Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza pubblicata il 10/05/2019, ha accolto il nostro appello ed ha fatto prima applicazione del principio dell’esclusione del concorrente che omette di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera e della sicurezza.

Il CGA, in accoglimento del nostro appello, ha confermato il principio stabilito nella pronuncia della CGUE, sez. IX, 2 maggio 2019, C‑309/18, in base al quale: “I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'ESCLUSIONE della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione”.

CGARS, ord. 279/19