Il Tar, in accoglimento delle nostre tesi a difesa di un'azienda sanitaria, ha confermato l'esclusione della gara della medesima.
Con la sentenza resa dal TAR Lazio, Sez. III Quater, sul ricorso n. 3181/2026, definito all’udienza camerale del 24/03/2026 con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., il giudice amministrativo ha riaffermato due principi di particolare rilievo pratico nella materia dei contratti pubblici: da un lato, l’immediata decorrenza del termine per impugnare l’esclusione disposta in seduta di gara, ove il concorrente sia presente o comunque ritualmente edotto tramite piattaforma telematica; dall’altro, la non sanabilità dell’incongruenza relativa ai costi della manodopera quando essa incida su un elemento essenziale dell’offerta economica.
La vicenda trae origine da una procedura aperta telematica indetta dalla ASL per il servizio di fornitura, gestione, sostituzione, lavaggio, disinfezione e controllo dei DPI anti RX, di durata triennale. Il disciplinare prevedeva un importo complessivo a base di gara pari a euro 241.500,00, di cui euro 7.200,00 quali costi della manodopera non soggetti a ribasso, imponendo altresì ai concorrenti di indicare separatamente, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza.
La società ricorrente aveva però indicato nell’offerta un costo della manodopera pari a euro 3.810,52, successivamente confermato in un primo riscontro e poi contraddetto, in sede di ulteriori giustificazioni, mediante l’indicazione di una percentuale del 5,84% del valore complessivo dell’appalto, da cui emergeva un diverso importo pari a euro 11.438,47. Proprio tale divergenza ha condotto all’esclusione.
Il primo principio: il termine per impugnare decorre dall’esclusione conosciuta in gara
Il TAR ha anzitutto dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, valorizzando il fatto che l’esclusione era stata adottata nella seduta pubblica virtuale del 21/11/2025, convocata sulla piattaforma STELLA, alla presenza del rappresentante dell’impresa. Secondo il Collegio, la lesione dell’interesse del concorrente si è cristallizzata già in quel momento, sicché il termine decadenziale non poteva essere differito sino alla successiva delibera finale di aggiudicazione del 12/02/2026, poi pubblicata il 20/02/2026.
La pronuncia assume particolare interesse perché ribadisce, anche nel vigore del d.lgs. n. 36/2023, un orientamento consolidato: ove il concorrente partecipi alla seduta in cui viene formalizzata l’esclusione e la relativa motivazione sia adeguatamente verbalizzata, da quella data decorre il termine per impugnare. Il Collegio ha inoltre richiamato le clausole del disciplinare che attribuivano piena efficacia legale alle comunicazioni e registrazioni di piattaforma, rafforzando così il principio per cui, nelle gare interamente digitalizzate, la conoscenza dell’atto può perfezionarsi direttamente nell’ambiente telematico di gara.
Il principio decisivo è che nelle procedure svolte su piattaforme di e-procurement, l’operatore economico non può confidare nel fatto che il termine decorra solo dall’aggiudicazione finale, quando l’esclusione sia già stata formalizzata e resa conoscibile con pienezza lesiva. La distinzione tra atto endoprocedimentale e atto immediatamente impugnabile viene qui ricostruita in chiave sostanziale, avuto riguardo all’attitudine dell’atto a determinare in via definitiva l’estromissione del concorrente dalla gara.
Il secondo principio: l’errore sui costi della manodopera non è sempre un mero errore materiale
Pur dopo avere definito il ricorso irricevibile, il TAR ha esaminato anche il merito, ritenendo comunque infondate le censure della ricorrente. Quest’ultima sosteneva che il valore di euro 3.810,29 o 3.810,52 fosse riferibile soltanto al costo annuale della manodopera e che la stazione appaltante avrebbe potuto agevolmente ricavare il dato triennale mediante una semplice operazione matematica. Il Collegio ha però escluso questa ricostruzione, osservando che la lex specialis richiedeva chiaramente l’indicazione del costo della manodopera con riferimento all’intero appalto, di durata triennale, e che nessun elemento dell’offerta o dei successivi chiarimenti consentiva di inferire, in modo diretto e univoco, l’assunto difensivo della concorrente.
La sentenza è particolarmente importante perché delimita con rigore la categoria dell’errore materiale emendabile. Il giudice afferma che la rettifica officiosa dell’offerta è consentita solo quando l’errore emerga in modo immediato, oggettivo, manifesto e grafico dalla stessa documentazione di gara, senza necessità di ricostruzioni logiche complesse, di comparazioni tra atti diversi o, peggio ancora, di una sostanziale riscrittura della volontà negoziale del concorrente. Laddove, invece, la correzione richieda una rielaborazione interpretativa dell’offerta economica, viene in rilievo un’inammissibile alterazione di un elemento essenziale dell’offerta stessa, incompatibile con i principi di par condicio, immodificabilità dell’offerta e regolarità della procedura.
In questo passaggio la decisione assume una valenza sistematica rilevante, perché conferma che i costi della manodopera non costituiscono una voce meramente accessoria o secondaria, ma un dato strutturale dell’offerta economica, rispetto al quale l’amministrazione non può sostituirsi al concorrente.
Se l’importo dichiarato è intrinsecamente incoerente o contraddittorio, e tale incoerenza non è risolvibile sulla base di elementi testuali univoci già presenti nell’offerta, la stazione appaltante non può procedere a una correzione “conservativa” senza violare la parità di trattamento tra i partecipanti.
Nessun soccorso istruttorio sull’offerta economica
Di particolare interesse è anche il passaggio in cui il TAR esclude l’applicabilità del soccorso istruttorio. Il Collegio osserva che l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 opera per integrare documenti mancanti o sanare omissioni, inesattezze e irregolarità documentali, ma non consente di correggere un vizio che investa direttamente il contenuto sostanziale dell’offerta economica. Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva correttamente attivato il procedimento di verifica dell’anomalia e di richiesta di chiarimenti, ma proprio tali chiarimenti avevano fatto emergere l’assoluta incongruenza del dato originariamente indicato.
Anche sotto questo profilo il principio è di immediata utilità pratica. Non tutto ciò che è ambiguo o impreciso nell’offerta è sanabile.
Quando l’operatore economico, anziché chiarire, introduce elementi ulteriormente incompatibili con il dato originario, il chiarimento non svolge una funzione esplicativa, ma rivela il carattere sostanziale dell’incoerenza. In tali ipotesi il confine tra chiarimento e modifica postuma dell’offerta non può essere superato.
Fiducia e affidamento non tutelano l’operatore che inserisce dati economici incoerenti
La società ricorrente aveva evocato anche i principi del legittimo affidamento e della fiducia. Il TAR ha respinto pure tale prospettazione, evidenziando come nessun affidamento giuridicamente apprezzabile possa fondarsi sull’inserimento, da parte dell’operatore economico, di dati economici tra loro incompatibili e neppure chiariti in sede procedimentale. La sentenza, dunque, offre una lettura equilibrata ma rigorosa del nuovo Codice dei contratti, chiarendo che il principio della fiducia non può trasformarsi in uno schermo per sanare errori imputabili al concorrente su elementi essenziali della proposta negoziale.
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