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Articoli - Avvocato Gianluca Piccinni Roma

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Accreditamenti sanitari, il Tar del Lazio ha accolto le nostre tesi: E’ legittimo il provvedimento adottato dalla Regione Lazio con il quale è stato contestato alla società ricorrente l’esecuzione nella struttura da essa gestita di interventi di ampliamen

Con la citata sentenza il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di una società che gestisce un laboratorio di analisi cliniche all’interno del territorio della Regione Lazio con la seguente motivazione:

“Ai sensi dell'art. 8-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con l'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 1999, l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e quella all'esercizio di attività sanitarie sono provvedimenti diversi e autonomi e costituiscono il presupposto necessario dell'accreditamento istituzionale.

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Concessioni servizi pubblici, il Consiglio di Stato ha accolto il nostro appello: E’ illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco volta ad obbligare il concessionario di un servizio pubblico (gestione del cimitero) per porre rimedi

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del concessionario della gestione di un cimitero avente ad oggetto l’impugnativa dell’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco affermando il seguente principio: “Le affermazioni censurabili sono quelle riguardanti l’imputabilità all’amministrazione comunale della situazione di pericolo come venutasi a determinare nel corso del tempo e l’obbligo di provvedere in capo alla stessa Amministrazione, sicché l’ordinanza impugnata è illegittima.

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Autorizzazioni, il Tar Lazio accoglie il nostro ricorso: E’ illegittimo il provvedimento di revoca dell’autorizzazione ad adottare per le guardie giurate zoofile volontarie associate il distintivo e la pettorina di guardie zoofile regionali

A seguito di un ricorso presentato dalle guardie giurate zoofile volontarie associate della Regionale Lazio avverso il provvedimento di revoca del distintivo e della pettorina di guardie zoofile regionali, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso sulla base della seguente motivazione: “Va premesso, in generale, che, come rilevato dall’Amministrazione resistente, l’articolo 10 del T.U.L.P.S. che prevede che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata, sicché, sotto tale profilo, l’omesso richiamo di tale disposizione nel provvedimento impugnato non inficia la validità dello stesso, che rientra tra i provvedimenti tipici che l’Amministrazione può emettere a fronte delle autorizzazioni di polizia rilasciate”.

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Assunzioni Banca d'Italia, il Consiglio di Stato ha accolto il nostro appello: Illegittima la mancata assunzione di un funzionario alla Banca d’Italia sul presupposto di aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare

Il Consiglio di Stato si è così pronunciato: “l’art. 13 del regolamento della Banca d’Italia (secondo cui «Possono essere assunti tra il personale ordinario coloro che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell’Istituto») non contiene criteri specificativi del giudizio di incompatibilità”.

Ed ancora: “l’effettiva generalità che connota la norma regolamentare, più che riflettersi sull’illegittimità della stessa, richiede invece una adeguata motivazione in sede di sua applicazione, circa la rilevanza delle circostanze che inibirebbero l’assunzione”.

“In altri termini, il contenuto aperto dell’art. 13 postula la sussistenza di un potere discrezionale dell’amministrazione, che ben può valutare qualunque comportamento, avente rilevanza penale o meno, dal quale desumere l’incompatibilità del soggetto interessato con la funzione da svolgere”.

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Piani urbanistici, il Tar del Lazio ha accolto le nostre tesi: Illegittimo il silenzio rifiuto del Comune di Roma sull’istanza volta all’approvazione del programma definitivo del PRINT

Il principio stabilito in tale sentenza è il seguente: “L’obbligo di Roma Capitale di provvedere espressamente in tempi certi sull’istanza presentata dal Consorzio trova fondamento, oltre che nella disciplina generale dell’art. 2 della l.n. 241/1990, nella specifica normativa degli artt. 21 e 22 della l.n. 136/1999 per cui “ l’approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle province o di altro ente locale ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data del loro deposito, con il corredo della documentazione prescritta, da parte dell’ente che li ha adottati”, “l’approvazione … di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza corredata dagli elaborati previsti” e “Qualora vi sia la necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti”.

“I medesimi articoli, ai commi 2 e 5, precisano, infine, che “la deliberazione del consiglio comunale di approvazione in via definitiva dello strumento attuativo deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni e le opposizioni” e che “l’infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A tal fine è data facoltà all’interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al presidente della Giunta regionale il quale provvede nel termine di 15 giorni. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente”.

In sintesi, l’attività dell’Amministrazione avente ad oggetto l’istruttoria e la validazione urbanistica di una proposta pianificatoria non può protrarsi sine die solo perché l’atto finale presenta amplissimi margini di discrezionalità ed è ex lege demandato alla competenza deliberativa di un organo di indirizzo.

