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Articoli - Avvocato Gianluca Piccinni Roma

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Appalto mascherine covid, accolte le nostre tesi: è illegittima l'esclusione di un concorrente che ha presentato un fatturato di proiezione (Tar Lazio, ord. n. 5183/2020)

Il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi a difesa di un concorrente escluso dalla gara europea a procedura aperta per l’approvvigionamento a carattere di somministrazione di mascherine di tipo chirurgico monouso per il personale dell’Aeronautica Militare.

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Impianti eolici, accoglimento: è illegittimo il provvedimento di rinunzia al rilascio dell'autorizzazione unica adottato dalla Regione, ai sensi dell’art. 34 L.R.38/18, a seguito del subentro nell'istanza di una nuova società (Tar Basilicata, 519/2020)

Il Tar Basilicata ha accolto il nostro ricorso a tutela di due imprese private che svolgono la loro attività nel settore eolico.

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Urbanistica. Accolte le nostre tesi: l'ordinanza di demolizione è un atto dovuto e non occorre altra motivazione che ecceda la descrizione dei luoghi, anche a fronte di fatti risalenti nel tempo (Tar Lazio sent. 8098/2020)

Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di un Comune, ha ritenuto legittima l'ordinanza di demolizione di opere abusive

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Antenne televisive, accolte le nostre tesi: è necessario il permesso di costruire per l'installazione di antenne e tralicci (Tar Lazio, sentenza 8097 del 15/07/2020)

Il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi a difesa di un Comune, respingendo il ricorso di una società emittente televisiva priva del permesso di costruire per mantenere tralicci ed antenne televisive, in una zona plurivincolata.

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Appalti pubblici, il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi: la valutazione di congruità dell'offerta ha natura globale e non limitata alle singole voci. (Tar Lazio, ord. n. 707/19)

Il Tar Lazio, in accoglimento delle difese del nostro studio a difesa del Comune, stazione appaltante, ha rigettato la domanda cautelare del secondo classificato nella gara di appalto avente ad oggetto la “redazione ai fini della successiva approvazione del P.U.C.G. di cui all’art. 28 comma 2 lett. a) della l. Reg. 22 dicembre 1998 n. 38…, Predisposizione del D.P.I., progettazione del Piano Urbanistico Comunale Generale (P.U.C.G.) e del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensiva della Valutazione d’Incidenza (VINCA)”.

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Energia, il Tar Basilicata ha accolto le tesi dello studio: Va riesaminato il provvedimento regionale di rinunzia all'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico (Tar Basilicata, ord. 119/2020)

Oggetto del ricorso è l'impugnativa della nota della Regione con cui si è comunicato alle ricorrenti la rinuncia all’istanza di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. 387/03, ai sensi dell’art. 34, l. r. 38/2018, per la realizzazione di un impianto eolico.

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Concorsi Pubblici, il Tar Lazio accoglie le tesi dello studio: è illegittima la previsione di un voto minimo di laurea in un concorso pubblico (Tar Lazio, sent., 4242/2020)

Il Tar ha accolto le nostre tesi a favore di una candidata ad un concorso pubblico, ammessa con riserva perchè priva del voto minimo di laurea di 105/110.

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Urbanistica, il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi: la traslazione di un edificio con modifica dell'altezza non rientra nelle varianti non essenziali ex 17, co.1, lettera f), L.R. n. 15/2008 (Tar Lazio 3910/2020)

Il Tar Lazio ha accolto le tesi del Comune in merito alla necessità del permesso di costruire per le varianti ex 17, comma 1, lettera f), della L.R. n. 15/2008 che comportano una modifica dell'altezza, del prospetto e della sagoma rientrandosi nella fattispecie delle c.d. varianti essenziali disciplinate dal successivo comma 2 dell'art. 17, della L. R. n. 15/2008.

