Il Tar, in accoglimento delle nostre tesi, ha respinto il ricorso di un'impresa seconda classifiicata avente ad oggetto l'appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento "RIQUALIFICAZIONE URBANA AREADI POZZO DOLCE E P.ZZA S.ANTONIO-PIAZZA S.ANTONIO EAREAPOZZODOLCE- RECUPERO DELL'AREA DEGRADATA E DELLE RISPETTIVE PERTINENZE (PNRR -Missione5 -Componente2 -Investimento 2.1"Rigenerazione Urbana")
In particolare, il passaggio centrale è quello in cui il TAR afferma che la censura sullo stand still sostanziale è infondata, poiché l’art. 55 del d.lgs. 36/2023 esclude l’applicazione dei termini dilatori ex art. 18, commi 3 e 4, agli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, e precisa inoltre che la lex specialis non può creare un autovincolo contra legem. Questo è il “cuore” più spendibile in chiave SEO giuridica.
sentenza scarnata
Inoltre, è stato evidenziata a distinzione tra intangibilità dell’offerta in gara e naturale sviluppo progettuale negli affidamenti di appalto integrato a base PFTE, con richiamo alla struttura del Codice e alla successiva progettazione esecutiva.
Leggasi testualmente nella sentenza : "Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso introduttivo (indicato erroneamente come VI nel ricorso) la ricorrente deduce la violazione del principio di “stand still” sostanziale in quanto, in seguito all’aggiudicazione del 25.6.2025, il contratto con la controinteressata è stato stipulato in data 30.6.2025 e cioè prima del termine dilatorio previsto dall’art.18 comma 3 d.lgs. n. 36/2023. La doglianza è infondata atteso che l’art. 55 d.lgs. n. 36/2023, con norma di chiusura, stabilisce che “ I termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”: non essendo oggetto di contestazione che l’ appalto oggetto della presente controversia sia sotto soglia, il principio di stand still non trova quindi applicazione alla luce della disposizione sopra richiamata. L’obiezione della ricorrente secondo cui l’art. 19 dell’Invito/Disciplinare avrebbe “vincolato” comunque l’Amministrazione al rispetto dei termini di stand-still è privo di pregio: la suddetta clausola della lex specialis infatti: a) reca un rinvio alla disciplina codicistica e, per quel che qui rileva, anche all’art. 18 comma 3 del d.lgs. n. 3672023, b) non può dar vita ad un autovincolo in antinomia con l’art. 55, co. 2, d.lgs. 36/2023, richiamato dal medesimo art. 18 comma 3, che esclude ex lege i termini dilatori degli appalti sottosoglia. 27. È possibile adesso passare allo scrutinio dei motivi aggiunti, con i quali la ricorrente, come anticipato in narrativa, ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Termoli n. 224 del 14.10.2025: i detti motivi aggiunti non sono meritevoli di accoglimento. Con il primo mezzo dell’atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha, in sintesi, censurato l’impugnata deliberazione asserendo che con quest’ultima il Comune avrebbe consentito alla COGECO di modificare l’offerta progettuale presentata in gara: cioè non si sarebbe in presenza di meri “approfondimenti tecnici” della proposta originaria ma sostanzialmente di una “nuova e diversa impostazione progettuale”, come tale inammissibile poiché in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta.
Il motivo è destituito di fondamento. 27.1. Giova innanzitutto rappresentare che la ricorrente, a comprova “del fatto che ci si trovi oggi di fronte ad un’offerta del tutto nuova”, ha evidenziato quanto segue: “tra le modifiche introdotte da COGECO (quali: la nuova posizione dell’accesso all’autorimessa sotterranea; la presenza di nuovi stalli in Piazza Sant’Antonio; la modifica all’altezza dell’autorimessa; l’introduzione di verde attrezzato), quella consistente nella sostituzione della piazza rialzata originariamente proposta in sede di gara, con una piazza a raso, costituisce una soluzione che conferma, ex post, l’irrealizzabilità e l’erroneità della soluzione originaria, nonché la sua incompatibilità con il PFTE. Il tutto a fonte di una proposta, quale quella della seconda graduata che, sin dalla fase di gara, si era integralmente conformata alle indicazioni del PFTE, presentando una soluzione progettuale pienamente rispettosa della configurazione originaria della piazza e delle prescrizioni di tutela sulla stessa gravanti.
