Il Tar Lazio, in accoglimento del nostro ricorso avverso il diniego di voltura di passo carrabile già esistente in favore dell'acquirente di un edificio ex Inail, ha annullato il provvedimento.

Leggasi testualmente nella sentenza del Tar Lazio: Preliminarmente alla disamina dei sottoposti motivi di censura, giova precisare, in punto di fatto, che- la ricorrente ha acquistato, in data 26 maggio 2023, locali con accesso su strada, siti alla Via Lasagna n. 1, per i quali in data 27 gennaio 1997, era stata rilasciata la concessione di un passo carrabile, senza preventiva acquisizione del necessario
parere della Polizia Locale e nonostante il mancato rispetto del limite dei 12 metri di distanza dall’intersezione stradale con Via Ignazio Persico;

- in data 19 ottobre 2023, la Società ricorrente avanzava istanza di voltura della concessione del passo carrabile preesistente;

- il competente Ufficio municipale richiedeva il parere obbligatorio sulla viabilità alla Polizia Locale VIII Gruppo Tintoretto, competente per territorio, al fine di accertare le condizioni attuali del passo carrabile, indispensabili per la valutazione dell’istanza anzidetta;

- la Polizia Locale, in data 22 novembre 2023, a seguito di sopralluogo, esprimeva parere negativo per difetto della distanza minima prescritta dal Codice della Strada (12 metri dalle intersezioni) e per l’insistenza del passo carrabile, oggetto del procedimento, a ridosso di un attraversamento pedonale, con rischi per la pubblica incolumità;

- in data 28 novembre 2023, il Municipio rigettava l’istanza in applicazione dell’art. 46, comma 2, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, tenuto conto anche del contesto di elevata densità abitativa in cui l’immobile si colloca e delle altre caratteristiche topografiche del sito.

7. Ciò posto, assume Roma Capitale (cfr. pag. 11 della memoria del 17 luglio 2024 che “il c.d. passo carrabile rientra nella categoria giuridica delle “concessioni” e, in quanto tale dipende sempre da una scelta, discrezionale e autoritativa, attraverso cui l’Amministrazione attribuisce ad un soggetto terzo l’uso di un bene pubblico; deve, pertanto, ritenersi esclusa la possibilità di succedere nella concessione, presupponendo quest’ultima l’instaurazione di un rapporto bilaterale tra l’Amministrazione concedente e il privato concessionario, fondato sul concetto dell’intuitus personae.” 

Conseguentemente, l’Amministrazione avrebbe correttamente operato un apprezzamento “aggiornato” delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto, “dando la giusta importanza tanto all’attuale contesto ambientale in cui  insiste l’accesso de quo, quanto al particolare di non poco conto che il permesso accordato nel 1997 già appariva non in linea con le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada, entrato già in vigore da qualche anno”. Roma Capitale, da ultimo (cfr. memoria depositata il 22 aprile 2026), ha, poi, sostenuto che “il provvedimento di diniego emesso nel caso concreto costituisce un atto dovuto e vincolato, constatato il difetto di un requisito di legge (distanza ad almeno 12 metri dall’incrocio), che non richiede altri apprezzamenti discrezionali dello stato dei luoghi, avendo già il Legislatore valutato a priori il disvalore della distanza troppo ravvicinata ad un incrocio”; sostenendo, sotto tale profilo, che “verificato che il passo carrabile è collocato, fisicamente, a meno di 12 metri dall’incrocio, non c’è spazio per diversi apprezzamenti discrezionali sulla sua pericolosità, essendoci un disvalore accertato come tale già dal Legislatore, aprioristicamente”.
Ed ha, ulteriormente, evidenziato che “il subentro, per voltura, non debba considerarsi alla stregua del rilascio di un nuovo titolo concessorio, per quanto attiene ai necessari presupposti di legge che devono sussistere ma solo che c’è un pregresso rapporto di cui occorre tener presente per alcuni specifici profili e, da qui, la necessità di ‘incasellarsi’ nell’una o nell’altra categoria”.
8. Il percorso logico che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato, così come il riportato nucleo argomentativo esplicitato dalla difesa comunale, non si prestano a condivisione.
8.1 In primo luogo, va rammentata la portata dispositiva dell’art. 22 del Codice della Strada; il quale prevede che: “1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
L’art. 46 del Regolamento comunale dispone:
- al comma 1, che “la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente;
- al comma 2, che “il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti
condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve
essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità
massima consentita nella strada medesima;
- infine, al comma 6, che “i comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze
inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia
tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma
2, del codice”.
8.2 Dal chiaro tenore letterale della disposizione regolamentare da ultimo riportata, è dato argomentare che la distanza – minima – di 12 metri che deve intercorrere fra il passo carrabile e l’intersezione stradale (comma 2, lett. a), dell’art. 46), non ha carattere di inderogabilità: ma può formare oggetto, al ricorrere dei presupposti pure regolamentarmente indicati, di autorizzazione in deroga.
È evidente che tale autorizzazione consegue ad una valutazione di carattere tecnicodiscrezionale rimessa alla competente Autorità comunale.