Il ricorso è, infatti, volto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione comunale rispetto all’obbligo di concludere con un provvedimento espresso e realmente definitivo il procedimento pianificatorio inerente al PRINT ….”.

Alla luce di tale quadro normativo di riferimento, oltre alle pertinenti deduzioni articolate dalla difesa del Consorzio ricorrente, con particolare riferimento all’omessa adozione da parte dell’ente del provvedimento di convalida delle opere pubbliche e individuazione di quelle ritenute strategiche e prioritarie che ha precluso, per stessa ammissione dell’amministrazione, anche l’adozione della determinazione di aggiornamento dell’assetto infrastrutturale e insediativo del programma, emerge un contegno essenzialmente soprassessorio tenuto dall’amministrazione comunale che nonostante il lungo tempo decorso dalla presentazione del programma definitivo non ha ancora adottato una determinazione conclusiva”.

Tar del Lazio n. 04682/2019

Urbanistica, il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi: Irricevibilità per tardività del ricorso avverso l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi di opere eseguite senza titolo abilitativo notificato ai sensi dell’art. 140 cpc

Il Tar del Lazio ha respinto un ricorso per l'annullamento dell'Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi di opere eseguite senza titolo abilitativo, dichiarando l’irricevibilità dello stesso perché tale provvedimento era stato notificato ai sensi dell’art. 140 cpc e parte ricorrente non lo aveva tempestivamente impugnato al Tar nei successivi 60 gg.

Il Tar si è così espresso: “risulta in atti che il messo notificatore del Comune ha notificato in data 27/10/2017 copia dell’atto in questione alla Sig.ra….e che, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ha depositato “alla casa comunale copia dell’atto in busta” che ha provveduto a sigillare e sulla quale ha trascritto “il numero cronologico della notificazione e le generalità del destinatario”, con “affissione alla cassetta postale dell’abitazione del destinatario, di un avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata col numero cronologico della notificazione e le generalità del destinatario, non avendo rinvenuto, dopo ripetuti accertamenti, né il destinatario né le altre persone nominate all’art. 139 c.p.c.”;

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Appalti pubblici, il Tar Puglia ha accolto le nostre tesi: Legittima l’esclusione di un concorrente da una gara di appalto per mancato rispetto di requisiti tecnici minimi previsti a pena di esclusione

Un concorrente (rappresentato dal nostro studio) classificatosi al secondo posto della graduatoria ha impugnato l’aggiudicazione definitiva di una gara di appalto invocando l’esclusione dell’aggiudicatario per carenza di elementi essenziali previsti nell’offerta tecnica ed economica come requisiti tecnici quantitativi minimi.

La documentazione di gara, imponeva, al singolo concorrente, in relazione alle predette tipologie di postazioni richieste, di formulare l’offerta in coerenza al fabbisogno minimo di postazioni come quantificato – dallo stesso capitolato - per le singole Asl.

Il medesimo capitolato, poi, prescriveva alle ditte concorrenti di indicare nell'offerta economica il prezzo unitario per ogni tipologia di postazione comprensivo delle attività di installazione e posa in opera.

Per una delle Asl è stata accertata la mancata fornitura di postazioni informatiche nel quantitativo richiesto nell'offerta tecnica e la circostanza è stata ammessa nelle difese scritte della stazione appaltante.

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Appalti pubblici, il Tar Campania ha accolto le nostre tesi: le clausole del bando vanno interpretate dando prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute e in caso di ambiguità occorre privilegiare il favor partecipationis

Il Tar Campania, a seguito del ricorso contro l’aggiudicazione definitiva di un concorrente secondo classificato in una gara di appalto, ha respinto il ricorso affermando il seguente principio: “Ed invero deve al riguardo applicarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale nell'interpretazione delle clausole del bando per l'aggiudicazione di un contratto con la Pubblica amministrazione, deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto ad evidenziare pretesi significati e ad ingenerare incertezze nell'applicazione; inoltre, tutte le disposizioni che in qualche modo regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara, siano esse contenute nel bando ovvero nella lettera d'invito e nei loro allegati (capitolati, convenzioni e simili), concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la lex specialis; tuttavia, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra Amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c. (dovere di buona fede delle parti nello svolgimento delle trattative), impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, e restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati (Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 2012, n. 3687)”.

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Appalti pubblici, il CGARS ha accolto il nostro appello: esclusione del concorrente dalla gara di appalto per mancata indicazione dei costi della manodopera

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza pubblicata il 10/05/2019, ha accolto il nostro appello ed ha fatto prima applicazione del principio dell’esclusione del concorrente che omette di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera e della sicurezza.

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