Anzi, va detto e ribadito che Scarnata è stata l’unica partecipante ad aver proposto in gara un intervento coerente con l’obiettivo, espressamente richiamato nelle premesse del PFTE, di garantire la “preservazione dei caratteri tipo-morfologici e tipologici” dell’area di intervento.
Pertanto, ove la Commissione avesse valutato correttamente le offerte alla luce del PFTE e dello specifico criterio di valutazione, avrebbe dovuto rilevare la non conformità sostanziale della proposta COGECO e premiare l’offerta Scarnata, puntualmente rispettosa del quadro esigenziale del PFTE, con la doverosa aggiudicazione della procedura” (cfr. motivi aggiunti, pag. 10). 27.2. La censura è del tutto generica e, soprattutto, non si confronta con la disciplina del vigente Codice dei Contratti pubblici, il quale, per la progettazione dei lavori pubblici, prevede due piani distinti: 1) quello dell’intangibilità dell’offerta in gara, che riguarda la fase competitiva e il rispetto della par condicio; 2) il fisiologico sviluppo progettuale, che, negli affidamenti “a base PFTE”, costituisce esattamente l’oggetto della prestazione affidata all’aggiudicatario nella transizione dal livello di fattibilità al livello esecutivo: ed infatti l’art. 41 d.lgs. 36/2023 al suo comma 1, pone una distinzione tra la fase del progetto di fattibilità tecnico-economica e la successiva fase della progettazione esecutiva, e l’art. 22, co. 4, Allegato I.7, D.Lgs. n. 36/2023 chiarisce che “il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare”.
27.3. Venendo alla vicenda procedimentale per cui è causa, occorre precisare che: - con nota prot. n. 41332 dell’1.7.2025 è stata indetta la Conferenza di Servizi preliminare da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona con la partecipazione separata dei rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte; - con determinazione n. 2079 dell’11.09.2025, la Conferenza di servizi preliminare è stata dichiarata conclusa “con il recepimento delle indicazioni e degli indirizzi formulati dagli enti coinvolti”, disponendo espressamente che tali indicazioni fossero recepite nello sviluppo delle successive fasi progettuali dall’impresa aggiudicataria dell’appalto integrato; - con la gravata Delibera di Giunta n. 224/225: a) è stato rappresentato “che nell’ambito del un tavolo tecnico tenutosi in data 05/09/2025 con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise sono emerse le considerazioni che vengono di seguito sinteticamente riportate: 1. L’intervento sull’area di Pozzo Dolce dovrà riguardare il recupero dei parcheggi esistenti sotterranei e la riqualificazione delle aree superficiali prevedendo la tutela ed il recupero tre piazze rotonde digradanti esistenti ritenute di particolare pregio architettonico;
2. L’intervento su Piazza Sant’Antonio: a livello archeologico, dovrà essere preceduto da una ricostruzione storica puntuale dei luoghi e da una campagna di indagini da eseguirsi in stretto contatto tra l’archeologo individuato dalla committenza e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise. a livello estetico dovrà essere conservato l’aspetto storico della piazza, prediligendo in luogo dei parcheggi l’aggiunta di vegetazione e di verde, ricreando una villa comunale. All’uopo l’impresa per la redazione del progetto dovrà dotarsi di progettisti esperti in ville e giardini che dovranno concertare gli interventi a realizzarsi con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise. Particolare attenzione dovrà essere posta per la fontana storica esistente, prevedendone il restauro monumentale mediante un processo complesso che parte da un'analisi dettagliata dello stato di conservazione del monumento, raccogliendo dati storici e documentazione fotografica e grafica per definire gli interventi necessari.