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Appalti pubblici, il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi: è illegittima l'aggiudicazione dell'appalto per distonia dei costi del personale tra offerta e giustificativi (Tar Lazio 3588/2020)

Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre tesi a difesa della società ricorrente che si era classificata al secondo posto in una gara di appalto (avente ad oggetto la procedura aperta per la gestione integrata dei servizi di biglietteria e di gestione casse, centralino e reception – sorveglianza rettilario ed accoglienza di un noto ente di Roma) ha annullato l'aggiudicazione definitiva della gara.

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Appalti pubblici, il Consiglio di Stato ha accolto le nostre tesi: è legittima la modificazione soggettiva del Rti dopo l'aggiudicazione definitiva, a seguito della perdita di un requisito ex art. 80 D.lgs. 50/16 (Cons. Stato 2245/2020)

Il Consiglio di Stato ha accolto le nostre tesi (a difesa del Rti aggiudicatario) respingendo l'appello promosso da una società classificatasi al secondo posto di una gara di appalto che ha sostenuto  l'illegittimità della modificazione soggettiva (in riduzione) della composizione del Rti, a seguito della perdita di un requisito di partecipazione ex art. 80 D.lgs. da parte di una delle mandanti.

Il Consiglio di Stato ha affrontato per la prima volta la questione, a seguito dell'introduzione del comma 19 ter all'art. 48 del Codice, e pertanto la decisione costituisce un precedente di assoluta importanza in materia.

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Appalti pubblici, il Tar Campania ha accolto le nostre tesi: è illegittima l'estensione del contratto per forniture supplementari, ai sensi dell'art. 106, co.1 lett.b) D.lgs. 50/16, perché elusiva della gara di appalto (Tar Campania, 1259/2020)

Il Tar Campania, sede di Napoli, ha accolto il ricorso di una società difesa dal nostro studio, specializzata nel settore sanitario nella fornitura di sistemi e servizi, con il quale è stato impugnato la delibera del direttore Generale di un'Asl napoletana con quale è stato disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) D.lgs. 50/16, in favore di un RTI del servizio Ris/Pacs con tecnologia Cloud occorrente ai presidi ospedalieri e territoriali dell’Asl.

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Appalti pubblici, il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi: è legittimo il secondo subprocedimento di anomalia, a seguito dell'annullamento del primo da parte del Tar, non potendosi procedere ad una considerazione unitaria dei due subprocedimenti (Tar Lazio

Il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi a difesa della società aggiudicataria di una gara di appalto contro il ricorso presentato dalla seconda classificata.

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Urbanistica, il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi: va qualificata come nuova costruzione, non pertinenziale, una tettoia che abbia i caratteri della solidità e permanenza. (Tar Lazio, 2/03/2020, n. 2663)

La questione portata all'attenzione del Tar è l'ordinanza di demolizione di una tettoia: il Tar ha accolto le tesi del nostro studio, a difesa di un Comune, ed ha ritenuto legittima l'ordinanza di demolizione.

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Appalti pubblici, il Consiglio di Stato ha accolto le nostre tesi: è illegittima l'attività interpretativa dell'offerta, da parte della Commissione, attingendo a fonti di conoscenza estranee alla stessa. (Cons. Stato 13/02/2020, n. 1132)

Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre tesi (a difesa della seconda classificata), ha respinto l'appello dell'aggiudicataria di una gara di appalto per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del sistema informatico regionale pugliese.

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Urbanistica, il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi: è legittima l'ordinanza di demolizione per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti abusivamente, in violazione delle distanze dalla sede stradale (Tar Lazio, 7/02/2020, n. 1661)

Il Tar del Lazio, in accoglimento delle nostre tesi a difese di un Comune, ha respinto il ricorso di un costruttore privato avverso l'ordinanza di demolizione per interventi di ristrutturazione edilizia abusivi in violazione delle distanze dalla sede stradale con le seguenti motivazioni: 

