Il Cna, in accoglimento delle nostre difese a sostegno dell'Ordine degli Architetti di Roma, ha respinto il reclamo ed i motivi aggiunti dei consiglieri non eletti, confermando l'elezione.

 

Leggasi testualmente nella decisione: "1. In via preliminare, va dichiarata la inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dai reclamanti. Con il reclamo elettorale devono essere specificate le censure avverso l'atto di proclamazione degli eletti, stante l'inammissibilità dell'ampliamento del thema decidendum nel giudizio elettorale, caratterizzato da peculiari esigenze di concentrazione che obbligano il candidato a formulare subito le proprie doglianze, senza che si possa giustificare la censura ulteriore che derivi, come nella specie, da un interesse strumentale scaturito dalle difese dei controinteressati.
Nel giudizio elettorale, quindi, sono ammissibili soltanto i motivi aggiunti costituenti un'esplicitazione o una puntualizzazione di censure già precedentemente dedotte, mentre va recisamente esclusa l'ammissibilità di nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi nel corso del procedimento avanti il Consiglio Nazionale (per tutte, in termini, cfr. TAR Piemonte, 17 luglio 2015, n. 1224).
In buona sostanza, nel giudizio elettorale, si possono contestare i risultati delle operazioni elettorali solo nel rispetto dei termini perentori previsti dalla legge, specificando quali illegittimità siano state commesse.
2. Per tale motivo, anche l'atto di intervento della Federarchitetti deve essere dichiarato inammissibile, notificato ben oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla proclamazione degli eletti.
3. Passando alla verifica del reclamo, lo stesso si rivela infondato, e la sua infondatezza esime il Collegio dall'esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell'Ordine.
Come noto, il CNAPPC è l'organo avente competenza giurisdizionale a decidere sui reclami relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine, e quindi preposto alla verifica della legittimità della procedura elettorale seguita dai Consigli degli Ordini territoriali. Esso effettua, su iniziativa degli interessati, un controllo di legalità sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali e provvede a annullare il provvedimento di proclamazione degli eletti se accerta che lo stesso o un atto ad esso prodromico sono stati adottati in violazione di legge. Non può invece sostituirsi ai Consigli dell'Ordine territoriali nel diretto svolgimento dei compiti loro assegnati dalla legge in sede elettorale, né può dettare loro il contenuto dei provvedimenti di loro competenza.
Già solo per queste ragioni, il reclamo andrebbe respinto, derivando le sue doglianze dalla adozione da parte dell'Ordine di Roma di una Piattaforma per la votazione a distanza, rimanendo indifferente la provenienza della stessa Piattaforma.
4. Il metodo scelto per lo svolgimento delle elezioni compete, invero, esclusivamente ai singoli Ordini, così come l'utilizzo di un determinato sistema di votazione, non sindacabile in questa sede, certamente non sotto il profilo del procedimento attraverso il quale gli Ordini, e segnatamente quello di Roma, sono pervenuti alla individuazione di una delle possibili Piattaforme.

Rimane indifferente, ai fini dell'odierno giudizio, la indizione di una gara o la stipula di un contratto per l'affidamento del sistema di voto, non riverberandosi ciò sulla nullità delle operazioni elettorali.
In altre parole, la mancata indizione di una gara o la mancanza di un formale incarico contrattuale non incidono sulla regolarità delle operazioni elettorali, non essendo, peraltro, situazioni sanzionate espressamente, dalla legge o dai regolamenti, con la nullità e che non influiscono direttamente sui risultati elettorali.
5. Quanto, poi, alla più generale contestazione dello svolgimento delle operazioni elettorali, vige il principio che in tema di elezioni degli organi direttivi degli Ordini professionali, tra essi gli Architetti, le eventuali inosservanze della disciplina delle operazioni elettorali non infirmano i risultati se non siano sanzionate con la nullità oppure se non impediscano l'autenticità delln scelta degli elHttori, dovendo distinguersi la nullità dalla mera irregolarità: occorre, perciò, per la dichiarazione di nullità delle operazioni, o che vi sia un'espressa previsione di nullità nella legge, owero che siano state vanificate specifiche garanzie di libertà degli elettori e di veridicità dei risultati (Sez. U., 07/10/2005, n. 19518).
Orbene, nel caso che ci occupa, nessuna norma imponeva o vietava l'utilizzo della Piattaforma individuata dal CNAPPC e poi utilizzata dall'Ordine territoriale, unitamente? alla quasi totalità degli Ordini italiani.
l reclamanti, in'Vece, si limitano a ipotizzare mere irregolarità, espressamente non sanzionate, che non possono di per sé dare luogo a nullità delle elezioni, e le loro doglianze non incidono sul meccanismi:> di formazione della volontà degli iscritti, non emergendo nella specie gravi irregolarità, che incidono sugli aspetti generali e sulla regolarità sostanziale delle operazioni elettorali.
Pertanto, in materia di operazioni elettorali, la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o di requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato. Di conseguenza, non possono comportare l'annullamento delle operazioni di voto i vizi denunziati nel reclamo, che hanno carattere ipotetico e dubitativo, e dai quali non deriva, pertanto, la compressione della libera espressione del voto (Corte di cassazione, Sez. 11, Sentenza n. 51 del 02/01/2024).
E ciò deriva dal principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, che è il precipitato dell'interesse alla stabilità del risultato elettorale, essendo fondamentale in materia la regola del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale (Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sentenza n. 631 del 29/09/2023), così che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato (Consiglio di stato, Sez. V, Sentenza n. 3829 del 27/06/2011).
6. Orbene, i reclamanti non dimostrano né allegano che, in assenza delle asserite irregolarità tecniche (peraltro insussistenti), il risultato delle elezioni sarebbe stato diverso, né indicano quali voti, seggi o preferenze sarebbero stati concretamente alterati; ecco, allora, che il reclamo finisce così perrisolversi in mere congetture, prive di riscontro sul piano fattuale e scollegate da specifici vizi dellH operazioni elettorali dell'Ordine di Roma, così come indimostrato e assolutamente non determinante appare la "anomala e repentina affluenza di votanti", circostanza che non incide sulla regolarità delle elezioni, né sulla libera espressione del voto. Del resto, il servizio di voto elettronico, erogato con la piattaforma SkyVote, consente - sulla base delle sue specifiche - di poter ritenere che il sistema:
* implementa protocolli crittografici di ultima generazione;
* garantisce verificabilità, tracciabilità E3d audibilità del processo di voto;
* è conforme al GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati) e alle normative di settore;
* è dotato di log cifrati, di test di sicurezza e di protezioni di rete dedicate;
* assicura cifratura delle schede elettorali all'origine;

Di conseguenza è smentito in radice l'assunto dei reclamanti secondo cui "i dati restano in modalità modificabile (in assenza della modalità WORM)" e sarebbe "teoricamente possibile .... conoscere in anticipo quante persone hanno votato fino ad allora", in termini tali da incidere sui risultati elettorali.

P.Q.M.
Il CNAPPC dichiara inammissibile l'intervento di Federarchitetti, respinge il reclamo proposto dagli Architetti Valerio Morgia e Andrea lacovelli.
Spese compensate.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026.