Il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi a difesa di un Comune a fronte di un ricorso proposto da una nota società con il quale si chiedeva, tramite l'istituto del silenzio rifiuto, la modifica di un regolamento T.A.R.I.

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar:

"Come chiarito dall’univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche), infatti, il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, essendo volto a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, non è esperibile qualora l'atto di cui si chiede l'adozione sia a contenuto regolamentare o generale, i quali sono indirizzati ad una pluralità indifferenziata di destinatari e non sono destinati a produrre effetti nella sfera giuridica di singoli soggetti specificamente individuati; - del pari deve rilevarsi l’insussistenza di un obbligo di provvedere anche in relazione alla parte dell’istanza diretta a sollecitare un riesame da parte dell’amministrazione con riferimento alle pretese da quest’ultima avanzate nei confronti della società in relazione alla T.A.R.I.; - si evidenzia, al riguardo, che, per pacifica giurisprudenza, non è coercibile, a mezzo dell'attivazione dell'istituto del silenzio-rifiuto, il procedimento di riesame della legittimità degli atti amministrativi divenuti definitivi; l'esercizio del potere di autotutela costituisce, infatti, una facoltà ampiamente discrezionale dell'amministrazione, che non ha alcun dovere giuridico di esercitarla, così che, in presenza di un provvedimento divenuto inoppugnabile, non è ravvisabile alcun obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto per ottenere il riesame della legittimità degli atti amministrativi (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Salerno Sez. II, 05/10/2020, n. 1304); - in conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; - le spese di lite seguono la soccombenza c.d. virtuale e vengono liquidate, in favore dell’amministrazione resistente, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara in parte inammissibile e per la restante parte improcedibile".