"La controversia concerne un manufatto in corso di costruzione composto da un piano terra e un piano interrato; esso trae origine da un edificio preesistente (originariamente realizzato in assenza di titolo edilizio e successivamente sanato con concessione in sanatoria n. 662/SS del 11.11.2010), infine fatto oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 21/2009 e ss.mm., il quale così dispone ai commi 1 e 2: “1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati sono consentiti, con esclusione degli edifici ricadenti nelle zone C di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro per i lavori pubblici realizzati da meno di venti anni e previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all'articolo 6, interventi di sostituzione edilizia con demolizione anche parziale e ricostruzione, con ampliamento entro i limiti massimi di seguito riportati della volumetria o della superficie utile esistente, degli edifici di cui all'articolo 2, limitatamente alle seguenti fattispecie:

a) per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50 per cento, ampliamento fino al 35 per cento; […] 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente e dagli articoli 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro per i lavori pubblici e in conformità al D.M. 14 gennaio 2008 del Ministro per le infrastrutture”. Le due ordinanze impugnate con il ricorso introduttivo muovono dal rilievo dell’avvenuta realizzazione delle seguenti opere asseritamente realizzate in difformità della D.I.A. presentata in data 30.03.2015 prot. 15007 e in difformità dal N.O. del competente Ufficio del Genio Civile per le opere realizzate in zona a rischio sismico, nonché in assenza del prescritto nulla osta paesistico - ambientale.

La demolizione è stata conseguentemente disposta ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001..

In particolare, la parte ricorrente censura il fatto che l’Amministrazione abbia ritenuto che il manufatto realizzando sia posizionato a una distanza non regolamentare dalla strada di variante speciale.

Ad avviso del Collegio è evidente quindi: a) che alla stregua dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 21/2009 “Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente e dagli articoli 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro per i lavori pubblici e in conformità al D.M. 14 gennaio 2008 del Ministro per le infrastrutture”;

b) che la deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, contenuta nell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 21/2009, riguarda la facoltà di realizzare “interventi di sostituzione edilizia con demolizione anche parziale e ricostruzione, con ampliamento entro i limiti massimi di seguito riportati della volumetria o della superficie utile esistente”, ma di per sé essa va intesa secondo un criterio di stretta interpretazione e quindi non comporta la derogabilità dell’insieme delle previsioni urbanistiche di interesse generale, con particolare riferimento - per quanto qui interessa - alla zonizzazione stradale e alle relative fasce di rispetto, che costituisce espressione di un complessivo disegno di riassetto urbanistico del nucleo abusivo mediante lo strumento dell’apposita variante speciale; 

c) che in particolare l’art. 22, punto 4) delle N.T.A. della variante generale al P.R.G. subordina la ricostruzione successiva alla demolizione al rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi (e quindi a maggior ragione delle distanze previste dalla normativa sugli standard); d) che la previsione della realizzazione della strada, anche ove intesa quale vincolo espropriativo e non conformativo, risultava ancora pienamente vigente al momento della presentazione della D.I.A, essendo stata approvata con la variante pubblicata sul BURL del 28.6.2011; (omissis) e) che la misura della distanza dalla realizzanda sede stradale come calcolata dall’Amministrazione - che è pari a 1, 60 metri per il primo piano, mentre il piano interrato addirittura verrebbe a invadere l’area della sede stradale - è stata sostanzialmente condivisa dal perito nell’elaborato; ed essa è inferiore non solo alla distanza di ml. 7,5, ma anche alla minore delle distanze ipotizzabili come vincolanti ai sensi della normativa vigente, ossia a quella di ml. 5, alla quale ha fatto riferimento il Comune; mentre sul punto il perito di parte ricorrente non controdeduce in punto di fatto; (omissis) g) che quindi l’annullamento della D.I.A. risulta giustificato in relazione al primo dei motivi rilevati (contrasto con l’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 in merito alla distanza dell’edificio, come progettato, rispetto alla viabilità prevista nello strumento urbanistico); h) che detto motivo supporta adeguatamente anche la valutazione di prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato, come effettuata nel provvedimento impugnato, avendo anche riguardo alla peculiarità delle operazioni di recupero urbanistico dei nuclei abusivi, che implicano fortemente la priorità della tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione del territorio;

Conclusivamente i motivi aggiunti di ricorso vanno in parte respinti e in parte dichiarati improcedibili per difetto di interesse".

