Il Consiglio di Stato, in accoglimento delle nostre difese a tutela di tre proprietari di un'intera palazzina a cui il Comune ha negato tre condoni per omesso deposito della documentazione integrativa richiesta, ha annullato la sentenza del Tar con la seguente ineccepibile motivazione:
L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.
In via pregiudiziale, in accoglimento della relativa eccezione svolta dagli appellanti in memoria, vanno dichiarate inammissibili, per manifesta violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a., le nuove censure formulate dal Comune nella propria memoria depositata in vista della discussione dell’istanza cautelare, laddove sono state prospettati motivi di rigetto nel merito delle tre domande di condono, mentre nel provvedimento di diniego oggetto di giudizio detto rigetto è motivato soltanto per un profilo di rito. Si tratta, pertanto, di un’indebita e inammissibile estensione del thema decidendum nel secondo grado processuale, oltreché di una motivazione postuma sul piano provvedimentale.
Quanto ora statuito assorbe per pregiudizialità logica, l’analisi delle controdeduzioni svolte (in via subordinata) dagli appellanti al punto 6 della loro ultima memoria avverso le nuove e inammissibili eccezioni del Comune.
Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 4 a pagina 8 del gravame – gli appellanti hanno lamentato «Error in procedendo ed in iudicando con riferimento al capo 3.2. della sentenza appellata – Violazione della L. n. 241/1990 (artt. 1, 2, 10-bis, 22, 24, 25) - Violazione dei principi di leale collaborazione, trasparenza e partecipazione - Violazione dell’art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001 – Difetto assoluto di istruttoria».
Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 8 a pagina 10 del gravame – gli interessati hanno dedotto «Error in iudicando sul punto 4.2. della sentenza: erronea ed illegittima applicazione dell’art. 2, comma 37, L. 662/1996 alle domande di condono ex L. 47/1985 – Omessa distinzione dei regimi normativi delle tre istanze di condono e travisamento del presupposto normativo».
Il primo e il secondo motivo, contestanti entrambi il capo 3.2 della sentenza impugnata, devono essere vagliati congiuntamente, stante la loro stretta embricazione logica e fattuale, che li rende due segmenti un un’unica complessa argomentazione.
Essi sono fondati. Non è condivisibile la reputata legittimità della richiesta integrativa dell’amministrazione comunale del 15 ottobre 2018, giacché con essa si è chiesto il deposito di documentazione già versata dagli interessati in data 27 agosto 2018. Tale asserzione fattuale degli appellanti non è stata specificamente contestata dal costituito Comune, sicché essa deve considerarsi ammessa in forza del principio di non contestazione recato dall’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo.
In ogni caso, dagli atti emerge in modo inequivoco dalla depositata lista completa degli atti dell’8 agosto 2019, rilasciata agli interessati dal Comune soltanto dopo il diniego: il fascicolo dei tre condoni in possesso dell’amministrazione, invero, già conteneva la perizia extragiudiziale giurata del 23 agosto 2018, gli elaborati grafici, la documentazione fotografica, le visure catastali, gli atti del genio civile, il titolo edilizio del 15 ottobre 1971, il certificato di idoneità sismica, la dichiarazione di non vincolo ambientale e il restante materiale relativo alle tre pratiche.
Va sottolineato, inoltre e ad abundantiam, che l’amministrazione comunale, nella nota del 15 ottobre 2018, non ha rappresentato specifiche carenze relativi a documenti necessari ex lege per ciascuna singola pratica, ma ha indicato in modo generico e cumulativo delle incongruenze. Nel presente giudizio il Comune dell’Aquila non ha neanche chiarito per quale ragione abbia chiesto nuovamente i medesimi documenti già in suo possesso, appena due mesi dopo il loro deposito.
Pertanto la richiesta integrativa del 15 ottobre 2018 si palesa come un inutile tentativo di duplicazione di documenti già presenti nel fascicolo. Conseguentemente il diniego del 30 maggio 2019 è stato adottato ritenendo non presentati documenti che l’amministrazione comunale già deteneva, come da essa successivamente ufficialmente attestato in modo confessorio e incontrovertibile. Tanto delineato, non possono discendere effettivi definitivamente pregiudizievoli per gli interessati dal mancato nuovo deposito, entro il termine assegnato, di atti già posseduti dall’amministrazione. Gli appellanti non sono rimasti comunque inerti, il che è dirimente. Marcello Mastracci, invero, ragionevolmente reputando che i documenti fossero già detenuti dall’amministrazione, presentò in data 7 gennaio 2019, un’istanza di accesso agli atti, chiedendo copia di tutti gli atti relativi ai condoni 4680/85, 5201/85 e 1839/03, nonché la sospensione, nelle more, del procedimento.
Non può legittimamente sostenersi che il mancato versamento della documentazione entro il termine decadenziale di tre mesi integra l’improcedibilità di cui all’art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha novellato, con l’aggiunta di ultimo periodo, il comma 4 dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, giacché, da un lato, entro il termine di legge di tre mesi, gli interessati si sono attivati con un’istanza di accesso (del tutto ragionevole in base svolgimento della vicenda ed ex post vieppiù opportuna alla luce delle successive conferme dell’amministrazione) e, dall’altro, in via assorbente la richiesta era del tutto incongrua, defatigatoria, incoerenti con gli atti del procedimenti e contrastante con il divieto di aggravio del procedimento amministrativo di cui all’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché con i generali principali di economicità e di collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione, sanciti rispettivamente dai commi 1 e 2-bis del predetto articolo.
Pertanto, non vi è stata alcuna inerzia, tanto meno sanzionabile con un’improcedibilità delle domande di condono, poiché gli interessati hanno replicato alla nota dell’amministrazione tramite un’istanza di accesso diretta specificamente a dimostrare che i documenti richiesti erano già stati depositati, il che successivamente si è riscontrato essere vero.