Il Consiglio di Stato ha accolto le nostre tesi a difesa di un Comune avverso l'impugnativa dell'aggiudicazione definitiva, da parte del secondo classificato, della gara per l’affidamento dei servizi di redazione del Piano Urbanistico Comunale Generale e del rapporto ambientale

Leggasi testualmente nella sentenza: "5.2. Il Collegio ritiene che le argomentazioni dell’appellante non sovvertono la sentenza impugnata. 5.3. Occorre innanzitutto evidenziare che la lex specialis di gara, non impugnata in parte qua dalla ricorrente, non prescriveva ai concorrenti di depositare una relazione archeologica né contemplava l’obbligo di inserire un archeologo nel gruppo di lavoro deputato alla predisposizione della pianificazione urbanistica generale. Del resto la stessa offerta tecnica dell’appellante (cfr. estratto della pag. 10 dell’offerta tecnica di Telos riportata nella memoria difensiva del Comune del 18.5.2021, pag. 7) si limitava a prevedere una mera attività di “affiancamento” dei propri professionisti al Comune nei rapporti con i soggetti coinvolti a vario titolo nella formazione e approvazione del PUCG, tra i quali, per quanto di interesse, la Soprintendenza. 5.4. Per superare questo primo decisivo profilo, neppure può invocarsi l’eterointegrazione del bando ad opera dell’art. 37 della citata legge regionale n. 38 del 1999, che non è norma imperativa: non può pertanto ritenersi che la proposta di una relazione archeologica, non prevista nel bando, andasse comunque inclusa nell’offerta tecnica presentata dal concorrente a pena di esclusione dalla procedura di gara. 5.5. In ogni caso dalle fonti normative applicabili alla fattispecie (vale a dire l’art. 37 legge regionale n. 38 del 1999 e il D.M. del Ministero per i beni e le attività culturali 20.5.2019) non si traggono indicazioni nel senso indicato dall’appellante. 5.5.1. L’art. 37 della legge regionale (che pure prevede la relazione archeologica) non menziona in effetti la figura dell’archeologo tra i professionisti chiamati a provvedere alla redazione degli elaborati e dei documenti che compongono il P.U.C.G. (ma solo quella del geologo e dell’agronomo: cfr. comma 2). Tanto emerge dalla lettura dell’art. 37 della l. Reg. Lazio n. 38/1999 22 Dicembre 1999, n. 38 (rubricato Relazione geologica, agro-pedologica, archeologica e di uso dei suoli) a mente del quale: “Il PUCG è definito, nel rispetto delle previsioni dei piani di bacino, sulla base di una relazione geologica, di una relazione agropedologica e di una relazione archeologica e di uso dei suoli, descrittiva delle caratteristiche vegetazionali, agro-pedologiche e di uso del territorio, che costituiscono parte integrante del PUCG ed hanno valore di disposizioni strutturali. 2. La relazione geologica è elaborata, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale dei geologi; mentre la relazione agro-pedologica e di uso dei suoli, è elaborata da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali. 3. I commi 1 e 2 si applicano a tutti i comuni della regione anche se non inclusi negli elenchi delle località sismiche da consolidare o da trasferire”. Pertanto correttamente l’appellata sentenza ha rilevato che dalla lettura dell’art. 37 della l. Reg. Lazio n. 38/1999 emerge come la figura dell’archeologo non sia richiesta specificamente tra i professionisti che devono provvedere all’elaborazione e alla predisposizione dei documenti funzionali al PUCG, a differenza di quella del geologo e dell’agronomo, espressamente contemplate, ritenendo pure irrilevante, inrelazione alla presente controversia, anche quanto disposto dal DM 20.05.2019 con riguardo alle modalità di iscrizione di varie figure professionali (fra cui gli archeologi) in appositi elenchi gestiti dal MIBACT. 5.5.2. Argomenti a sostegno della tesi non possono infatti desumersi dal D.M. 20 maggio 2019 n. 244 (Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110 ) recante il regolamento sulle professioni attinenti ai beni culturali, che si riferisce alle modalità e procedure di iscrizione di varie figure professionali (fra cui gli archeologi) in appositi elenchi gestiti dal MIBACT, precisando altresì che i medesimi elenchi “non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale” e che “l’assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione ..” (cfr. art. 9). 5.5.3. Giova inoltre evidenziare che l’allegato richiamato dall’appellante a sostegno dei propri assunti (All. 2, punto 2, lett. a) Requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale dell’archeologo) ha mera funzione descrittiva dei compiti professionali della figura dell’archeologo (che svolge attività di individuazione, ricerca, conoscenza, educazione, formazione, protezione, tutela, gestione, valorizzazione, comunicazione, promozione, divulgazione, progettazione, programmazione inerenti i beni archeologici). 5.5.4. Né a diverse conclusioni può giungersi per il fatto che l'Allegato 2 al medesimo D.M. indichi, tra i compiti dell'archeologo, anche quello di “partecipare a gruppi di lavoro finalizzati alla pianificazione territoriale e urbanistica”: il fatto che all'archeologo sia riconosciuta competenza ad occuparsi, nell'ambito dell'attività pianificatoria, delle tematiche inerenti i beni archeologici, nella loro più ampia valenza, non significa che nella gara in esame tale competenza dovesse anche considerarsi “esclusiva”, come sostiene parte appellante.5.7. Deve altresì condividersi quanto affermato dalla sentenza circa il fatto che l’attività archeologica e, in particolare, la decisione circa gli scavi da eseguire e la conseguente individuazione sulle mappe delle zone di valore archeologico, “sono di competenza esclusiva della Soprintendenza e non possono essere demandate ai concorrenti privati in sede di gara di appalto”. 5.7.1. Invero, non spetta allo strumento urbanistico generale normare le attività di ricerca archeologica né procedere all’analisi e allo studio dei reperti o all’interpretazione degli stessi: piuttosto detto strumento può operare una ricognizione dell’entità e collocazione del patrimonio archeologico esistente recependo gli esiti delle attività di ricerca svolte e prevedendo quindi misure di tutela e salvaguardia dello stesso secondo le tecniche proprie dell’urbanistica (a titolo esemplificativo, mediante la previsione di fasce di rispetto e tutela, l’imposizione di misure di conservazione e ripristino del paesaggio circostante, la limitazione dello sviluppo edificatorio nei siti con presenze archeologiche o nelle vicinanze di essi o ancora tramite strumenti perequativi che possano incentivare l’eliminazione di elementi non coerenti con i siti di interesse ovvero la mitigazione degli effetti indotti dalla loro presenza, eventualmente anche mediante la previsione di percorsi e circuiti volti ad agevolare e consentire il collegamento fra i vari siti nell’ottica della loro fruizione sostenibile)"