Il Tar Lazio, in accoglimento delle nostre difese a tutela di una società proprietaria di appezzamenti di terreno in località Santa Marinella, ha annullato la variante al PRG, in accoglimento delle nostre difese.
Occorre, per motivi di ordine logico, prendere le mosse dallo scrutinio del ricorso per motivi aggiunti (rispetto al quale, per quanto si dirà al successivo paragrafo 8.3, deve ritenersi sussistente, in capo a parte ricorrente, l’interesse a ricorrere), riservando all’esito dello stesso la delibazione della domanda risarcitoria.
8. Il primo motivo aggiunto è fondato. 8.1. Parte ricorrente lamenta che la variante generale impugnata ha destinato a standard, ossia a verde pubblico e servizi pubblici, una quantità “abnorme” (così, l’intestazione del primo motivo aggiunto) di aree, fra cui quelle ricomprese all’interno dei terreni di sua proprietà (sulla distinzione tra le particelle 30 e 31 del Foglio 20, v. il successivo paragrafo 10.2). 8.1.1.
Il superamento degli standards è una delle ipotesi in cui ricorre l’obbligo di motivare le scelte urbanistiche secondo, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 21 marzo 2024, n. 2742).
8.1.2. Alla stregua della richiamata giurisprudenza, la motivazione deve chiarire le ragioni del superamento dei limiti minimi previsti dalla legge, atteso che la scelta urbanistica incide fortemente sulle facoltà di godimento connesse al diritto di proprietà ricadente sulle aree destinate a standard ed è pertanto necessario, se si decide di sovradimensionare gli standard, che siano esternate le ragioni che spingono ad un sacrificio degli interessi privati superiore rispetto a quello minimo imposto, in via generale, dall’ordinamento (cfr., altresì, T.A.R. Milano, Sez. II, 2 febbraio 2022, n. 245).
8.1.3. L’art. 3 del D.M. 1444/1968 fa riferimento a 18 mq di aree a standard per ogni abitante insediato o da insediare; nel caso in esame, invece, per non contestata (e documentata) allegazione di parte ricorrente (cfr. p. 7 del ricorso per motivi aggiunti), gli abitanti del Comune di Santa Marinella sono circa 20.000, mentre il calcolo per le aree a standard contenuto nella variante generale, con riferimento al verde pubblico e ai servizi pubblici, è stato effettuato su una popolazione stimata di 55.000 (in realtà di 77.886, tenuto conto che, per quanto si legge nella relazione tecnica predisposta dal Comune, sub doc. 3 allegato al ricorso per motivi aggiunti, le zone C “hanno l’auto soddisfacimento degli standard in sede di attuazione attraverso gli strumenti urbanistici esecutivi”). Ciò ha condotto, per non contestata affermazione di parte ricorrente (cfr. p. 8 del ricorso per motivi aggiunti) a quadruplicare l’estensione delle aree che si sarebbero dovute destinare a verde pubblico e servizi pubblici alla stregua del richiamato art. 3 del D.M. 1444/1968, in tal modo realizzandosi un sovradimensionato che non può ritenersi “sufficientemente contenuto” (laddove, solo in tale ultima ipotesi, pur a fronte di un sovradimensionamento, non opererebbe l’obbligo di motivazione rafforzata: Cons. Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10965). 8.2. L’eccezione del Comune resistente secondo cui la stima degli abitanti da insediare era contenuta nel PRG del 1975 non impugnato nel presente giudizio, con conseguente inammissibilità delle doglianze sul punto proposte da parte ricorrente, non coglie nel segno per due distinti ordini di ragioni: per un verso, perché con il provvedimento gravato è stata adottata non già una variante parziale – ossia il tipo di provvedimento al quale si faceva riferimento nella sentenza n. 12574/2020 resa nel presente giudizio – ma una variante generale (come riconosciuto dalla difesa comunale a p. 1 della memoria di replica), la quale è destinata a dare vita a una nuova e complessiva definizione del territorio comunale (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. II, 25 settembre 2024, n. 7777) e dunque a superare