Così come è chiaro che la sottesa ponderazione deve fornire compiuta ed espressa emersione alle ragioni che non consentono la persistenza del passo carrabile (si tratta, è bene rammentarlo, di concessione già in essere, e risalente nel tempo), ovvero che si rivelano suscettibili di confermarne la presenza anche a distanza inferiore ai 12 metri dall’intersezione stradale.
Nel caso di specie, la determinazione avversata – che dà, correttamente, conto che nella fattispecie viene in considerazione una richiesta di “voltura” del passo carrabile in essere (dovendosi, conseguentemente, escludere la concludenza delle argomentazioni ostese dalla difesa comunale, circa la configurabilità di una “nuova” richiesta concessoria, alla quale accederebbe una espansa latitudine
dell’apprezzamento discrezionale rimesso alla procedente Autorità) – non altrettanto correttamente ha respinto l’istanza presentata dall’odierna ricorrente.

Roma Capitale, infatti, si è limitata a richiamare la valenza ostativa in proposito assunta dall’art. 46, comma 2, lett. a), del Regolamento comunale, omettendo di considerare la potenzialità derogatoria che il successivo comma 6 riconosce, in presenza delle condizioni da tale ultima disposizione espressamente indicate.

Omissione, peraltro, omogeneamente ravvisabile anche nel presupposto parere della Polizia di Roma Capitale (in data 22 novembre 2023), nel quale si dà atto che “il passo carrabile di che trattasi ricade in area di intersezione stradale con Via Ignazio Persico ed è collocato a ridosso di attraversamento pedonale, risultando
quindi in contrasto con quanto previsto dall’art. 46 lett. 2 del Regolamento di
Esecuzione del D.L. n. 258/1992”.
8.3 Deve, conseguentemente, ritenersi che l’avversata determinazione, recante diniego di voltura di passo carrabile, sia inficiata sotto il profilo motivazionale ed, ulteriormente, in ragione della pure ravvisabile carenza istruttoria, atteso che la procedente Autorità, lungi dal valutare – in primo luogo, in punto di fatto; e, ulteriormente, sotto il profilo tecnico – la presenza, o meno, dei presupposti
derogatori (rispetto all’“ordinaria” distanza di metri 12 da intersezione stradale), si è limitata, apoditticamente quanto immotivatamente, ad escludere la voltura della stessa.
9. Nei limiti anzidetti, e con riservata potestà di rieffusione del potere in capo all’intimata Amministrazione comunale (quantunque nel perimetro valutativo riveniente dalla valenza conformativa della presente pronunzia), accoglie il Collegio il proposto gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso sottoposti a censura.reliminarmente alla disamina dei sottoposti motivi di censura, giova precisare, in punto di fatto, c rieffusione del potere in capo all’intimata Amministrazione comunale (quantunque nel perimetro valutativo riveniente dalla valenza conformativa della presente pronunzia), accoglie il Collegio il proposto gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso sottoposti a censura.