riforma del Codice Appalti

L'avv. Gianluca Piccinni, fondatore dello Studio Legale Piccinni & Partners, espone le principali novità che derivano dalla riforma del Codice degli Appalti.

 

A suo avviso da cosa è nata l’esigenza di riformare la normativa e qual è, fra tutte, la novità che secondo lei impatterà maggiormente nel settore appalti?

La riforma del Codice dei Contratti pubblici si è resa necessaria per semplificare e dare organicità alla frammentaria normativa sugli appalti (D. Lgs. n. 50/2016, D.l. 76/2020 ss., norme del PNRR), trattandosi di un requisito “abilitante” per l’attuazione del PNRR.

Elemento portante del nuovo codice, ancora in fase di approvazione, è la digitalizzazione delle procedure di gara, tra cui va segnalata l’introduzione del cosiddetto fascicolo virtuale dell’operatore economico.

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Militari, accolte le nostre tesi: il requisito della permanente inabilità ai fini dell'iscrizione nel ruolo d'onore sussiste alla data di decorrenza della pensione privilegiata (Tar Lazio, 1872 del 2/02/2023)

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar Lazio: "Il ricorso va accolto. L’art. 804 del decreto legislativo n. 66/2010 prevede che “sono iscritti d’ufficio nei ruoli d’onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:…. “c) per invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie” ……. “L’allievo ufficiale o l’aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell’arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d’onore”. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente interpretato tanto la previgente disciplina quanto l’attuale art. 804, appena citato, nel senso che l’iscrizione nel ruolo d’onore dei militari giudicati inabili al servizio per invalidità riportate in servizio o per causa di servizio va riconosciuta dalla data in cui l’invalidità è stata accertata sussistente, e non dalla successiva data in cui è stato emesso il decreto di concessione della pensione privilegiata (ex plurimis, cft. TAR Napoli, sez. I, 28 maggio 1991, n. 105; Cons. St., sez. IV, 13 novembre 2009, n. 807 Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2013, n. 212; TAR Roma, sez. I, 15 aprile 2015, n. 5580; Cons. St., sez. II, 7 marzo 2022, n. 1653). In particolare è stato ripetutamente affermato che il riconoscimento della pensione privilegiata decorre normalmente dalla cessazione dal servizio e che la successiva formale emanazione del decreto successivamente al congedo resta irrilevante al fine di maturare il requisito di iscrizione al ruolo in parola: ai fini della decorrenza dell’iscrizione nel ruolo d’onore, il requisito della permanente inabilità al servizio militare è da considerare, quindi, sussistente alla data di decorrenza della pensione privilegiata, a nulla rilevando la data del decreto concessivo della pensione stessa. Né può assumere rilevanza, al fine di stabilire una decorrenza diversa, la circolare n. 252000 del 3 agosto 2005 adottata dal Comando Generale – I Reparto, della Guardia di Finanza, richiamata dalla difesa erariale, posto che le relative previsioni sono del tutto prive di valore vincolante e, qualora adottate contra legem, possono essere disapplicate anche d’ufficio dal giudice amministrativo. Ne deriva che i provvedimenti impugnati, nella parte in cui fanno coincidere la decorrenza dell’iscrizione nel ruolo d’onore del ricorrente con la data di emanazione del provvedimento di conferimento della pensione privilegiata, anziché con la data di decorrenza di quest’ultima, sono illegittimi per violazione del menzionato art. 804 del D.vo n. 66/2010 e vanno, conseguentemente, annullati in parte qua, per quanto di interesse del ricorrente".

Edilizia, accolte le nostre tesi: l'atto d'obbligo stipulato dal privato per realizzare un edificio commerciale e garantire la dotazione di spazi a parcheggi e pubblico transito non è nullo (Cons. Stato, 843/2023)

Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di un Comune, ha respinto l'appello di una società che ha realizzato un centro commerciale ed ha chiuso con una sbarra meccanica l'accesso al parcheggio pubblico realizzato sull'area ceduta dal privato per garantire gli standard.

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Repubblica, 23/01/2023: Piccinni&Partners, punto di riferimento in materia di appalti

Repubblica, 23/01/2023: Piccinni & Partners

Urbanistica, accolte le nostre tesi: la mancata realizzazione della struttura sanitaria oggetto dell'accordo di programma, nel termine decennale, preclude al privato il risarcimento del danno per il diniego di accreditamento regionale (Tar Lazio, sent. 16

 

Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre difese, a tutela di un Comune sottoscrittore di un accordo di programma insieme a Regione e Asl, ha dichiarato irricevibile per tardività  il ricorso di una società privata con la quale si chiedeva un ingente risarcimento del danno a seguito del diniego di accreditamento regionale per una struttura sanitaria post acuzie. Leggasi testualmente nella sentenza del Tar:

