Il Tar ha accolto le nostre tesi a difesa di una società, proprietaria di terreno sito in Santa Marinella che ha presentato istanza al Comune, perché l’area ottenesse una nuova destinazione urbanistica a seguito della decadenza del vincolo espropriativo.

Leggasi testualmente nella sentenza: "che l’istanza è motivata dal fatto che sarebbe decaduto un vincolo di carattere espropriativo in zona N5 (verde pubblico) e M6 (servizi pubblici), apposto con l’11 febbraio 1975, e non rinnovato nel 1980;

che il Comune è rimasto silente; che, con il presente ricorso, notificato il 22 settembre 2020 e depositato il 6 ottobre successivo, la ricorrente agisce ex art. 117 cpa perché sia accertato l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza, nonché per la condanna del Comune a risarcire il danno derivante dalla decadenza del vincolo;

che, quanto alla domanda relativa al silenzio-inadempimento del Comune, essa è fondata, posto che è pacifico il dovere dell’amministrazione di riqualificare urbanisticamente le cd. aree bianche, a condizione che esse siano davvero tali, ovvero che il vincolo apposto non abbia natura conformativa;

che il Comune avrebbe perciò dovuto concludere il procedimento avviato dalla ricorrente con una risposta espressa;

che, a tal fine, e in considerazione dell’emergenza da coronavirus, vanno assegnati al Comune giorni 90 dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, di cui è onerata parte ricorrente; che, in tale risposta, il Comune dovrà anzitutto prendere posizione sulla natura conformativa o espropriativa del vincolo;

che, qualora il Comune reputi conformativo il vincolo, il procedimento potrà essere concluso con tale dichiarazione;

che, ove il vincolo sia ritenuto espropriativo, e decaduto, sarà necessario avviare il procedimento di variante parziale al PRG, al fine di imprimere una nuova destinazione urbanistica all’area;

che, fidando nell’adempimento del Comune, si reputa allo stato non necessaria la nomina di un commissario ad acta; che, con riferimento alla domanda risarcitoria, gli atti vanno trasmessi al Presidente della Sezione, affinché, previa istanza in tal senso da depositare da parte della ricorrente, sia fissata l’udienza pubblica di trattazione"