Il Consiglio di Stato, con la sentenza in oggetto, ha accolto le ns. tesi a difesa di un Comune Laziale che ha concluso, con determinazione negativa, la conferenza dei servizi ex art. 14 ter L. 24/90 per il rilascio di un permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis tuel.
Leggasi testualmente nella sentenza del Consiglio di Stato: "Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Oggetto del presente giudizio è la legittimità della determinazione conclusiva con esito negativo, adottata dal Comune al termine della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990, per l’esame dell’istanza di permesso di costruire convenzionato proposta dalla società Fincres S.p.A., finalizzata alla riqualificazione dell’ex Cartiera di Tivoli. La società ricorrente contesta la legittimità dell’atto conclusivo, nonché del parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, e delle posizioni espresse dalle altre amministrazioni convocate (in particolare Regione Lazio, ACEA ATO 2, Dipartimento Lavori Pubblici del Comune), che non avrebbero espresso un parere formale e che sarebbero da ritenersi favorevoli per silentium. Secondo la ricorrente, la conferenza si sarebbe dovuta chiudere con esito favorevole, in quanto il Comune avrebbe dovuto considerare acquisiti i pareri positivi in assenza di dissensi espressi, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990. Quanto al parere della Soprintendenza, lo si qualifica come sommario, non costruttivo e contrario al principio di leale collaborazione. Le doglianze sono infondate. In primo luogo, il parere negativo reso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 55079 del 17 ottobre 2018 si presenta come tempestivo, puntualmente motivato e coerente con la disciplina di tutela del paesaggio e dei beni culturali. La Soprintendenza dà atto dei vincoli presenti sull’area (vincoli paesaggistici ex art. 134, lett. a), b), c) del D.lgs. n. 42/2004; vincoli archeologici; inserimento dell’area nel sito UNESCO della Villa d’Este e centro storico) e svolge un’analisi articolata circa l’impatto dell’intervento progettato. Tra i profili critici evidenziati, la Soprintendenza rileva: l’incongruità delle volumetrie proposte, la non armonizzazione dell’edificato col contesto urbano tutelato, l’incidenza su aree ad alto potenziale archeologico e l’inadeguatezza delle misure di mitigazione ambientale. La stessa sottolinea la carenza di uno studio ambientale esaustivo, la mancata valutazione paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni Culturali e la necessità di orientare l’intervento secondo criteri di compatibilità formale, materica e paesaggistica. Il Collegio ritiene che tale parere costituisca esercizio non solo legittimo, ma doveroso delle competenze di tutela attribuite alla Soprintendenza. Esso non risulta apodittico né preclusivo in modo irragionevole. Al contrario, nella parte finale del documento, l’Amministrazione manifesta espressamente la disponibilità a valutare un diverso progetto, più rispettoso del contesto e fondato su principi di compatibilità ambientale e valorizzazione del sito. Tale atteggiamento, pur non implicando una mitigazione del dissenso, dimostra che la posizione assunta è espressione di una valutazione tecnica consapevole e non pregiudiziale, coerente con i canoni di correttezza procedimentale e con il principio di collaborazione tra amministrazione e privato, così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa. Deve dunque affermarsi, in linea con l’orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, che in presenza di un parere negativo motivato e tempestivo reso da una Soprintendenza su beni soggetti a vincolo, tale dissenso assume natura vincolante e impedisce l’approvazione del progetto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2022, n. 4098). 20. L’intero procedimento, pertanto, si è chiuso negativamente in ragione del legittimo esercizio di una competenza espressa nei termini, con contenuti coerenti con l’interesse pubblico primario alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, costituzionalmente protetto ai sensi dell’art. 9 Cost. 21. Va altresì esclusa nella fattispecie la formazione del silenzio-assenso da parte delle amministrazioni che non hanno partecipato alla conferenza o non hanno espresso un parere formale. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni non può formarsi in presenza di carenze istruttorie rilevanti, tali da impedire una valutazione compiuta del progetto. Nel caso di specie, la documentazione trasmessa da parte della ricorrente è stata ritenuta incompleta da più amministrazioni (ACEA ATO 2, Dipartimento Lavori Pubblici, Regione Lazio), che hanno espressamente evidenziato l’impossibilità di esprimere un parere compiuto per difetto delle informazioni progettuali. La stessa Soprintendenza ha precisato che l’unica integrazione ricevuta “consentiva solo sommariamente l’espressione del parere”, e ha dovuto supplire a tale mancanza ricorrendo a conoscenze dirette e fonti storiche indipendenti. Ne consegue che, in assenza di un progetto completo e valutabile, non poteva ritenersi formato alcun assenso implicito, e l’amministrazione procedente non era legittimata a concludere favorevolmente la conferenza. 24. In definitiva, la legittimità del provvedimento conclusivo negativo, fondato su un parere vincolante non superato, nonché sull’assenza di una base istruttoria idonea ad attivare una determinazione favorevole in conferenza, resiste alle censure formulate. Va peraltro rilevato che, nonostante la Soprintendenza avesse espressamente manifestato una disponibilità a valutare un progetto alternativo, maggiormente rispettoso delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e archeologiche del sito, la società ricorrente non ha ritenuto di rimodulare la proposta progettuale, né ha attivato ulteriori interlocuzioni o integrazioni nel senso auspicato dall’amministrazione preposta alla tutela. Tale inerzia rafforza la conclusione circa la piena legittimità dell’azione amministrativa e conferma l’assenza di presupposti per un’eventuale valutazione favorevole dell’istanza".