Il Tar Lazio, in accoglimento delle difese del nostro studio a difesa del Comune, stazione appaltante, ha rigettato la domanda cautelare del secondo classificato nella gara di appalto avente ad oggetto la “redazione ai fini della successiva approvazione del P.U.C.G. di cui all’art. 28 comma 2 lett. a) della l. Reg. 22 dicembre 1998 n. 38…, Predisposizione del D.P.I., progettazione del Piano Urbanistico Comunale Generale (P.U.C.G.) e del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensiva della Valutazione d’Incidenza (VINCA)”.

Leggasi testualmente nell'ordinanza del Tar:

"Ritenuto che

- il ricorso non sia, almeno ad un primo sommario esame, assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris sia in relazione alla asserita macroscopica inadeguatezza ed insufficienza della quota destinata nell’offerta della controinteressata alle attività di carattere geologico “ad assicurare e remunerare la puntuale e completa esecuzione delle numerose e complesse prestazioni di natura geologica previste nell’ambito dell’elaborazione progettazione e redazione del piano urbanistico di che trattasi”, sia in rapporto alla pretesa manifesta illogicità del riconoscimento all’offerta tecnica presentata dalla controinteressata del medesimo punteggio attribuito a quella della ricorrente (punti 79) - censura, tra l’altro, non meglio specificata - tenuto conto della natura globale e sintetica (e non limitata a singole voci) della valutazione di congruità dell’offerta e della effettiva disponibilità per l’attività di pianificazione e progettazione messa a gara, di una “base conoscitiva di partenza” costituita dagli studi, dalle indagini e dalle elaborazioni cartografiche già realizzati sulle caratteristiche del territorio del Comune di Marino;

- per l’assenza del requisito del fumus boni iuris, sia superflua ogni considerazione circa il periculum in mora;

- avendo parte ricorrente insistito nella sua istanza di accesso ex art. 116 comma 2 c.p.a., solo in parzialmente soddisfatta dall’Amministrazione attraverso il deposito dei documenti di causa, debba essere fissata un’apposita camera di consiglio per la decisione su tale questione;

- l’udienza pubblica per la trattazione di merito debba essere fissata ad una data successiva a quella della predetta camera di consiglio, al fine di garantire alle parti la facoltà di formulare motivi aggiunti e la piena esplicazione dei loro diritti difensivi;

- per la particolarità della controversia le spese della fase cautelare possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

- rigetta l’istanza cautelare;