Il Tar Basilicata, in accoglimento del nostro ricorso a difesa di una società che realizza impianti eolici, ha annullato l'autorizzazione unica rilasciata ad un altro operatore economico sulla medesima area e con interferenza degli impianti.

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar: "In limine litis, va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, secondo cui la ricorrente avrebbe omesso di impugnare la deliberazione del Consiglio dei ministri, con cui è stata resa la VIA, che ha positivamente valutato anche le opere di connessione dell’impianto. Ritiene in senso opposto il Collegio che la presupposta deliberazione del Consiglio dei ministri costituisca mero atto endoprocedimentale e non sia provvista di autonoma lesività, confluendo (ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2022, n. 50) nel procedimento autorizzatorio unico, il cui provvedimento conclusivo costituisce unico atto direttamente e immediatamente lesivo. Orbene, la ricorrente ha ritualmente avversato, appunto, la determinazione dirigenziale del 20 giugno 2024, recante l’autorizzazione unica rilasciata a RWE dalla Regione Basilicata. Non rileva, in tale prospettiva, l’intervenuta formazione del silenzio-assenso N. 00426/2024 REG.RIC. sull’istanza di autorizzazione unica della Rwe Renewables Italia s.r.l., come da decisione di questo Tribunale n. 586 del 2023. Invero, la Regione Basilicata, anziché prendere atto dell’intervenuta formazione del titolo autorizzatorio per silentium, ha ritenuto in modo assai singolare di proseguire l’iter procedimentale e di convocare in data 23 gennaio del 2023 un’apposita conferenza dei servizi (iniziativa a cui la odierna controinteressata ha prestato acquisiescenza) e rilasciando, all’esito, l’autorizzazione unica dapprima con provvedimento espresso del 25 marzo 2024 e quindi, a seguito di revoca di quest’ultimo, con la determinazione dirigenziale di cui al presente ricorso. A sua volta, la RWE Renewables Italia s.r.l. (controinteressata) non ha ritenuto di impugnare il sopravvenuto provvedimento regionale per contestare la preesistenza e la previgenza di quello già intervenuto per silentium. Orbene, la sopravvenuta autorizzazione espressa, a giudizio del Collegio, ha determinato la cessazione di efficacia di quella antecedentemente formatosi, costituendo all’attualità la fonte per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto denominato “Venusia”. Nel merito, il ricorso e l’atto di motivi aggiunti sono fondati, alla stregua della motivazione che segue. 9.1. Coglie nel segno la censura relativa all’obliterazione della fase di partecipazione procedimentale con riguardo alla posizione della odierna ricorrente. In particolare, la società ricorrente risulta aver presentato un’istanza di partecipazione al procedimento amministrativo su cui si controverte in data 4 novembre 2022 (dunque, in epoca cronologicamente anteriore alla stessa formazione del silenzio assenso di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), facendo valere la qualità di controinteressata in ragione dell’interferenza del suo progetto con quello della RWE Renewables Italia s.r.l.. Tale istanza è stata immotivamente ignorata, tant’è che nel primo provvedimento di rilascio dell’autorizzazione unica del 25 marzo 2025 non si fa cenno alcuno a tale circostanza.  L’evidente sovrapposizione nell’ubicazione dei due progetti e l’essere i rispettivi procedimenti autorizzatori pressoché coevi sono elementi di significativo rilievo, di cui l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto tenere conto, anche al fine di disattendere l’istanza, ciò che non è avvenuto. Del resto, alla luce dei contenuti e del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti, neppure può predicarsi, nel caso di specie, che la partecipazione della Elettro Esco sarebbe stata sostanzialmente ininfluente. Peraltro, deve rilevarsi che la stessa Amministrazione regionale, con riguardo al parallelo procedimento autorizzatorio attivato dalla Elettro Esco s.r.l. ha ammesso la partecipazione della RWE Renewables Italia s.r.l., prendendo espressamente in considerazione le osservazioni di segno contrario (proprio in ragione della ripetuta interferenza dai due progetti) rese da quest’ultima con nota del 24 agosto 2020, come si evince dal preambolo della deliberazione giuntale n. 891 del 2023, in atti di causa. 10. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti, con assorbimento di ogni ulteriore censura, col quale si è impugnata la sopravvenuta modificazione del titolo autorizzatorio già rilasciato, e per l’effetto, la caducazione degli atti avversati, con salvezza di nuova effusione provvedimentale da parte dell’Amministrazione regionale intimata, previo effettivo dispiegarsi della fase di partecipazione procedimentale con riguardo all’odierna ricorrente.