Firma digitale, il TAR dà ragione alla società privata difesa dallo studio: escluso l’accesso agli atti ex Legge n. 241/1990 (Tar Brescia, sent. 966/2026)
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Firma digitale, il TAR dà ragione alla società privata difesa dallo studio: escluso l’accesso agli atti ex Legge n. 241/1990 (Tar Brescia, sent. 966/2026)

Una recente pronuncia del TAR Lombardia – Brescia, Sezione Prima, resa nel giudizio R.G. n. 15/2026, affronta una questione di particolare interesse in materia di firma digitale, servizi fiduciari qualificati e accesso documentale ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241.

Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto nei confronti di una società privata operante nel settore dei servizi digitali e dei servizi di firma digitale, difesa dal nostro Studio, accogliendo, sui profili decisivi della controversia, le tesi sostenute nell’interesse della società resistente.  
In particolare, il TAR ha affermato che il soggetto privato che presta servizi di firma digitale, pur operando in un settore sottoposto a qualificazione e vigilanza pubblica, non assume per ciò solo la veste di gestore di un pubblico servizio e non è, conseguentemente, assoggettato alla disciplina dell’accesso documentale prevista dagli artt. 22 e seguenti della Legge 07/08/1990, n. 241.   
La controversia
Il giudizio traeva origine dalla richiesta di accesso alla documentazione relativa alla sospensione di alcuni certificati di firma digitale.
La parte ricorrente sosteneva che la società che erogava il servizio dovesse essere qualificata come gestore di un pubblico servizio, in considerazione della particolare rilevanza della firma digitale e del sistema di qualificazione e vigilanza cui sono sottoposti i prestatori di servizi fiduciari.
Da tale qualificazione sarebbe derivata, secondo la prospettazione della ricorrente, l’applicabilità dell’art. 23 della Legge 07/08/1990, n. 241 e, quindi, l’obbligo della società di consentire l’accesso alla documentazione richiesta.
La difesa della società, assunta dal nostro Studio, ha invece sostenuto la natura privatistica e di mercato dell’attività svolta, evidenziando come l’assoggettamento del prestatore a una disciplina pubblicistica e alla vigilanza dell’autorità competente non fosse sufficiente a trasformare il servizio prestato in un pubblico servizio.
Tale impostazione è stata condivisa dal TAR. La sentenza dà infatti conto della tesi difensiva secondo cui l’iscrizione negli elenchi dei soggetti erogatori del servizio e la relativa regolamentazione non comportano l’applicazione generalizzata del regime dell’accesso amministrativo.    
La società che offre servizi di firma digitale non è gestore di un pubblico servizio
Il TAR ricostruisce il quadro normativo alla luce del Regolamento (UE) n. 910/2014 – eIDAS e del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 – Codice dell’Amministrazione Digitale.
Il sistema prevede che i servizi di firma digitale siano prestati da soggetti qualificati, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa e sottoposti a specifiche forme di vigilanza.     
Il TAR ha condiviso la tesi difensiva secondo cui regolamentazione e vigilanza non equivalgono ad assunzione pubblicistica del servizio.
I soggetti qualificati che offrono il servizio di firma digitale, secondo il Collegio, “non erogano un servizio pubblico”, perché il servizio non è assunto dalla Pubblica Amministrazione, ma viene prestato sul mercato, pur essendo regolamentato e sottoposto al previsto regime di qualificazione.     
Da tale principio discende la conclusione accolta dal Tribunale: la società privata che presta servizi di firma digitale non è un gestore di pubblico servizio ai sensi dell’art. 23 della Legge 07/08/1990, n. 241 e non è quindi assoggettata, per tale attività, alla disciplina generale dell’accesso documentale.     sentenza tar
Un’attività regolamentata resta  pur sempre un’attività di mercato privata
La decisione assume rilievo anche sotto un profilo più generale.
La presenza di una disciplina pubblicistica particolarmente penetrante, di requisiti di qualificazione e di forme di vigilanza da parte dell’autorità competente non determina, di per sé, la trasformazione dell’attività esercitata da un soggetto privato in un pubblico servizio.
Il criterio valorizzato dal TAR è, infatti, quello sostanziale: il servizio viene prestato sul mercato da operatori privati e non assunto dalla Pubblica Amministrazione.    
Il principio appare di particolare interesse nell’ambito dei servizi digitali regolamentati, caratterizzati sempre più frequentemente dalla presenza di operatori privati soggetti a qualificazione, requisiti tecnici e vigilanza pubblica.
La sospensione del certificato di firma digitale rientra nel rapporto privatistico tra società e utente
Il TAR ha condiviso anche un ulteriore profilo della linea difensiva sostenuta nell’interesse della società.
La resistente aveva evidenziato che la vicenda riguardava modalità di esecuzione del rapporto di servizio e verifiche tecniche interne, e non un’attività amministrativa in senso proprio.    
Il Tribunale ha precisato che, anche qualora il prestatore fosse astrattamente qualificabile come gestore di pubblico servizio, l’accesso previsto dall’art. 22, comma 1, lett. e), della Legge 07/08/1990, n. 241 potrebbe riguardare soltanto documentazione inerente a un’attività di pubblico interesse.
Non rientra in tale ambito la documentazione concernente le ragioni della sospensione di un certificato di firma digitale.
La sospensione si colloca infatti, secondo il TAR, a monte dell’apposizione della firma digitale e riguarda il rapporto privatistico tra l’utente e il prestatore di servizi fiduciari qualificati.
La relativa documentazione resta pertanto sottratta all’accesso documentale disciplinato dalla Legge 07/08/1990, n. 241.     
I principi affermati dal TAR
La sentenza, accogliendo sui profili decisivi le tesi sostenute dalla difesa della società, afferma pertanto due principi di particolare rilievo:
i) il prestatore privato di servizi di firma digitale non può essere qualificato, per il solo fatto di operare in un settore regolamentato e sottoposto a vigilanza, come gestore di un pubblico servizio;
ii) la documentazione relativa alla sospensione di un certificato di firma digitale attiene al rapporto privatistico tra prestatore e utente e non è assoggettata all’accesso documentale previsto dalla Legge 07/08/1990, n. 241.     
Il TAR respinge il ricorso accogliendo le tesi difensive della società
Sulla base di tali considerazioni, il TAR Lombardia – Brescia, Sezione Prima, ha respinto il ricorso proposto nei confronti della società assistita dal nostro Studio, facendo proprie, sui profili determinanti ai fini della decisione, le tesi sviluppate dalla difesa.
La decisione costituisce pertanto un significativo precedente in materia di servizi di firma digitale e accesso agli atti, contribuendo a definire il confine tra attività privata regolamentata ed esercizio di un pubblico servizio.