Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di un Comune, ha respinto il ricorso di un emittente radiofonico che aveva impugnato l'ordinanza di demolizione relativa a strutture e impianti privi di titolo autorizzatorio.

La società ricorrente premette di essere proprietaria dell’emittente radiofonica (omissis), titolare delle frequenze 91.500 Mhz e 96.500 Mhz, che trasmette anche dagli impianti siti sul traliccio identificato con la lettera “C” – di cui si ordina la demolizione con il provvedimento oggi impugnato - utilizzando, per il posizionamento dei relativi apparati, il Box n. 5 e 5/A – casotto e traliccio della omissis sul terreno da quest’ultimo preso in affitto dalla .... omissis  – di cui il Comune resistente aveva già in passato imposto la rimozione con ordinanze n. 155 e 174 del 1994.

Il ricorso è infondato. Va prioritariamente esaminato il secondo mezzo di gravame con cui si lamenta l’incompetenza dell’organo che ha adottato l’ordinanza di demolizione impugnata. La censura va disattesa. L’atto impugnato è stato adottato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, al quale il Sindaco ha attribuito l’incarico con decreto n. 17/2017, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.lgs. 267/00 previsto dall’art. 109, comma 2, del predetto D.Lgs, che consente, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale – come è il caso dell’Ente Locale in parola - di attribuire ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi le relative funzioni.

Si passa ad esaminare il motivo centrale del ricorso, con cui l’emittente contesta la necessità di un apposito titolo edilizio all’epoca di collocazione degli impianti in contestazione ed oppone, che, comunque, il titolo dovrebbe intendersi già rilasciato con l’autorizzazione alla ricollocazione al di fuori del Centro storico e comunque implicito nella concessione del Ministro delle Comunicazioni.

Il motivo è infondato alla luce dell’orientamento giurisprudenziale della Sezione, che ha ritenuto legittima l’ordinanza di demolizione di impianti e strutture utilizzate da emittenti radiofoniche in quanto realizzate senza munirsi del previo titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica in area vincolata (anteriore alla realizzazione dell’impianto) nonché del nulla osta prescritto per le zone sismiche sin dall’aprile del 1976, oltre che del parere dell’Autorità tutoria del vincolo idrogeologico, per cui, non essendo mai stato rilasciato tale titolo abilitativo, la rimozione degli stessi e la demolizione delle relative opere, costituiva per il Comune “un atto dovuto ed a contenuto vincolato, in presenza di un non controverso abuso edilizio, adottato dal Comune nell’ambito delle proprie specifiche competenze urbanistiche ed edilizie, a fronte di un vincolo assoluto di inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici comunali” (Tar Lazio, Sez. II quater n. 4730/2018, n. 9036/2017 e 6294/2016, Tar Lazio, Sez. II ter, 13 novembre 2014, n. 11402 del 2014; 19 gennaio 2015 n. 765).

In particolare va osservato che il provvedimento con cui è stato autorizzato in via provvisoria il ricollocamento degli impianti e il potenziamento della struttura di supporto già esistente, era finalizzato esclusivamente a risolvere il problema contingente della loro presenza nel Centro Storico del Comune, con efficacia temporalmente limitata (fino alla realizzazione del progetto definitivo) e condizionata a futuro “contrordine” del Comune (a rimuoverla su semplice richiesta dell’amministrazione), per cui non costituiva un titolo definitivo atto a stabilizzare  il “rapporto amministrativo” ed assicurare la possibilità di mantenimento in loco della struttura ed a ritenere questa legittimata sotto il profilo edilizio, non avendo tale atto i requisiti né di forma, né di sostanza propri del “permesso di costruire”; tanto più che l’area era già assoggettata a plurimi vincoli, comportanti anche l’inedificabilità assoluta, che avrebbero comunque precluso il rilascio del predetto titolo abilitativo edilizio.