Concessioni pubbliche, accolte le tesi del nostro studio: Insussistenza dell'inadempimento contestato dal Comune alla concessionaria del servizio di gestione della pubblica illuminazione, in assenza di specifiche contestazioni (Trib. S.M. Capua a Vetere,

Il Tribunale ha accolto le nostre tesi in difesa di una primaria società di gestione della pubblica illuminazione nazionale (concessionaria del servizio di pubblica illuminazione) nei confronti di un importante Comune campano, ravvisando l'infondatezza delle contestazioni di inadempimento sollevate dall'Amministrazione con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di un ingente importo a titolo di canoni di gestione e ratei di ammortamento dei lavori di ammodernamento degli impianti in precedenza eseguiti.

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Danno erariale, la Corte dei Conti del Lazio ha accolto le nostre tesi: non risponde di danno erariale l'ex Presidente della Giunta Regionale del Lazio per il ritardo nell'adozione del decreto di esproprio. (Corte dei Conti, Lazio, 9/2020)

La Corte dei Conti del Lazio ha respinto l'atto di citazione della Procura nei confronti dell'ex Presidente della Giunta Regionale del Lazio difeso dal nostro studio.

Nella sentenza testualmente si legge: "Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.610 del 12 aprile 1976 viene adottata la dichiarazione di pubblica utilità e definita l’indennità di esproprio (calcolata tenendo conto del valore agricolo dei beni) per i beni appartenenti all’Aventino Frutta srl; tale atto, derivava dall’istanza del Comune di Roma presentata in data 24 marzo 1976. In seguito, su istanza del Comune di Roma del 26 aprile 1979, dovuta a decorrenza dei termini e necessità di rinnovare la procedura, è stata nuovamente dichiarata la pubblica utilità con decreto della Giunta Regionale n. 1358 del 16 ottobre 1979 e annullamento del precedente decreto 610. A seguito di questo secondo atto, e nuovamente su istanza del Comune del 14 maggio 1980, la Giunta emette il decreto di esproprio n.1686 in data 31 ottobre 1980 rinnovando la definizione delle indennità di esproprio dei terreni in base al valore agricolo degli stessi. 

La pretesa risarcitoria deriva dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2875 del 2014 che ha sancito l’obbligo di corrispondere alla Società Aventino Frutta srl l’indennità di esproprio dell’area oggetto della controversia e l’indennità di occupazione abusiva per il periodo precedente all’esproprio. 

Si evince dalla sentenza che la procedura ha avuto inizio nel 1972, ossia prima di qualunque intervento della Giunta presieduta dal convenuto, con una occupazione di area destinata a pubblica utilità. Il danno oggetto della controversia è quello derivante dall’obbligo di corrispondere l’indennità per l’occupazione dell’area con irreversibile modifica della stessa (dal 1972 al 1980) e l’indennità di esproprio successiva. Il decreto di esproprio del 1980 costituisce il momento in cui la procedura è rientrata in una forma di regolarità (tanto che in uno dei gradi del giudizio il momento del decreto di esproprio viene considerato quello da cui la causa cambia di natura e diventa opposizione alla valutazione dell’indennità di esproprio). 

Il ritardo nella dichiarazione di esproprio viene per la prima volta indicato nella relazione della Guardia di Finanza del 22 gennaio 2018, allegata alla citazione. In tale relazione, ricostruita la vicenda giudiziaria, si afferma sussistere un colpevole ritardo della Giunta Regionale nell’adozione dei propri atti. 

Tale colpevole ritardo, tuttavia, non emerge dalla valutazione del procedimento a seguito di acquisizione di tutti gli atti dello stesso. 

Invero, dalla cronologia degli atti si evince che tra il decreto 610/1976 e il successivo (1358/1979), sono decorsi i due anni prescritti dalla legge, per cui il Comune ha richiesto alla Regione il “rinnovo della procedura”, ritardi causati però per gli inadempimenti del Comune e non da parte della Regione. 