"6. Orbene, osserva il Collegio che, nella fattispecie n esame, la ricorrente si limita a dedurre del tutto genericamente di aver subito un danno, senza argomentare alcunché né in ordine al tipo di responsabilità in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, né in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, degli elementi costitutivi della stessa. Per quanto qui di interesse, deve essere innanzitutto rilevato che la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che “gli accordi di carattere pubblicistico, al pari dei contratti di diritto privato, soggiacciono al criterio dell'interpretazione secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e al principio di leale collaborazione tra le parti; principio che trova il suggello, per la P.A., nelle indicazioni contenute negli artt. 2 e 97 Cost. e comunque negli artt. 1175 e 1176 c.c. Tali considerazioni conducono a ritenere che, seppur possa in linea di principio, configurarsi una responsabilità dell'Amministrazione che ha sottoscritto l'accordo di programma e ne violi le pattuizioni, l'estensione di essa nei confronti del soggetto privato coinvolto presupponga (oltre agli elementi della complessa fattispecie che perfeziona l'illecito), la prova di un affidamento incolpevole del privato che deve essere valutato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto” (cfr. T.A.R. Brescia n. 700/2020) Dunque, nell'ambito del procedimento amministrativo, il dovere di correttezza è un dovere reciproco, che grava, quindi, anche sul privato, a sua volta gravato da oneri di diligenza e di leale collaborazione verso l'Amministrazione. Dalla documentazione versata in atti risulta provato che la ricorrente non ha mai realizzato la struttura sanitaria post acuzie, né le ulteriori strutture autorizzate di cui all’atto sottomissione del 20.10.2006 ed in particolare: le strutture “da adibire a centro congressi convegni di aggiornamento professionale”, “strutture da adibire asede per l’Università per attività legate alla ricerca ed alla didattica con annessa foresteria”, “struttura ricettiva e per la ristorazione”. Peraltro, l’inerzia - protrattasi per oltre 10 anni - non può essere giustificata dalla volontà di attendere che “la struttura servita fosse finita”, in quanto la struttura sanitaria privata avrebbe potuto funzionare anche prima dell’Ospedale. Né risulta che la Nettunense abbia mai presentato domanda di rilascio della autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria. Invero, il diniego de quo è stato adottato dalla Regione a seguito di una istanza del Comune di Ariccia, e non anche della odierna ricorrente. Neppure ha presentato alcuna istanza per ottenere un mutamento della destinazione urbanistica dei terreni de quibus. Il comportamento inerte della Società – che, come visto, non ha iniziato i lavori né ha richiesto le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività sanitaria dal 2006 al 2018 - non può che essere interpretato come disinteresse alla realizzazione di quanto previsto dall’Accordo di Programma. Peraltro, la società ha prestato acquiescenza alla nota della Regione Lazio dell’11 luglio 2017, che, in base alla ricostruzione dei fatti operata dalla stessa ricorrente, costituirebbe l’atto “presupposto”, in conseguenza del quale si sarebbe prodotto il danno nella propria sfera giuridica. Se effettivamente avesse ritenuto che attraverso di esso si fosse realizzato l’inadempimento contrattuale, avrebbe dovuto impugnarlo e non lo ha fatto. Ritiene pertanto il Collegio che il comportamento delle Amministrazioni è stato improntato a criteri di buona fede, atteso che il diniego - dal quale sarebbe derivato il danno dedotto dalla ricorrente - è stato adottato dopo tredici anni dalla data di stipula dell’atto di sottomissione e solamente a fronte dell’incontestato “sostanziale cambio di scenario sanitario attuale rispetto a quello del 2007 rende quindi saturo il fabbisogno specifico”. Lo stesso non può dirsi del comportamento della Nettunense che, invece, ha omesso di attivarsi per ottenere le necessarie autorizzazioni e realizzare le strutture.

Per completezza, in relazione alla quantificazione del danno, non può non rilevarsi come il Comune .., con atto notarile del 14 luglio 2007, a seguito della cessione bonaria delle aree necessarie alla realizzazione dell’Ospedale dei Castelli Romani, ha assegnato in proprietà alla ricorrente i terreni ivi indicati e che sono tutt’ora realizzabili le opere ulteriori di cui all’atto di sottomissione del 20.10.2006. Conseguentemente, la richiesta di un risarcimento pari al valore dei beni ceduti, senza tenere in alcuna considerazione quanto comunque ottenuto dalle Amministrazioni coinvolte è certamente privo di ogni fondamento".

Appalti, accolte le nostre tesi: non è obbligatoria la figura dell'archeologo per la predisposizione del P.U.G.C., ove non prevista nel bando (Cons.Stato, 7753/2022).

Il Consiglio di Stato ha accolto le nostre tesi a difesa di un Comune avverso l'impugnativa dell'aggiudicazione definitiva, da parte del secondo classificato, della gara per l’affidamento dei servizi di redazione del Piano Urbanistico Comunale Generale e del rapporto ambientale

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Sanità, accolte le nostre tesi: la mancata indicazione del "minutaggio" dell'attività riabilitativa erogata dalla struttura accreditata determina l'inappropriatezza delle prestazioni. (Cons. Stato, n. 6153/2022)

Il Consiglio di Stato ha accolto le nostre tesi a difesa di una Azienda sanitaria nei confronti di una struttura sanitaria privata accreditata con il SSN che aveva richiesto il pagamento di prestazioni riabilitative in assenza dell'indicazione del minutaggio nelle relative cartelle cliniche.

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