Si procederà dopo alla catalogazione, etichettatura e documentazione di un ogni parte, la successiva manutenzione, pulitura, recupero e ripristino dei beni storici per poi procedere alla ricostruzione e al ripristino dell'integrità strutturale e decorativa dell'opera. A livello architettonico dovrà porsi particolare attenzione agli elementi fuori terra visibili dalla piazza (torrini scale di discesa ai parcheggi, areazioni, ecc.) concertandone con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise le ubicazioni e le tipologie costruttive e di materiali. Si condivide altresì di valutare un’altra ubicazione dell’ingresso carrabile al parcheggio previsto su via Roma nel progetto di fattibilità in considerazione della vicinanza al Vecchio Cinema Adriatico, edificio tutelato a livello strutturale dovrà essere posta la massima attenzione alla tutela dei fabbricati storici prospicienti la piazza, prevendo all’uopo un’idonea distanza dagli stessi per la realizzazione delle opere con particolare riferimento alle palificate strutturali”; b) si è preso atto che l’aggiudicataria ha “recepito le modifiche richieste dalla Soprintendenza e dall’ Amministrazione Comunale, elaborando una soluzione progettuale trasmessa al prot. 59164/2025 che sarà sottoposta al vaglio degli enti coinvolti mediante l’indizione della Conferenza dei Servizi decisoria”. 27.4. Tanto premesso, la deliberazione impugnata non ha inciso in alcun modo sulla fase di scelta del contraente, già definita con l’aggiudicazione (e con la stipula del contratto integrato), ma si è collocata esclusivamente nella fase di sviluppo del progetto definitivo/esecutivo, in coerenza con le prescrizioni degli enti partecipanti alla Conferenza preliminare.
Le prescrizioni della Soprintendenza, riportate nella gravata Deliberazione hanno infatti un contenuto conformativo di carattere generale, rivolto all’intervento in sé e non alla singola offerta: le dette prescrizioni non operano alcuna scelta fra i concorrenti, già compiuta, ma indicano un quadro di esigenze e vincoli - archeologici, paesaggistici, strutturali - cui la progettazione esecutiva dovrà conformarsi. Ed è proprio perché tali indicazioni non selezionano una determinata soluzione progettuale, ma fissano criteri validi per chiunque sia affidatario dell’appalto, che l’Amministrazione ha ritenuto di demandare alla Conferenza di servizi la verifica della soluzione aggiornata elaborata dall’aggiudicataria: ne consegue che ciò che la ricorrente definisce “modifica del progetto” è in realtà adempimento della prestazione progettuale esecutiva dovuta contrattualmente.
Il percorso procedimentale culminato con la gravata Deliberazione n. 224/2025 risulta quindi coerente con il già citato art. 41 d.lgs. n. 36/2023, che, come detto, regolamenta la progettazione dei lavori pubblici articolando due livelli di successivi approfondimenti tecnici, PFTE e progetto esecutivo: il PFTE (art. 41, comma 6), “traccia” il perimetro dell’intervento (la soluzione che esprime il miglio rapporto tra costi e benefici, le caratteristiche dimensionali/tipologiche/funzionali, prestazioni attese, quadro esigenziale e vincoli), mentre il progetto esecutivo (art. 41, comma 8) ha la funzione opposta e complementare: chiudere il progetto, portandolo al livello di definizione necessario per l’immediata cantierabilità. Coglie quindi nel segno il rilievo formulato dalla controinteressata, la quale, alla luce della cornice normativa sopra richiamata, ha sottolineato che “pretendere – come implicitamente fa la ricorrente – che tra il PFTE posto a base di gara e progetto esecutivo vi sia sovrapposizione “rigida” equivale a negare la ratio stessa del doppio livello di progettazione: se la Stazione appaltante avesse inteso cristallizzare la soluzione in ogni dettaglio già “in gara”, avrebbe dovuto porre a base di affidamento un progetto esecutivo, non certo un PFTE” ( cfr. memoria del 12.1.2026, pag. 5). Senza dire che è lo stesso PFTE relativo all’appalto per cui è causa ad aver precisato, a pag. 5, che “il quadro descritto nella presente fase progettuale ( PFTE ) da indicazioni di realizzabilità dell’opera fermi restando i necessari approfondimenti tecnici delle successive fasi progettuali”. La censura in disamina è, pertanto, destituita di fondamento.