In nessun punto della sentenza della Corte di appello si fa riferimento alla Regione Lazio, che per altro non era chiamata in giudizio, come uno dei possibili responsabili del quantum del risarcimento riconosciuto al soggetto espropriato. 

Agli atti perciò risulta che tale ritardo non vi è stato o, se vi è stato, è imputabile esclusivamente al Comune. 

D’altra parte, la vicenda processuale civilistica ha riguardato la quantificazione dell’indennità di esproprio, non la durata della procedura, né le asserite inadempienze e i ritardi della stessa. In nessun caso, né nelle sentenze, né nella relazione della Guardia di finanza, né negli atti della procura si fa alcun cenno ad eventuali errori o ritardi della Giunta regionale nella determinazione delle indennità. 

Ne consegue che, in punto di fatto, non vi è alcuna prova che il convenuto , in disparte il fatto che è stato Presidente della Regione solo in una parte del lasso di tempo che ha interessato la procedura espropriativa de qua, abbia causato quel colpevole ritardo che gli viene attribuito dalla procura. 

Non vi è prova né di comportamenti gravemente colposi o negligenti né di alcun “colpevole ritardo” come risulta da tutti gli atti depositati. Né, per altro, la citazione fa alcun cenno a quali sarebbero stati i comportamenti colposi, limitandosi al rinvio alla relazione della Guardia di Finanza in cui si riferisce di una assenza di provvedimenti dovuti o di adozione in colpevole ritardo, che, come indicato, è smentita dai documenti acquisiti. 

Ne consegue che la citazione deve essere respinta per mancanza di prova dell’elemento soggettivo e il convenuto mandato assolto da ogni addebito. 

 

Urbanistica, il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi: la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.p.r. 380/01 non comporta l'improcedibilità del ricorso contro l'ordinanza di demolizione dell'abuso edilizio (Tar Lazio, ord.831

Il Tar ha accolto le nostre tesi (nel caso di specie difendevamo un Comune) ed ha respinto, in sede cautelare, l'istanza di un privato destinatario di un'ordinanza di demolizione di un'opera edilizia abusiva che aveva presentato al Comune una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 Dpr 380/01.

Il ricorrente sosteneva che la presentazione di tale istanza fosse di per sé idonea a far dichiarare improcedibile il ricorso e, di conseguenza, avrebbe costretto il Comune a pronunciarsi preventivamente su di essa e, in caso di esito rigetto della medesima, adottare una nuova ordinanza di demolizione.

Il Tar, invero, in accoglimento delle difese del nostro studio ha ritenuto di dover applicare il principio stabilito dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, confermata anche di recente dalla sentenza della Sezione Seconda n. 3954 del 13 giugno 2019 in base al quale, la proposizione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 Dpr cit. provocherebbe l'effetto di sospendere – soltanto temporaneamente – gli effetti della precedente ingiunzione di demolizione delle opere per le quali è stata presentata l'istanza di sanatoria.

Infatti, una volta decorso il tempo legalmente stabilito per la definizione della pratica di sanatoria da parte dell'amministrazione, nel caso di adozione di un espresso provvedimento di rigetto della richiesta (ovvero della formazione di un rigetto tacito, ai sensi dell'art. 36, comma 3 D.P.R. 380/01), l'ordinanza di demolizione emessa in principio riacquisterebbe pienamente la sua efficacia.

Nel caso di accoglimento dell'istanza del privato, invece, l'ingiunzione a demolire resterebbe definitivamente priva di effetti, rendendo quindi improcedibile – solamente in tale ipotesi – il ricorso precedentemente proposto avverso il provvedimento repressivo dell'abuso.

La conseguenza processuale della sopravvenuta carenza di interesse non potrebbe quindi essere connessa alla mera proposizione dell'istanza di accertamento di conformità, poiché sussisterebbe la possibilità per l'ordinanza di demolizione di riacquistare pienamente efficacia in caso di rigetto della domanda di sanatoria.

In ossequio a tale principio il Tar ha così deciso: "Considerato che il ricorrente ha depositato istanza di accertamento di conformità del 28.10.2019, allo stato non definita; che, pertanto, l’atto impugnato non pu essere allo stato eseguito; che per tale ragione difetta periculum in mora; che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, vista la peculiarità della fattispecie". 