il P.R.G. (e ciò indipendentemente dal fatto che nel provvedimento impugnato si sia deciso di riconfermarne “salvo piccoli aggiornamenti” le previsioni: cfr. p. 4 della relazione sub doc. 3 allegato ai motivi aggiunti di parte ricorrente) e, per l’altro verso, perché la giurisprudenza richiamata e condivisa nella presente sede chiarisce che la motivazione del sovradimensionamento deve tenere conto della situazione in concreto esistente (Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2422, cit.), senza che, dunque, possa valere per il presente una valutazione effettuata ormai cinquant’anni or sono. 8.3. Nella variante impugnata non vi è alcuna motivazione nel senso richiesto dalla richiamata giurisprudenza; motivazione che sarebbe stata tanto più necessaria alla luce delle conclusioni a cui era pervenuto il commissario ad acta, che intendeva riqualificare l’area adibita con la variante impugnata a verde pubblico come verde privato, consentendo, in astratto, possibilità di utilizzo dell’area che, impregiudicato il profilo delle limitazioni al godimento della stessa derivanti dal vigente regime vincolistico (per il quale v. infra), risulterebbero in ogni caso impedite, ovvero rese più gravose, dalla destinazione a parco extraurbano impressa dalla impugnata delibera (cfr. p. 13 e 14 della relazione sub doc. 3 di parte ricorrente).
9. L’accoglimento del primo motivo, in conseguenza del quale il Comune dovrà rideterminarsi, comporta l’assorbimento dei restanti mezzi articolati nel ricorso per motivi aggiunti. 10. Con riferimento alla domanda risarcitoria (della quale deve escludersi la prescrizione, viceversa eccepita dal Comune di Santa Marinella, tenuto conto che il ritardo illegittimo dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza del privato si atteggia ad illecito permanente che cessa solo al momento dell’adozione dell’atto che definisce il procedimento e pone fine all’inadempimento dell’obbligo de quo, di guisa che il termine di prescrizione della conseguente pretesa risarcitoria comincia a decorrere solo dal momento della cessazione dell’illecito: Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1347), osserva il Collegio che la stessa non è ricollegata all’illegittimità della variante generale impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, ma alla decadenza del vincolo di natura espropriativa apposto con il P.R.G. dell’11 febbraio 1975 e alla mancata riqualificazione delle aree (cfr., da ultimo, l’epigrafe del ricorso per motivi aggiunti, dove si legge: “nonché per il diritto in qualità di proprietaria, ad ottenere il risarcimento del danno a seguito della decadenza del vincolo di natura espropriativa apposto con il Prg dell’11/02/1975, successivamente decaduto nel febbraio 1980, con conseguente condanna del Comune al risarcimento da quantificarsi a mezzo c.t.u.”).
10.1. A questo proposito, l’affermazione di parte resistente secondo cui, con riguardo alle aree per cui è causa, “non si è mai stati in presenza di vincoli espropriativi” (cfr. p. 4 della memoria ex art. 73 c.p.a.) non coglie nel segno, non solo perché non si confronta con le dettagliate e condivisibili valutazioni della relazione del commissario ad acta (che ha concluso per la natura espropriativa del vincolo a suo tempo apposto sulle aree della particella 31 già adibite a verde pubblico e a servizi privati), ma perché non tiene conto di quanto si legge nella relazione alla variante impugnata predisposta dalla stesso Comune resistente, dove si afferma che la finalità della variante de qua, avente ad oggetto anche il terreno di proprietà della ricorrente, è quella di trasformare “i vincoli a carattere espropriativo che hanno perso efficacia per il decorso di un quinquennio ai sensi della legge 19 novembre 1968 n. 1187 emanata a seguito della sentenza n. 55 del 29 maggio 1968 della Corte costituzionale del 1968 prima e l’art. 58 del D.P.R. n. 327 del 2001, poi, in vincoli a carattere conformativo”.