Con la citata sentenza il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di una società che gestisce un laboratorio di analisi cliniche all’interno del territorio della Regione Lazio con la seguente motivazione:

“Ai sensi dell'art. 8-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con l'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 1999, l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e quella all'esercizio di attività sanitarie sono provvedimenti diversi e autonomi e costituiscono il presupposto necessario dell'accreditamento istituzionale.

L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria viene rilasciata dalla Regione alle strutture sanitarie in possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi, stabiliti dall'allegato al d.P.R. 14 gennaio 1997, che attengono essenzialmente alla politica, agli obiettivi, alla qualità della struttura.

L’autorizzazione alla realizzazione, incidendo sul tessuto urbanistico, appartiene invece alla competenza del Comune nel cui territorio è collocata la struttura sanitaria da realizzare, previa verifica di compatibilità riservata alla Regione, da effettuarsi in relazione al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 19 gennaio 2018 n. 363).

Orbene, con decreto n. 311/2012, il Commissario ad acta si è limitato a confermare l’autorizzazione all’esercizio conseguita nel 2005 dalla struttura sanitaria gestita dalla ricorrente e a rilasciare alla medesima struttura l’accreditamento istituzionale definitivo per l’attività di Laboratorio generale di base con settori specializzati.

Ne consegue che l’autorizzazione all’ampliamento rilasciata dal Comune di Guidonia Montecelio, non poteva avere nessun effetto rispetto all’autorizzazione all’esercizio che, come sopra evidenziato, è di competenza regionale.

Del resto, la infondatezza della censura deve risultare evidente alla stessa parte ricorrente, atteso che quest’ultima ha presentato, dopo l’adozione del provvedimento impugnato, richiesta di autorizzazione all’esercizio con riguardo all’ampliamento strutturale assentito dal Comune di Guidonia Montecelio”.

Tar Lazio, Roma 22/02/2019