Urbanistica, il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi: l'immobile in fase di completamento non rientra tra gli immobili "dimessi o mai utilizzati" del piano casa, ai sensi dell'art. 3 quater, co.1, lett.a L.R. 21/09 (Tar Lazio, ord. 14641/19)

Il Tar Lazio ha respinto la domanda cautelare di una società privata che ha impugnato un provvedimento comunale (il Comune era da noi difeso) che dichiarava l'improcedibilità della domanda per ottenere un ampliamento del proprio immobile utilizzando la normativa regionale sul "piano casa".

La motivazione del rigetto del Tar è la seguente: "Considerato che l’immobile era ancora in fase di completamento al 31/12/2011 e che, quindi, esso non può ritenersi “dismesso” o “mai utilizzato” ai sensi dell’art. 3-quater, comma 1, lett. a), della l.r. n. 21 del 2009;

che, infatti, il confronto tra tale previsione e il precedente comma 1 (il quale equipara espressamente all’immobile dismesso o mai utilizzato quello “in corso di realizzazione”) dimostra, a contrario, che il legislatore regionale ha inteso applicare condizioni restrittive agli interventi in zona d).

che tale motivo ostativo è assorbente di ogni altro profilo, rendendo dovuto l’atto impugnato.

 

Appalti, giurisdizione: La Cass., Sezioni Unite, ha accolto le nostre tesi: giurisdizione del G.A. in caso di estensione del contratto di appalto a dei servizi supplementari ex art. 106, 1° co., lett. b) D.lgs. 163/06 (Cass. sez. Un., ord. 28211 del 31/10

Una società da noi difesa ha impugnato dinanzi al Tar Campania il provvedimento con il quale l’Asl Na 1 ha proceduto all’AFFIDAMENTO DIRETTO all'impresa aggiudicataria di un'altra gara, dei sistemi Ris/Pacs per un valore superiore alla soglia comunitaria (euro 1.266.624,55!!), mediante estensione illegittima del contratto stipulato con il solo Ospedale del Mare (facente parte dell’Asl Na 1) ad altri 9 ospedali dell’Asl Na 1 (sono 10 in tutto i presidi ospedalieri rientranti nell’Asl Na 1), ab(usando) dello strumento dei "servizi supplementari" di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) D.lgs. 50/16 (di cui non sussistono i presupposti) ed in aperta violazione dell’art. 15, comma 6 bis L.R. n. 28/03, stante l’assenza di preventiva autorizzazione di Soresa.

Sul punto la Cassazione a Sezioni Unite, a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione promosso dalla società affidataria del servizio, la quale sosteneva la giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto si sarebbe trattato della fase esecutiva del contratto,  si è così pronunciata: "Va tenuto conto del principio costantemente espresso, e ribadito tra le ultime nelle pronunce Sez. U. 26/7/2019, n. 20403 e 31/7/2018, n. 20350, secondo il quale la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale , che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.

Ora, come reso evidente dall’esame del ricorso Tar della Campania, a cui questa Corte può accedere direttamente atteso che in materia di giurisdizione, così come tutte le volte in cui la censura abbia ad oggetto la violazione di una norma processuale, è anche giudice del fatto (così tra le tante le pronunce Sez. U. 8/6/2007 n. 13397 e 10/7/2003, n. 10840), omissis ha chiesto la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento degli atti impugnati, facendo valere l’elusione dei principi della gara pubblica, contestando, sul piano del merito, la ricorrenza dei requisiti legittimanti la modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e l’assenza della preventiva autorizzazione di Soresa.

Ciò posto, va considerato che, come ribadito, tra le altre, nella pronuncia Sez. U. 16/1/2018, n. 895, la giurisdizione esclusiva, configurata per le procedure di evidenza pubblica tese alla ricerca dell’aggiudicatario negli appalti di lavori servizi e forniture, conduce alla identificazione di un’area nella quale sono in campo interessi legittimi e diritti soggettivi in correlazione tra di loro (Corte Cost. n. 204 del 2004).

E’ proprio l’esercizio del potere autoritativo che consente di configurare quella particolare materia prefigurata dai costituenti nell’intreccio tra diritti del privato, da un lato, e interessi e poteri della P.A., dall’altro (Cass. Sez. Un. n. 25516 del 2016): in altri termini, è solo la parte che tocca comunque l’esercizio del potere amministrativo che può essere legittimamente devoluta alla giurisdizione esclusiva del comparto TAR - Consiglio di Stato, dovendo ritenersi attribuite alla giurisdizione civile le controversie ogniqualvolta non si determini l’intreccio tra diritti privati e interessi/poteri pubblici, giacché in questa seconda fase, pur strettamente connessa con la precedente, e ad essa consequenziale, che ha inizio subito dopo l’incontro delle volontà delle parti e prosegue con tutte le vicende in cui si articola la sua esecuzione, i contraenti - pubblica amministrazione e privato - si trovano in una posizione paritetica e le rispettive situazioni soggettive si connotano del carattere, rispettivamente, di diritti soggettivi ed obblighi giuridici a seconda delle posizioni assunte in concreto. Sicché è proprio il momento di costituzione di detto rapporto giuridico di diritto comune a divenire lo spartiacque fra le due giurisdizioni, quale primo atto appartenente a quella ordinaria, nel cui ambito rientra con la disciplina posta dall’art. 1321 c.c. e segg.; e che perciò, comprende non soltanto quella positiva sui requisiti (art. 1325 c.c. e segg.) e gli effetti (art. 1372 c.c. e segg.), ma anche l’intero spettro delle patologie ed inefficacie negoziali, siano esse inerenti alla struttura del contratto, siano esse estranee e/o alla stessa sopravvenute.

Ora, nel caso di specie, come sopra già detto, omissis, deducendo la modifica sostanziale del contratto, al di là della ricorrenza delle condizioni legittimanti la stessa ex art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, d.lgs. 50/2016, ha inteso far valere nella sostanza l’aggiramento della gara pubblica per l’affidamento diretto alla omissis, da ciò conseguendo che la contestazione da parte del terzo sulla sussistenza dei presupposti per la modifica del contratto viene a rientrare nel contenzioso sulle procedure di affidamento, di spettanza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. e) cod. proc. amm..

E’ di chiara evidenza come non si discuta della mera esecuzione del contratto, in ordine a cui la ASL si porrebbe in posizione paritetica e l’altro contraente vanterebbe posizione di diritto soggettivo, o delle condizioni di validità, annullabilità del contratto per vizi del procedimento ad evidenza pubblica, ma nella specie il terzo, omissis, fa valere come la ASL, non sussistendo i requisiti per la modifica del contratto con omissis ex art. 106, comma 1, lett. b) d.lgs. 50/2016, avrebbe illegittimamente proceduto all’affidamento diretto, senza provvedere alla doverosa gara d’appalto, così ledendo l’interesse legittimo di essa omissis a partecipare alla gara.

Il contratto tra la ASL e omissis non viene quindi in rilievo di per sé, ma in quanto, ove risultasse illegittima la modifica contrattuale disposta con la delibera della ASL 56/18, verrebbe a configurarsi l’affidamento diretto in violazione dei principi della gara pubblica, e come affermato nella pronuncia Sez. U. 16/7/2008, n. 19502, qualora si faccia valere (da parte di soggetto titolare di una posizione differenziata) la illegittimità del ricorso alla trattativa privata nella scelta del contraente, per contrarietà a norme che avrebbero richiesto il ricorso a procedimenti di evidenza pubblica, trattandosi della legittimità dell’esercizio del potere pubblico, la posizione del privato è di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo; invece, con riferimento alla nullità o annullamento del contratto per effetto dell’annullamento della delibera di scelta del contraente, si è nell’ambito delle posizioni giuridiche di diritto soggettivo, trovandosi P.A. e contraente in posizione paritetica.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

 

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